A) Si evidenzia che al punto 6.2 si richiede copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale pari al 10% dell’importo dei lavori progettati (che ammontano ad € 5.990.000,00); pertanto il massimale minimo previsto è pari ad € 599.000,00. Il limite di € 2,5 milioni è l'importo massimo che questa S.A. avrebbe potuto richiedere come requisito partecipativo (qualora il 10% dell'importo dei lavori avesse superato tale importo).
B) Trattasi di un refuso. Sono ammessi anche servizi resi a privati che saranno comprovati con la trasmissione di attestazioni rilasciate dal committente privato (con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione) e contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanziate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
C) Trattasi di un refuso. Sono ammessi anche servizi resi a privati che saranno comprovati con la trasmissione di attestazioni rilasciate dal committente privato (con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione) e contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanziate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
D) Si conferma che tale requisito deve essere posseduto dal gruppo di lavoro nel suo complesso e può essere in capo ad un unico soggetto o a più soggetti (e quindi scorporato).