Statuto del Comune di Cremona

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Statuto del Comune di Cremona

(ultimo aggiornamento Deliberazione di Consiglio Comunale 35/2010)

TITOLO I: PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Autonomia comunale
Art. 2 - Finalità e principi direttori
Art. 3 - Funzioni
Art. 4 - Sede, stemma e gonfalone
 

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I: Gli organi comunali
Art. 5 - Organi dell’amministrazione
CAPO II: Il consiglio comunale
Art. 6 - Funzioni
Art. 7 - Composizione, convalida degli eletti e presidenza
Art. 8 - Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 9 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri
Art. 10 - Organizzazione e funzionamento
Art. 11 - Presidente del consiglio e ufficio di presidenza
CAPO III: Il sindaco e la giunta
Art. 12 - Il sindaco
Art. 13 - Nomina della giunta e linee programmatiche di governo
Art. 14 - Il vice sindaco
Art. 15 - La giunta
Art. 16 - Funzionamento della giunta e compiti degli assessori
Art. 17 - Dimissioni e revoca dalla carica di assessore
Art. 18 - Sfiducia, dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco
 

TITOLO III: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I: La partecipazione in generale Art. 19 - Principio della partecipazione
CAPO II: La partecipazione popolare
Art. 20 - Associazionismo e volontariato
Art. 21 - Consultazione della popolazione
Art. 22 - Istanze, petizioni e proposte
Art. 23 - Referendum
CAPO III: Partecipazione ai procedimenti amministrativi
Art. 24 - Procedimenti di interesse collettivo
Art. 25 - Procedimenti di interesse individuale
CAPO IV: Accesso all’informazione ed ai documenti e pubblicità degli atti
Art. 26 - Accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi
Art. 27 - Pubblicità degli atti
CAPO V: Il difensore civico comunale
Art. 28 - Difensore civico
Art. 29 - Funzioni
 

TITOLO IV: SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I: Principi
Art. 30 - Assunzione dei servizi pubblici locali
Art. 31 - Trasparenza nei servizi pubblici
CAPO II: Norme comuni
Art. 32 - Nomina e revoca degli amministratori
Art. 33 - Atti fondamentali
Art. 34 - Vigilanza
CAPO III: Altri modelli
Art. 35 - Società per azioni, convenzioni e ricorso ad altri modelli
 

TITOLO V: UFFICI E PERSONALE

CAPO I: I principi
Art. 36 - Principi generali
Art. 37 - Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 38 - Principi in materia di gestione del personale
CAPO II: L’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
Art. 39 - Regolamentazione
Art. 40 - Criteri generali
CAPO III: Il sistema di direzione
Art. 41 - Articolazione del sistema decisionale
Art. 42 - Direzione dell’organizzazione
Art. 43 - Direttore generale
Art. 44 - Segretario generale
Art. 45 - Comitato di direzione
CAPO IV: La dirigenza e la direzione
Art. 46 - Funzioni di direzione
Art. 47 - Rapporti dei direttori con gli organi di governo
Art. 48 - Relazioni organizzative interne all’apparato
Art. 49 - Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione
Art. 50 - Responsabilità direzionali
Art. 51 - Patrocinio legale
 

TITOLO VI: FINANZA, CONTABILITA’ E CONTRATTI

Art. 52 - Norma di rinvio
 

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 - Denominazioni statutarie Art. 54 - Disciplina transitoria Art. 55 - Revisione dello statuto
 

TITOLO I: PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Autonomia comunale
  1. Il comune di Cremona è l'ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina.
  2. Il comune esercita tutte le pubbliche funzioni, non espressamente attribuite ad altri enti, idonee a promuovere il progressivo sviluppo sociale, civile ed economico di detta comunità e così concorrere al progressivo rinnovamento della società e dello Stato.
Art. 2
Finalità e principi direttori
  1. Il comune di Cremona:
    1. esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali assegnate dalla Costituzione alla Repubblica;
    2. riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità la crescita della democrazia locale;
    3. informa la propria azione ai principi di eguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, del completo sviluppo della persona, con particolare attenzione ai più deboli, ai minori e alle famiglie in difficoltà;
    4. ispira la propria attività al principio di solidarietà, di non violenza e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza;
    5. tutela i diritti dei cittadini anche attraverso carte dei diritti, riguardanti specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell’ente locale;
    6. opera per il riconoscimento e la tutela dei diritti di cittadinanza degli stranieri residenti nel proprio territorio, nel rispetto delle diverse culture;
    7. opera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale.
  2. Nell'ambito delle proprie competenze, il comune di Cremona si adopera per:
    1. valorizzare le risorse del proprio territorio, umane, ambientali, naturali, storico - artistiche ed economiche verso un modello di sviluppo sostenibile;
    2. riconoscere la funzione sociale della famiglia come ambito primario di relazione, di educazione e di crescita;
    3. promuovere, ai sensi della vigente legislazione in materia, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica, sociale ed economica della donna e la valorizzazione ed il rispetto della specificità femminile; a tal fine, deve essere favorita la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale e negli altri organi collegiali del comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal comune;
    4. favorire l'inserimento sociale, culturale e professionale dei giovani, a partire dal riconoscimento della cittadinanza dei giovani, anche minorenni e della loro autonomia di aggregazione;
    5. riconoscere il ruolo sociale dell'anziano nella città;
    6. promuovere il ruolo sociale del mondo del lavoro e la tutela dei suoi diritti, delle attitudini e capacità professionali;
    7. assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione fra pubblico e privato, dell'associazionismo economico e della cooperazione;
    8. favorire lo sviluppo dell'economia cittadina, attraverso la promozione dell'immagine della sua tipicità e la valorizzazione del tessuto imprenditoriale peculiare della nostra comunità, rappresentato, in particolare, dalla piccola e media impresa e dal terziario avanzato;
    9. realizzare un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di promozione della salute, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento delle organizzazioni professionali e di volontariato;
    10. rendere effettivo il diritto alla cultura, allo studio, alla formazione permanente e allo sport come pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni;
    11. assicurare il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap, promuovendo, per quanto di competenza, la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società e coordinando, con le modalità stabilite in appositi atti regolamentari, gli interventi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale.
  3. Il comune di Cremona, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione, in coerenza con gli orientamenti comunitari, statali, regionali e provinciali.
  4. Nell'esercizio dell'attività di programmazione il comune assicura la partecipazione alla formazione delle proprie scelte delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche esponenziali degli interessi collettivi e diffusi della cittadinanza.
  5. Salvo quanto non debba essere obbligatoriamente prestato ai sensi di legge, nei rapporti con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio l'Amministrazione pone a base della propria azione il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
  6. Ed in tal senso, provvede ad assumere, e se del caso gestire, secondo criteri che ne assicurino l'economicità, l'efficacia e l'efficienza, quei soli servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni ed attività idonei a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della propria comunità.
Art. 3
Funzioni
  1. Il comune rappresenta la propria comunità, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo civile, sociale ed economico ambientalmente sostenibile.
  2. Il comune, titolare di funzioni amministrative proprie ovvero attribuitegli da altri enti pubblici, concorre alla determinazione degli obiettivi recati nei piani e programmi dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
Art. 4
Sede, stemma e gonfalone
  1. La sede del comune è situata nel Palazzo Comunale, ove, di norma, si riuniscono i suoi organi.
  2. Lo stemma comunale è descritto da: "Partito: al primo fasciato di rosso e d'argento; il secondo di azzurro al braccio vestito di rosso e d'argento stringente nella mano una palla d'oro. Corona gemmata a cinque fioroni".
  3. Al comune spetta lo stemma sopra descritto, la cui riproduzione e l’uso, così come per il proprio gonfalone, sono consentiti a terzi, previa autorizzazione del sindaco.

