Entrambi i due tecnici dovranno essere certificati come tecnico esperto di networking e security e in particolare con il possesso delle certificazioni tecniche idonee del produttore degli apparati forniti. Saranno valutate le certificazioni di cui sopra ed eventuali ulteriori certificazioni, sempre in relazione alla tecnologia fornita, negli ambiti Wifi, End Point protection ed MFA possedute dagli stessi due tecnici indicati. Non possono essere conteggiate/valutate certificazioni possedute da ulteriori tecnici rispetto a quelli indicati.
Servizio di Security as a Service (SECaaS) Periodo: 01/04/2023 – 31/03/2025
Elenco FAQ
Si conferma che dal computo delle 30 facciate complessive sono esclusi gli allegati, il frontespizio ed il sommario.
Lo stack applicativo inteso come software verticali specifici è gestito dal Cloud Service Provider dei servizi infrastrutturali.
Le informazioni richieste hanno carattere riservato e possono essere comunicate solo successivamente alla stipula del contratto, per ragioni di sicurezza. Comunque gli apparati sono tutti monitorabili attraverso il protocollo SNMP e sono distribuiti su diverse sedi pariferiche, alcune con connessione privata di tipo punto-punto, altre attraverso un canale pubblico su cui è stata creata una vpn, come indicato nell'art.1 del Capitolato speciale d'appalto.
Il Servizio EDPR è relativo a notebook e desktop nelle quantità variabili indicate nel Capitolato speciale d'appalto.
La piattaforma deve poter gestire anche dispositivi mobili (smartphone, tablet...)
In questo momento la configurazione è Attivo-Passivo.
Con riferimento alla riconducibilità della fattispecie indicata nel quesito all’ipotesi di esclusione dalla figura del subappalto considerata alla lettera c-bis), si segnala che tale ipotesi fa riferimento alle prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.
L’esclusione dal subappalto di cui all’art. 105, comma 3, lettera b) interessa la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Si conferma che ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 105 un contratto costituisce comunque subappalto laddove ricorrano entrambe le condizioni ivi richiamate, ossia i superamenti di soglia per entrambi gli ambiti ivi richiamati