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I GLI ORGANI COMUNALI
Art. 5
Organi dell’amministrazione
  1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; il sindaco e la giunta sono gli organi di governo; i dipendenti a cui il sindaco abbia attribuito le funzioni di direzione sono gli organi di gestione.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 6
Funzioni
  1. Il consiglio comunale è l'organo deputato ad esprimere l'indirizzo politico amministrativo della complessiva azione comunale ed a controllarne l'attuazione, affidata alla responsabilità degli organi di governo. Dette funzioni di indirizzo e controllo sono svolte mediante l'emanazione dei regolamenti e degli atti fondamentali che gli sono riservati dalla legge e dallo statuto.
  2. Il documento recante le linee programmatiche di cui all’articolo 13 costituisce l’atto di riferimento generale attraverso il quale il consiglio indirizza l’azione politico amministrativa comunale e ne programma l’esecuzione. A tal fine, in vista della predisposizione della relazione previsionale e programmatica, il sindaco, sentita la giunta, ne cura il progressivo aggiornamento e l’eventuale specificazione indicando, con riferimento all’esercizio successivo, le azioni ed i progetti che intende realizzare. Nella seduta dedicata all’illustrazione di quel documento, da tenersi, di norma, entro il mese di ottobre e salvo quanto disposto dall’articolo 13, comma 2, ultima parte, il consiglio manifesta i propri indirizzi con riguardo a tali azioni e progetti, mediante approvazione di ordini del giorno.
  3. L'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione degli interventi programmati ai sensi del precedente comma si esprime avendo prioritario riferimento ai rapporti che il sindaco e la giunta, di norma, semestralmente, illustrano al consiglio sullo stato della loro realizzazione.
Art. 7
Composizione, convalida degli eletti e presidenza
  1. Il consiglio comunale è composto da 40 membri, oltre al sindaco, che ne fa parte a tutti gli effetti.
  2. Nella sua prima seduta, convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione della sua elezione e presieduta dal consigliere anziano per cifra elettorale ai sensi di legge, il consiglio provvede alla convalida degli eletti e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, disponendo le eventuali surroghe.
  3. Esaurite le procedure di convalida degli eletti, il consiglio procede, nel suo seno, con esclusione dell'elettorato passivo del sindaco, alla elezione del proprio presidente e vice presidente, con votazione unica e voto segreto limitato ad un candidato. Sono eletti presidente e vice presidente i due consiglieri che, in sede di prima votazione, abbiano ottenuto il maggior numero di voti, purché il presidente ne abbia ottenuto la maggioranza assoluta. Ove, nel corso della prima votazione, non si sia raggiunta tale maggioranza, la votazione è immediatamente ripetuta e risulteranno eletti presidente e vice presidente i due consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto nella carica il consigliere più anziano per cifra elettorale.
  4. Esauriti gli adempimenti di cui ai precedenti commi, il presidente assume la presidenza del consiglio e da la parola al sindaco per le comunicazioni di cui al successivo articolo 13.
Art. 8
Diritti e doveri dei consiglieri
  1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
  2. E' dovere dei consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del consiglio comunale, oppure giustificare, per iscritto, l'assenza. I consiglieri devono, altresì, partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti e di altre articolazioni del consiglio, di cui facciano parte.
  3. I consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno in ogni caso diritto di:
    1. nel corso delle sedute del consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto posto all'ordine del giorno;
    2. esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio;
    3. presentare al presidente del consiglio mozioni e ordini del giorno;
    4. rivolgere al sindaco interrogazioni ed interpellanze sull'andamento dell'attività del comune ovvero di enti, aziende, istituzioni e società da esso dipendenti o partecipate, a cui il sindaco od assessore suo delegato rispondono con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento;
    5. ottenere dal comune, nonché dalle istituzioni, dagli enti pubblici dipendenti e dai gestori dei servizi pubblici comunali, anche costituiti in forma societaria, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato, rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Le modalità di esercizio del loro diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente sono disciplinate da regolamento nel rispetto dei seguenti principi: ea) la richiesta di accesso è avanzata al servizio di supporto al consiglio; la determinazione definitiva, se di diniego, è puntualmente motivata; eb) ove il provvedimento sia costituito da un procedimento composto da più fasi distinte, l'accesso è subordinato alla determinazione definitiva dell'unità organizzativa rispettivamente competente ad istruirle; ec) il rilascio di copia dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi nei limiti previsti dal regolamento;
    6. sottoporre al controllo del difensore civico comunale, nei limiti, entro i termini e nelle forme previste dalla legge, le deliberazioni della giunta e del consiglio comunale.
  4. Il presidente del consiglio, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento, cura che ai consiglieri, anche tramite i membri dell’ufficio di presidenza, sia assicurata una adeguata e tempestiva informazione sulle questioni sottoposte all’esame del consiglio.
  5. All'atto dell'insediamento del consiglio comunale, i consiglieri eletti nella stessa lista si riuniscono in gruppi consiliari costituiti anche da un solo membro. La successiva costituzione di altri e diversi gruppi è ammessa, nelle forme previste dal regolamento, nel caso in cui chiedano di farvi parte almeno tre consiglieri. Gli altri consiglieri confluiscono nel gruppo misto. Ogni gruppo nomina un capogruppo, secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Non può essere nominato capogruppo il presidente del consiglio.
  6. Il sindaco e gli altri amministratori possono far parte, in ragione del loro mandato, degli organi dei consorzi e degli altri enti, pubblici e privati, costituiti o partecipati dal comune ai sensi dei rispettivi statuti e nel rispetto della legge.
  7. consiglieri sono tenuti, ai sensi di legge, a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale, nonché le spese sostenute per la propria campagna elettorale.
  8. I consiglieri percepiscono, ai sensi di legge, un gettone di presenza per la partecipazione al consiglio e alle commissioni. Il gettone di presenza è determinato, ai sensi di legge, dal consiglio comunale. La disciplina del gettone di presenza è stabilita dal regolamento del consiglio comunale, in base ai principi stabiliti dalla legge.
Art. 9
Decadenza e dimissioni dei consiglieri
  1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio. La decadenza si perfeziona previa verifica della suddetta condizione risolutrice, eseguita in contraddittorio con il consigliere ai sensi del regolamento.
  2. La disciplina delle dimissioni dalla carica di consigliere è stabilita dalla legge.
Art. 10
Organizzazione e funzionamento
  1. Il consiglio si riunisce in sedute ordinarie. Per straordinarie e comprovate necessità, la seduta può essere dichiarata d’urgenza con procedura di convocazione abbreviata.
  2. Il consiglio è presieduto dal presidente del consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente del consiglio. In caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.
  3. Il consiglio si avvale di commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare indicati dal regolamento, costituite, nel proprio seno, con criterio proporzionale e, comunque, idoneo a garantire la rappresentanza dei gruppi. Il regolamento individua, altresì, i poteri affidati alla commissione di vigilanza sulla conformità dell’attività di istituzioni, enti pubblici dipendenti e dei gestori di servizi pubblici comunali, anche costituiti in forma societaria, agli indirizzi consiliari nonché alle commissioni speciali d’indagine. Le presidenze della commissione di vigilanza e delle commissioni d’indagine sono riservate ad un consigliere dell’opposizione. Il consiglio può, inoltre, costituire commissioni di studio dotate delle prerogative stabilite dal regolamento.
  4. Alle commissioni può essere deferito dal consiglio, con eventuale predeterminazione di principi e criteri direttivi, il compito di redigere il testo di atti deliberativi, anche di natura normativa, da sottoporre alla votazione consiliare senza discussione generale, salve le dichiarazioni di voto, qualora abbiano ottenuto dai suoi membri, nella votazione finale, un voto favorevole pari a quello di due terzi dei componenti il consiglio comunale.
  5. Le commissioni hanno diritto di richiedere l’intervento alle proprie riunioni del sindaco o degli assessori nonché, previa comunicazione al sindaco, dei responsabili degli uffici e degli amministratori e dirigenti di istituzioni, enti pubblici dipendenti nonché gestori di servizi pubblici comunali, anche costituiti in forma societaria. Possono, altresì, invitare ai propri lavori persone estranee all’amministrazione, ove la loro presenza sia ritenuta utile in relazione all’argomento da trattare.
  6. L’organizzazione ed il funzionamento del consiglio e delle commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare, approvato a maggioranza assoluta dei suoi membri. In tale atto, ispirato al principio di valorizzare la partecipazione di tutte le componenti consiliari alla formazione degli indirizzi delle politiche comunali, oltre alla disciplina degli istituti cui rinvia la legge ed il presente statuto, sono, altresì, individuate le modalità attraverso le quali l’amministrazione si incarica di fornire al consiglio ed ai gruppi consiliari i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie adeguate all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
  7. Il regolamento può, altresì, stabilire di introdurre un sistema di rappresentanza consultiva degli stranieri residenti in città.
Art. 11
Presidente del consiglio e ufficio di presidenza
  1. Il presidente del consiglio convoca e presiede l'ufficio di presidenza, organismo consultivo del presidente per la definizione del programma dei lavori del consiglio, il coordinamento delle attività delle commissioni consiliari nonché la gestione dei servizi, delle attrezzature e delle risorse di cui all’articolo 10, comma 5. In caso di mancato accordo, dispone, con decisione motivata ed insindacabile, il presidente.
  2. Dell'ufficio di presidenza del consiglio fanno parte i capigruppo o loro supplenti appositamente designati. Alle sue riunioni è, di norma, invitato, senza diritto di voto, il sindaco o suo delegato. Il regolamento determina gli ulteriori compiti attribuiti all'ufficio di presidenza ed al suo presidente.
  3. Il vice presidente del consiglio sostituisce il presidente in caso di sua assenza od altro impedimento e, pur essendo invitato alle sue riunioni con diritto di parola, non partecipa alle votazioni svolte nell’ambito dell’attività dell’ufficio, salvo non ne tenga la presidenza.
  4. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente che predispone l’ordine del giorno e fissa il giorno e l’ora della seduta, assicurando, in ogni caso, l’iscrizione degli oggetti preventivamente comunicatigli dal sindaco. L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare, deve essere inviato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, quando trattasi di seduta ordinaria.
  5. Il presidente del consiglio è, comunque, tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso, l’avviso, con il relativo elenco, deve essere inviato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza. Le questioni richieste dal quinto dei consiglieri o dal sindaco dovranno essere trattate prima di eventuali altri oggetti, assicurando, comunque, la trattazione di oggetti che rivestono carattere di urgenza, ai sensi di specifiche norme di legge.
  6. In caso di urgenza, l’avviso, con il relativo elenco, deve essere inviato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza.
  7. Il presidente del consiglio espleta le proprie attività avvalendosi dell’attività di un ufficio diretto da un dipendente nominato dal sindaco, d’intesa con il presidente, da cui dipende funzionalmente.
  8. Il presidente ed il vice presidente del consiglio durano in carica quanto il consiglio comunale che li ha eletti ed il regolamento sul funzionamento del consiglio dispone sull’evenienza della loro anticipata cessazione dall’incarico.
  9. Il regolamento indica, inoltre, le condizioni che ammettono e regolano il procedimento di sfiducia del presidente e del vice presidente del consiglio e può attribuire ulteriori compiti all’ufficio di presidenza.
CAPO III
IL SINDACO E LA GIUNTA
Art. 12
Il sindaco
  1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale, di cui possiede la rappresentanza legale. Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti. Sovraintende, inoltre, all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali comunque attribuite al comune e ne garantisce la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
  2. Il sindaco assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione dell'ente, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, che gli rispondono personalmente. Spetta al sindaco, eventualmente coordinandosi con il direttore generale e tramite l'attività della giunta, la responsabilità di garantire la traduzione degli indirizzi deliberati dal consiglio in strategie che ne consentano la concreta realizzazione.
  3. Il sindaco, in quanto presidente della giunta, ne convoca le sedute e ne coordina i lavori, mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
  4. Spetta al sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione comunale:
    1. nominare i responsabili delle tipologie direzionali che la compongono e, su proposta degli stessi, delle unità organizzative complesse che eventualmente le compongono, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal presente statuto. Ai sensi di legge e regolamento, il sindaco può annullare, per motivi di legittimità, provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti ai quali sia stata attribuita la responsabilità di direzione;
    2. nominare, ai sensi di legge e di regolamento, il direttore generale nonché il segretario generale ed i vice segretari generali;
    3. emanare circolari e direttive volte a stabilire gli indirizzi programmatici ed i criteri che devono essere osservati dalla dirigenza nel complessivo esercizio delle proprie funzioni di direzione e nell'attuazione di speciali obiettivi;
    4. promuovere conferenze di servizi nonché accordi di programma per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente;
    5. impartire direttive al direttore generale; direttive per assegnare, in seguito all'approvazione definitiva del bilancio e successivamente ad un'apposita delibera di giunta che ne determina l'ammontare, adottata su proposta del direttore generale, le risorse finanziarie rimesse alla gestione dei direttori;
    6. risolvere eventuali conflitti di competenza, attivi e passivi, fra gli uffici interni all'ente nonché coordinare e dare impulso agli interventi la cui progettazione, sovraintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di più organismi od apparati dell'amministrazione, ovvero, comunque, richiedano un'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze;
    7. promuovere ed assumere le iniziative opportune per assicurare che istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici o privati appartenenti o partecipati dal comune svolgano la rispettiva attività in coerenza agli indirizzi adottati dal consiglio;
    8. promuovere indagini e verifiche amministrative, sull'attività comunale, nonché delle istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici e privati appartenenti o partecipati dall'ente;
    9. assumere l'iniziativa e partecipare alle conferenze degli accordi di programma, ferma restando la sua facoltà di delegare assessori o dipendenti per la partecipazione alle singole sedute;
    1. promuovere il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative per attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;
    2. rilasciare attestati di notorietà pubblica;
    3. concludere gli accordi di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    4. provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, garantendo, nell'ambito delle nomine e designazioni di competenza, ove possibile, la rappresentanza di genere;
    5. impartire le direttive e vigilare sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
    6. emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nonché, salva restando la facoltà di delega ai sensi della legge e del presente statuto, gli altri atti che la legge ed i regolamenti che lo attuano riservano espressamente alla sua competenza;
    7. al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, coordinare, eventualmente avvalendosi delle risultanze offerte dall'esperimento di forme di consultazione popolare e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché quelli di apertura al pubblico degli uffici comunali;
    8. costituire, ove non già previsto dallo schema organizzativo, un ufficio di segreteria posto alle proprie dirette dipendenze, dotato di personale già dipendente del comune ovvero assunto con contratto a tempo determinato;
    9. stare in giudizio, in rappresentanza dell’ente, nelle liti attive e passive;
    10. emanare le ordinanze-ingiunzioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  5. Il sindaco coordina i lavori del comitato di direzione, di cui nomina i componenti.
  6. Il sindaco, nel rispetto della legge e del presente statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli assessori ed ai dirigenti ai quali abbia attribuito le funzioni di direzione.
  7. Il sindaco può affidare a consigliere o a consiglieri comunali compiti specifici delimitandone funzioni e termini; tali atti sono comunicati al consiglio comunale.
  8. Al sindaco è interdetto ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
Art. 13
Nomina della giunta e linee programmatiche di governo
  1. Il sindaco nomina, ai sensi di legge, i componenti della giunta, tra cui il vice sindaco e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
  2. In un'altra adunanza, da tenersi entro i successivi novanta giorni, il sindaco, sentita la giunta, illustra al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti che intende realizzare nel corso del proprio mandato. Il documento recante dette linee, adottato dal consiglio comunale mediante ordine del giorno, può recepire l’impegno a realizzare quelle ulteriori o diverse azioni e progetti che i consiglieri, in quella medesima sede ovvero in occasione del loro eventuale aggiornamento ai sensi dell’articolo 6, comma 2, abbiano ritenuto di proporre al sindaco e di cui esso, sentita la giunta, abbia riconosciuto la fattibilità rispetto alle risorse disponibili all’ente e la coerenza al proprio programma elettorale.
  3. Ove il sindaco abbia nominato assessore il consigliere che il consiglio ha eletto alla carica di presidente o di vice presidente del consiglio, questi decade e vanno immediatamente ripetute le votazioni di cui all’articolo 7, comma 3, per ambedue le cariche.
Art. 14
Il vice sindaco
  1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco, in caso di sua assenza od impedimento, temporaneo, nonché negli altri casi previsti dalla legge.
  2. In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del vice sindaco, le funzioni del sindaco sono esercitate dall'assessore presente secondo l’ordine indicato dal sindaco al momento della nomina della giunta.
Art. 15
La giunta
  1. La giunta comunale è composta da un numero di membri non inferiore a sei e non superiore a dieci, oltre al sindaco, il quale provvede con proprio atto ad individuarne, di norma, all’inizio del mandato, la composizione numerica. Il sindaco garantisce la rappresentanza di genere all’interno della giunta per, almeno, un terzo dei componenti, ad esclusione del sindaco stesso. Il sindaco nomina i membri della giunta, anche al di fuori dei componenti il consiglio comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale e ritenuti idonei a collaborare nel governo del comune ai fini del perfezionamento e dell’attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  2. La giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente sulla propria attività. Altresì, delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.
  3. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovraintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio, dalla giunta e da esso medesimo, e vigila sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
  4. La giunta adotta collegialmente gli atti che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente attribuiti alla competenza del consiglio, del sindaco ovvero del segretario generale e dei direttori incaricati.
  5. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dirigenti a cui siano state attribuite le funzioni di direzione, in base alla legge ed al presente statuto, la giunta provvede, altresì, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, contrazione di mutui, appalti, concessioni, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere h) e l), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quando gli elementi determinanti dell'intervento siano già stati stabiliti in atti fondamentali del consiglio. Spetta, altresì, alla giunta adottare gli occorrenti atti di promozione e resistenza alle liti, nonché provvedere alla loro eventuale conciliazione e transazione.
  6. La giunta, per l'espletamento istruttorio delle proprie funzioni, può avvalersi di gruppi di lavoro appositamente costituiti ed incaricare un assessore di rappresentarla presso gli organismi che ne ammettono la partecipazione.
  7. Le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco all'ufficio di presidenza del consiglio, che ne cura la tempestiva messa a disposizione dei consiglieri.
Art. 16
Funzionamento della giunta e compiti degli assessori
  1. La giunta si riunisce su avviso del sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.
  2. La giunta invia periodicamente all'ufficio di presidenza del consiglio il proprio programma generale dei lavori.
  3. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della giunta stessa.
  4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario generale, che ne cura la verbalizzazione. I verbali delle deliberazioni adottate dalla giunta sono sottoscritti dal sindaco e dal segretario generale, o da chi ne fa le veci.
  5. La giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità, prevale il voto del sindaco o di chi ne fa le veci.
  6. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco, degli assessori nonché, per quanto di rispettiva competenza, del direttore generale e degli altri direttori comunali. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
  7. Gli assessori coadiuvano il sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto. In particolare, sulla base del documento recante le linee programmatiche, gli assessori sottopongono annualmente al direttore generale un documento recante l'indicazione del complesso degli obiettivi, in ordine di priorità, che devono essere raggiunti dal settore di amministrazione a cui sovraintendono. Tale documento, di norma, predisposto con il contributo del dirigente responsabile del settore di competenza, indica, con riferimento a ciascun obiettivo, i risultati che ci si propone di raggiungere e, se possibile, gli standards di qualità delle singole prestazioni che si intendono veder comunque rispettate. Ai sensi del successivo articolo 41, l'insieme dei predetti documenti assessorili costituisce l'oggetto di prioritario riferimento per l'elaborazione, da parte del direttore generale, del piano dettagliato degli obiettivi nonché del progetto di proposta del piano esecutivo di gestione.
  8. Gli assessori partecipano ai lavori del consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.
  9. Ai componenti della giunta è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso aziende, enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
Art. 17
Dimissioni e revoca dalla carica di assessore
  1. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate, in forma scritta, al sindaco, che ne cura l'immediata assunzione al protocollo generale; sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
  2. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza.
  3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza.
Art. 18
Sfiducia, dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco
  1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte del consiglio, di una mozione di sfiducia ai sensi di legge.
  2. Le dimissioni del sindaco divengono efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso, si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
  3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

TITOLO III: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO ILA PARTECIPAZIONE IN GENERALE
Art. 19
Principio della partecipazione
  1. L'amministrazione riconosce il diritto dei cittadini di concorrere, nelle forme stabilite dal presente statuto, ai procedimenti di formazione dell'indirizzo politico-amministrativo comunale e di verifica della sua efficacia attuativa.
  2. A tal fine, con le modalità stabilite da apposito regolamento, l'amministrazione favorisce il loro accesso alle informazioni ed agli atti da essa formati o detenuti e si impegna a progressivamente adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi, quale prioritario ed impegnativo parametro offerto alla collettività per valutarne in maggior dettaglio l'effettiva qualità.
  3. Uno strumento analogo sarà, altresì, adottato e progressivamente esteso ed aggiornato con riguardo all'attività interna all'ente, affinché i dipendenti coinvolti dagli effetti di una specifica intrapresa organizzativa possano misurare il livello di conseguimento dell'obiettivo che vi presiede, anche nel corso della sua realizzazione, e, così, eventualmente, segnalare, in tempo utile, al competente organo le sue più opportune correzioni od altre modificazioni.
CAPO II
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 20
Associazionismo e volontariato
  1. L'amministrazione, anche in attuazione del principio di sussidiarietà, sostiene, valorizza e favorisce lo sviluppo delle libere forme associative e di volontariato.
  2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'amministrazione, nelle forme previste dalla legge e specificate da un apposito regolamento sulla partecipazione, costituisce e periodicamente aggiorna un apposito albo comunale, una cui sezione è riservata alle associazioni di volontariato, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che ne abbiano diritto ai sensi di legge nonché quelli da essa autonomamente riconosciuti ed, altresì, quei cittadini che si dichiarino analogamente disponibili a prestare, pur singolarmente, attività di servizio volontario.
  3. I soggetti iscritti all'albo sono informati, per quanto possibile, sull'attività del comune mediante l'invio degli atti individuati dal regolamento o, su loro richiesta, comunque riguardanti i settori della loro rispettiva operatività.
  4. L'amministrazione, con riguardo all'assunzione diretta o tramite terzi della gestione e dell'esercizio di servizi pubblici locali ovvero di pubblico interesse od utilità, si ispira all'applicazione del principio di sussidiarietà e, dunque, alla volontà di assumere quei soli servizi di cui non possa dimostrarsi già concretamente e sufficientemente assicurata sul proprio territorio l'erogazione da parte di altri soggetti, pubblici e privati, alle medesime condizioni che essa stessa potrebbe effettivamente applicare, in rispetto ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità ed agli esiti del controllo di gestione. Ove occorrente, nei confronti di una minoranza di utenti disagiati, fermo quanto sopra, essa eventualmente provvede all'accollo degli oneri sociali di volta in volta ritenuti adeguati al caso concreto.
  5. A parità di condizioni nel profilo della qualità dell'erogazione del servizio da erogare, ogni forma di corrispettivo, contributo, sostegno od altra incentivazione di ordine finanziario o reale nella disponibilità dell'amministrazione è concessa con priorità a favore delle associazioni ed organizzazioni disponibili a prestarlo senza corresponsione dell'utile di impresa. Ove l'amministrazione, per lo svolgimento di taluno dei servizi individuati nelle sezioni che compongono l'albo di cui al comma 2, deliberi di assegnare beni, servizi od altra forma di sostegno reale a taluna delle associazioni ed organizzazioni iscritte all'albo medesimo e si dimostri che lo stesso potrebbe essere reso in forma del tutto analoga da più di una delle suddette associazioni ed organizzazioni, ispira il criterio di scelta dell'affidamento avendo preferenziale riguardo a quelle costituite fra i membri della propria comunità locale e, quindi, se del caso, alla rotazione periodica, con determinazione a sorte del primo assegnatario, da eseguirsi in pubblica seduta.
  6. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di condizionare l'affidamento a soggetti terzi delle prestazioni di cui al precedente comma alla stipula di apposite convenzioni, nonché di predisporre uno schema-tipo delle caratteristiche di qualità e delle altre clausole richieste per l'affidamento dei propri servizi alle condizioni di cui al precedente comma, ivi compresa quella di indirizzare all'amministrazione periodiche relazioni sull'attività prestata.
  7. Sono, in ogni caso, fatte salve le norme sancite da disposizioni di legge statale e regionale vigenti, nonché quelle compatibili dettate dall'apposito regolamento recante la disciplina delle sovvenzioni pubbliche e dei contratti.
  8. Il comune, anche su base di quartieri o di frazione, valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati da specifici regolamenti.
Art. 21
Consultazione della popolazione
  1. Un apposito regolamento disciplina le forme di consultazione della popolazione residente, estesa ad altre categorie di interessati o limitata a sue frazioni in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari e sondaggi d'opinione, attuati anche in via telematica, eventualmente preceduti da un'udienza ovvero un'istruttoria pubblica.
  2. La consultazione può essere promossa dalla giunta o dal consiglio comunale.
  3. Il consiglio comunale deve esaminare le risultanze della consultazione, in apposita e pubblica seduta da tenersi entro sessanta giorni dalla sua formale acquisizione, nel solo caso in cui alla stessa abbia partecipato una quota non inferiore al quaranta per cento degli aventi diritto.
  4. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportino, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate debbono rendere esplicito il loro costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione medesima, ai fini della sua ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e devono indicare le modalità per la relativa copertura finanziaria. A tal fine, un funzionario indicato dal sindaco, nei modi e nelle forme previste dal regolamento di cui al comma 1, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti, fornendo loro le informazioni ed i dati necessari.
  5. Il regolamento può, altresì, prevedere di istituire comitati in relazione a temi specifici od aree omogenee di problemi, secondo criteri di rappresentanza o di rappresentatività idonei ad assicurarne la trasparenza e la concreta funzionalità.
Art. 22
Istanze, petizioni e proposte
  1. Tutti i cittadini residenti o, comunque, operanti nel territorio del comune, anche stranieri, hanno diritto di presentare agli organi comunali, nelle materie di rispettiva competenza e nelle forme indicate nei successivi commi, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la miglior tutela degli interessi collettivi della comunità locale.
  2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo avente diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al sindaco, che provvede ad esaminarla tempestivamente.
  3. La petizione, sottoscritta da almeno 100 aventi diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al sindaco, che provvede a comunicare al suo primo sottoscrittore l'organo competente ad esaminarla e la data della sua trattazione entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali ciascun sottoscrittore ha diritto di richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio.
  4. La proposta, sottoscritta da almeno 300 aventi diritto, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto di competenza del consiglio o della giunta. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'amministrazione comporta nella fase iniziale ed a regime. A tal fine, un'apposita determinazione del sindaco riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi dell'ausilio del competente ufficio. In ogni caso, la giunta, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve indicarne la copertura finanziaria.
  5. Si applica alla proposta, in quanto compatibile, la disciplina dettata ai precedenti commi 2 e 3.
  6. La proposta è equiparata agli atti deliberativi agli effetti dei pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  7. L'amministrazione assicura la pubblicità e la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni e proposte. In ogni caso, provvederà ad inoltrare all'ufficio di presidenza ed al difensore civico l'elenco di quelle respinte.
  8. Le modalità di esercizio di istanze, petizioni e proposte sono ulteriormente disciplinate dal regolamento sulla partecipazione.
Art. 23
Referendum
  1. Il sindaco indice il referendum quando lo richieda il consiglio comunale, a maggioranza assoluta di voti dei suoi componenti, o quando lo richieda il cinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
  2. L’oggetto della consultazione referendaria possiede, come specificato dal regolamento, carattere propositivo ovvero revocatorio, fermo restando il libero apprezzamento dei suoi esiti da parte del consiglio comunale.
  3. Non possono essere sottoposti a referendum le proposte di revisione dello statuto, gli atti che incidano negativamente sulle minoranze e gli altri atti rientranti nelle materie indicate nel regolamento comunale. Il quesito sottoposto agli elettori rende esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e indica le modalità di copertura di tali oneri. Il regolamento garantisce la collaborazione degli uffici comunali competenti.
  4. La proposta di referendum, sottoscritta da almeno trecento cittadini elettori, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti eletto dal consiglio comunale, subito dopo la sua entrata in carica, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Il comitato dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto ed è composto da tre membri, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l’imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del comune.
  5. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
  6. Ove la proposta sottoposta a referendum sia stata accolta dalla maggioranza dei voti validamente espressi, il consiglio comunale è tenuto ad assumere una deliberazione con la quale dichiara di volervisi conformare ovvero discostare.
  7. Le proposte di referendum non accolte ai sensi del comma 5 sono, a richiesta dei promotori, discusse in consiglio comunale, quali petizioni.
  8. Ove il referendum sia stato richiesto dal consiglio comunale, esso sospende l'attività deliberativa sull'oggetto della consultazione, salvo che, per ragioni di particolare urgenza e necessità, non disponga diversamente con delibera adottata dai due terzi dei consiglieri.
  9. Il regolamento disciplina i criteri di presentazione e formulazione del quesito nonché, fra gli altri, quelli concernenti le modalità di raccolta ed autenticazione delle firme e di svolgimento delle operazioni di voto.
CAPO III
PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 24
Procedimenti di interesse collettivo
  1. Nel quadro delle proprie attribuzioni e nelle forme indicate dal regolamento, l'amministrazione assicura la partecipazione degli interessati ai procedimenti di interesse collettivo.
  2. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo, individuati dal suddetto regolamento e secondo le modalità di svolgimento da esso fissate, l'adozione del provvedimento finale da parte dell'ente può essere preceduta da udienza o istruttoria pubblica.
  3. E', in ogni caso, fatto salvo l'autonomo diritto di intervento ammesso dalla legge.
Art. 25
Procedimenti di interesse individuale
  1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, l'ente assicura la partecipazione ai procedimenti di interesse individuale ai loro destinatari ed agli altri soggetti che vi siano intervenuti, in quanto ammessi dalla legge.
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 ed ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura, i destinatari ed i soggetti intervenuti hanno diritto di:
    1. essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
    2. assistere alle ispezioni ed agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini, salve restando le competenze di vigilanza e controllo ammesse dalle autorità pubbliche nei settori della tutela dell'ambiente e della salute pubblica di competenza comunale;
    3. prendere visione degli atti e documenti del procedimento.
  3. E', in ogni caso, salva, da parte dell'amministrazione, la facoltà di adottare, provvisoriamente, provvedimenti cautelari.
  4. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.
  5. Il regolamento, nel rispetto dei precedenti commi, disciplina le modalità di esercizio del diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi.
CAPO IV
>ACCESSO ALL'INFORMAZIONE ED AI DOCUMENTI E PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
Art. 26
Accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi
  1. Gli atti e documenti amministrativi comunali sono pubblici e l'amministrazione, ad eccezione di quelli coperti dal segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di legge e regolamento o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, garantisce a chiunque ne abbia diritto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto al loro accesso, nelle forme stabilite da un apposito regolamento. L'amministrazione garantisce, inoltre, il diritto alle informazioni da essa detenute, ovvero dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di pubblici servizi, fra le quali sono in ogni caso contemplati:
    1. i dati di natura economica relativi alle scelte di programmazione ed, in particolare, quelli concernenti la destinazione delle risorse disponibili;
    2. i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati disponibili sul loro andamento;
    3. i dati disponibili concernenti le condizioni generali di vita della popolazione;
    4. i criteri e le modalità di accesso ai servizi erogati direttamente o indirettamente dall'amministrazione.
  2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, l'amministrazione garantisce ai soggetti interessati la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridicamente tutelati.
  3. Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso agli atti e documenti richiesti sino a quando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Ove la richiesta di accesso riguardi un documento inserito in un procedimento composto da più fasi e non ancora esaurito, non ne è ammesso l'accesso prima della determinazione dell'unità organizzativa competente ad adottarne l'atto conclusivo. Ai sensi della legge, non è ammesso l'accesso nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
  4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione o, comunque, dalla stessa utilizzati ai fini della propria attività amministrativa. L'accesso alle banche dati formate e detenute dall'amministrazione è limitato ai soli casi e nelle sole modalità stabilite dalla legge, ai sensi di regolamento.
  5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei soli costi di riproduzione.
  6. La richiesta di accesso deve sempre essere motivata e riguarda documenti formati dall'amministrazione o da questa detenuti stabilmente.
  7. Le istituzioni, gli enti dipendenti e gli organismi partecipati o sovvenzionati dal comune informano la loro attività ai principi dettati dal presente articolo. L'amministrazione, per quanto di propria competenza, favorisce l'informazione degli utenti sull'attività delle società a cui partecipa. Le aziende speciali, con proprio regolamento, informano la loro attività ai principi del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 27
Pubblicità degli atti
  1. Sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salva diversa disposizione di legge:
    1. le deliberazioni del consiglio e della giunta;
    2. le ordinanze sindacali e gli altri atti che devono essere portati alla conoscenza della collettività;
    3. le direttive e le circolari sindacali;
    4. gli altri atti indicati dal regolamento sull'accesso, ivi comprese le determinazioni, salvo quanto disposto dal regolamento per la tutela dei diritti alla riservatezza protetti dalla legge.
CAPO V
IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE
Art. 28
Difensore civico
  1. L’imparzialità, la correttezza ed, in genere, il buon andamento dell'azione comunale è garantita dal proprio difensore civico.
  2. Il difensore civico è eletto, a scrutinio segreto, dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. La designazione deve avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio. Il regolamento stabilisce le condizioni di incompatibilità e di eleggibilità.
  3. Il difensore civico dura in carica per un periodo pari a quello stabilito dalla legge per il mandato degli organi comunali elettivi e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Può essere revocato, prima della scadenza del mandato, con la medesima maggioranza richiesta per eleggerlo, in ragione di gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per comprovata inefficienza e decade di diritto se sorge nei suoi confronti una delle suddette condizioni di ineleggibilità od incompatibilità.
  4. Il difensore civico deve potersi avvalere del personale e dei mezzi occorrenti al più efficace svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 29
Funzioni
  1. Il difensore civico esercita le proprie funzioni, in piena indipendenza dagli organi comunali:
    1. intervenendo, anche d'ufficio, per la tutela di chiunque si dimostri leso nei propri diritti od interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti o comportamenti riconducibili all'azione comunale, da qualsivoglia suo organo o soggetto commesso od omesso;
    2. eseguendo il controllo di legittimità sulle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale nei limiti, entro i termini e nelle forme previste dalla legge.
  2. L'amministrazione è tenuta a collaborare con il difensore civico, fornendogli tempestivamente ogni informazione e documento che esso ritenga utile al più efficace svolgimento delle proprie funzioni.
  3. Il difensore civico trasmette, con cadenza annuale, all'ufficio di presidenza del consiglio, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile, una relazione di sintesi dell'attività svolta in esecuzione della funzione di cui al comma 1, lettera a), corredata, se del caso, da segnalazioni e proposte. Per casi di particolare importanza o, comunque, meritevoli di comunicazione urgente, il difensore civico può, comunque, inviargli particolari relazioni o segnalazioni. Ove riscontri disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità disciplinare dei dipendenti comunali o degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti, ovvero se questi non gli prestano l'assistenza dovuta, egli è tenuto ad investire della questione il preposto dirigente e a darne informazione al sindaco.
  4. Il regolamento detta, altresì, le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del suo ufficio.

TITOLO IV: SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I
PRINCIPI
Art. 30
Assunzione dei servizi pubblici locali
  1. Il comune, nel rispetto delle finalità e dei principi di cui all’articolo 2, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in conformità alla legge ed alle previsioni dei piani e programmi approvati dagli enti pubblici cui sia tenuto a conformarsi.
Art. 31
Trasparenza nei servizi pubblici
  1. Gli atti istitutivi degli organismi, entificati o meno, costituiti o partecipati dal comune per l’erogazione di servizi pubblici locali dettano norme idonee a garantire un’adeguata pubblicità delle scelte fondamentali attinenti alla gestione dei compiti loro affidati, nonché a prevedere modalità dirette ad assicurare, anche tramite carte dei servizi, la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze.
CAPO II
NORME COMUNI
Art. 32
Nomina e revoca degli amministratori
  1. Il consiglio di amministrazione dei modelli di servizio strumentali al comune è composto da non più di cinque membri, incluso il presidente, nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale.
  2. In caso di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi di cui al successivo articolo, di loro ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento, ovvero di pregiudizio degli interessi comunali, il sindaco revoca singoli membri del consiglio di amministrazione o ne dispone lo scioglimento.
  3. Il direttore è nominato, con contratto a tempo determinato, dal sindaco o dal consiglio di amministrazione, secondo le modalità stabilite dall’atto costitutivo del modello di servizio che lo prevede, le quali disciplinano, altresì, le ipotesi del suo licenziamento.
Art. 33
Atti fondamentali
  1. Il consiglio comunale determina gli indirizzi ai quali i modelli di servizio devono attenersi per legge ed approva, su proposta del consiglio di amministrazione, la disciplina generale delle tariffe dei servizi erogati.
  2. Ove non sia diversamente prescritto per legge, la giunta, in conformità agli indirizzi consiliari, resi, di norma, in occasione dell’approvazione del bilancio comunale approva, su proposta del consiglio di amministrazione:
    1. il piano-programma delle attività, comprendente il contratto di servizio, ove previsto;
    2. il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo e le relazioni previsionali e programmatiche;
    3. il bilancio consuntivo d’esercizio;
    4. la determinazione puntuale delle tariffe, sulla base della disciplina generale approvata dal consiglio comunale.
  3. Ogni altro atto o deliberazione concernente l’espletamento del servizio pubblico è riservato all’autonomia gestionale della struttura di servizio, che vi provvede secondo le disposizioni del proprio atto costitutivo.
Art. 34
Vigilanza
  1. La vigilanza sull’azione delle strutture di servizio strumentali al comune, esclusa ogni forma di controllo sui suoi singoli atti, è esercitata:
    1. dalla commissione consiliare di cui al precedente articolo 10, con riguardo al rispetto degli indirizzi determinati dal consiglio comunale ed al raggiungimento degli obiettivi individuati dal piano-programma;
    2. dalla giunta comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli atti costitutivi della singola struttura.
  2. Le relazioni fra gli organi di governo di dette strutture e gli utenti dei servizi che erogano, oltre che dalle carte dei servizi, sono disciplinate dai rispettivi atti costitutivi.
CAPO III
ALTRI MODELLI
Art. 35
Società per azioni, convenzioni e ricorso ad altri modelli
  1. Il comune, nelle modalità stabilite dalla legge, può promuovere la costituzione di società per azioni, o, comunque, di capitali, per la gestione di un servizio pubblico locale ovvero partecipare al capitale di società già costituite.
  2. Il comune può, altresì, stipulare convenzioni con altri enti locali e loro aziende per la cogestione di determinati servizi. Nella convenzione sono stabiliti i fini, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e le garanzie che regolano i rapporti fra gli enti e le aziende che vi aderiscono. Ove la convenzione abbia ad oggetto l’affidamento della gestione di un servizio pubblico locale, la definizione dettagliata dei reciproci rapporti è stabilita da un contratto di servizio ovvero da un accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, approvati dalla giunta.
  3. Per l’esercizio di attività che non abbiano il requisito di servizio pubblico locale, l’amministrazione può concorrere a costituire, in accordo con altri soggetti pubblici e/o privati, fondazioni, associazioni e, in genere, tutti quei modelli di persone giuridiche che l’ordinamento ammette all’azione degli enti pubblici territoriali.
  4. Ai fini della vigilanza del comune sull’azione dei presenti modelli, si applica, in quanto compatibile, il precedente articolo 34.

TITOLO V: UFFICI E PERSONALE

CAPO I
I principi
Art. 36
Principi generali
  1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali è diretta ad assicurare, secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
  2. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei cittadini. A tal fine, l'amministrazione introduce le innovazioni tecnologiche e normative più opportune alla costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
  3. E', altresì, compito dell'amministrazione conciliare la massima efficienza gestionale con il benessere lavorativo dei propri dipendenti.
Art. 37
Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
  1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è determinato secondo regole idonee a renderlo dinamicamente capace di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.
  2. Tale ordinamento è articolato in strutture di produzione diretta e di supporto, costituite da unità operative complesse o semplici in ragione degli uffici che le compongono, affidate alla responsabilità dei dipendenti cui il sindaco abbia conferito le funzioni di direzione.
Art. 38
Principi in materia di gestione del personale
  1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi riflette un sistema di gestione organizzativa attuato mediante il concorso partecipato degli amministratori elettivi e burocratici.
  2. A tal fine, l'amministrazione assume come metodi la formazione e la valorizzazione del proprio personale e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche di gestione e di misurazione dei risultati.
  3. Il personale comunale è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura del comune secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa, rimanendo fermo che detto inquadramento conferisce la titolarità del rapporto di lavoro e non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa dell'ente.
CAPO II
L'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 39 Regolamentazione
  1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti approvati con deliberazione della giunta comunale. L'ordinamento così costituito rappresenta la fonte di cognizione giuridica per la gestione delle attività organizzatorie dell'ente.
  2. La disciplina recata da detti regolamenti si uniforma ai criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.
  3. La disciplina sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali soggetta alla presente regolamentazione ha ad oggetto:
    1. la definizione delle caratteristiche del sistema di direzione dell'ente, ivi specificando le finalità e le caratteristiche essenziali delle tipologie dei ruoli di direzione ammissibili e le loro distinte responsabilità;
    2. la disciplina delle dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;
    3. le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione;
    4. i criteri per la nomina del direttore generale;
    5. le modalità di espletamento, da parte dei direttori, dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi individuati dagli organi di governo;
    6. i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i direttori e le alte specializzazioni;
    7. le modalità di costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro proprie;
    8. i criteri di individuazione dei compiti a cui sarà assegnato il dipendente in possesso di qualifica dirigenziale al quale, per qualsiasi ragione, non siano state assegnate o siano state revocate le funzioni di direzione;
    9. ogni altro oggetto previsto dalla legge o dal presente statuto nonché quelli che la giunta ritenga comunque appropriato affidare alla fonte regolamentare.
  4. Il sistema di direzione concretamente adottato è recato in uno "schema organizzativo", deliberato dalla giunta comunale, di norma, contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione.
Art. 40
Criteri generali
  1. La competenza regolatrice del consiglio comunale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi si esprime mediante l'approvazione di criteri generali idonei ad orientare l'attività normativa riservata alla potestà della giunta comunale.
  2. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, il consiglio comunale esercita loro tramite la funzione di evidenziare ed, eventualmente, selezionare quei principi organizzativi che ritenga prioritari nella regolazione di un assetto ordinamentale idoneo ad attuare i propri atti di indirizzo.
  3. Detti criteri generali sono stabiliti dal consiglio comunale in apposita deliberazione ovvero in un'apposita sezione della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione.
CAPO III
IL SISTEMA DI DIREZIONE
Art. 41
Articolazione del sistema decisionale
  1. Gli organi di governo individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
  2. A tal fine, nelle forme indicate dal presente statuto, il sindaco e la giunta definiscono le strategie volte ad attuare gli atti di indirizzo deliberati dal consiglio comunale in specifici obiettivi.
  3. La giunta, tramite il processo di programmazione, pianificazione e progettazione finanziaria seleziona ed ordina tali obiettivi; quindi, assegna ai competenti direttori, con le modalità di cui al successivo articolo 47, comma 1, le occorrenti risorse umane, reali e finanziarie per raggiungerli e ne controlla l'utilizzo tramite apposite strutture capaci di misurarne i risultati.
  4. Gli assessori coadiuvano il sindaco nell'assicurare, contestualmente alla realizzazione del singolo obiettivo, l'integrazione complessiva delle attività affidate alla giunta.
  5. Il sindaco, o suo delegato, può emanare circolari e direttive per stabilire gli indirizzi programmatici ed i criteri che devono essere osservati dalle direzioni nel complessivo esercizio delle proprie funzioni di direzione e nell'attuazione di speciali obiettivi.
  6. Il sistema decisionale, oltre ai direttori, vede partecipati, il direttore generale, il segretario generale ed il comitato di direzione. Nelle forme e nei termini ad essi rispettivamente attribuiti, essi coadiuvano il sindaco e la giunta nell'esercizio dei loro compiti.
  7. I titolari delle funzioni di direzione predispongono piani di lavoro diretti a tradurre operativamente, nel rispetto degli indirizzi programmatici e dei criteri stabiliti dal sindaco, il complesso degli obiettivi affidati dalla giunta alla loro diretta responsabilità.
  8. Sulla base di tali piani e coordinandosi con gli assessori, il direttore generale elabora con cadenza annuale il progetto del piano esecutivo di gestione delle attività cui sovraintendono.
  9. La giunta approva i piani esecutivi di gestione, assegnando ai direttori responsabili delle strutture cui si riferiscono le dotazioni necessarie ad attuarli.
  10. I piani approvati costituiscono riferimento per la valutazione dei risultati, delle responsabilità e dei trattamenti economici accessori, così come determinati dal regolamento.
  11. Il sistema dei controlli interni consente al sindaco, alla giunta ed alla direzione generale, anche attraverso specifiche rilevazioni, di valutare l’efficienza delle attività intraprese e l’efficacia dei loro risultati.
Art. 42
Direzione dell'organizzazione
  1. La direzione dell'organizzazione è attuata mediante un sistema organizzativo idoneo a soddisfare, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia ed economicità, la duplice esigenza di gestire efficientemente i compiti ed i servizi rientranti nell'attività ordinaria dell'amministrazione comunale nonché realizzare quegli speciali obiettivi che la giunta abbia eventualmente individuato per realizzare piani e programmi consiliari.
  2. Lo "schema organizzativo" di cui all'articolo 39, comma 4, individua, nel rispetto delle tipologie dei ruoli di direzione definite nei regolamenti, il sistema organizzativo idoneo a soddisfare tale duplice esigenza.
Art. 43
Direttore generale
  1. Al fine di sovraintendere unitariamente al processo di pianificazione operativa delle attività, l'amministrazione può avvalersi della figura del direttore generale.
  2. Il direttore generale, in particolare:
    1. concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
    2. coordina i sistemi di pianificazione e di controllo della gestione;
    3. adotta, dopo aver consultato il comitato di direzione e secondo le direttive impartite dal sindaco, il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione;
    4. segue il conseguimento e la realizzazione di specifici indirizzi ed obiettivi dettati dagli organi di governo, per quanto riguarda aziende speciali, enti ed istituzioni dipendenti o collegate all'amministrazione comunale;
    5. concorre a diffondere la cultura dell'innovazione e si coordina con il segretario generale al fine di individuare, nel rispetto della legalità amministrativa, i sistemi ed i percorsi più opportuni alla concretizzazione dei principi di cui al Capo I.
  3. Il direttore generale risponde direttamente al sindaco; presiede, di norma, gli organismi di controllo interno di cui l’amministrazione si sia dotata ai sensi di regolamento ed è membro di diritto del comitato di direzione. Il sindaco può, inoltre, attribuirgli, con apposita determinazione, la delega ad emanare le occorrenti circolari e direttive di cui all'articolo 41, comma 5, per quanto riferito ai compiti indicati nei precedenti commi 1 e 2.
  4. L'incarico di direttore generale, a tempo determinato, può essere affidato dal sindaco al segretario generale, ovvero ad altri, tramite contratto, ai sensi di legge e di regolamento. Ove l'incarico sia affidato al segretario generale, le funzioni delegabili possono essere trasferite al vice segretario generale, nominato dal sindaco.
  5. Per lo svolgimento della propria attività il direttore generale si avvale di un apposito ufficio.
Art. 44
Segretario generale
  1. Il comune ha un segretario generale titolare che, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dei suoi organi di governo in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
  2. Il segretario generale, inoltre:
    1. svolge funzioni di consulenza giuridica ai fini dell'elaborazione di atti normativi e programmatici, dell'adozione di progetti e della predisposizione del sistema di organizzazione degli uffici e dei servizi;
    2. partecipa con funzioni consultive e referenti alle sedute della giunta e del consiglio, curandone la verbalizzazione;
    3. coordina con ruolo propulsivo l'attività di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa comunale;
    4. svolge gli altri compiti e le altre funzioni che gli sono attribuiti dalla legge nonché quelli indicati dal regolamento che il sindaco ritenga di attribuirgli, ivi compresa la delega ad emanare le occorrenti circolari e direttive di cui all'articolo 41, comma 5, per quanto riferito ai compiti indicati dal presente comma.
  3. Il segretario generale è membro di diritto del comitato di direzione e, di norma, degli organismi di controllo interno di cui l’amministrazione si sia dotata ai sensi di regolamento.
  4. Per lo svolgimento della propria attività il segretario generale si avvale di un apposito ufficio.
Art. 45
Comitato di direzione
  1. Il coordinamento dei compiti gestionali, propri o delegati, dei direttori ai principi del Capo I del presente Titolo è perseguito tramite l'attività del comitato di direzione.
  2. Il comitato di direzione è l'organismo collegiale deputato ad istruire, affrontare e risolvere, eventualmente anche in forma consultiva o propositiva ai competenti organi di governo dell'ente, ogni questione ad esso deferita dallo statuto, dai regolamenti, dal sindaco o assessore delegato ovvero, comunque, di interesse congiunto alle attività di gestione di interesse comunale, con particolare riguardo a quelle aventi un'implicazione organizzativa intersettoriale.
  3. Il comitato collabora nell'attuazione degli obiettivi intersettoriali dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche e normative ritenute necessarie od opportune per realizzare una costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
  4. Il comitato definisce, altresì, le linee d'indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale, nel rispetto delle prerogative proprie dei singoli direttori ed, in specifico, di quelle del responsabile della direzione del personale.
  5. Il comitato di direzione, composto dai dirigenti titolari di funzione di direzione individuati dal sindaco, è coordinato dal sindaco medesimo od assessore suo delegato. Il regolamento può attribuirgli altre funzioni e ne regola il funzionamento.
CAPO IV
LA DIRIGENZA E LA DIREZIONE
Art. 46
Funzioni di direzione
  1. Le strutture delle unità che compongono l'assetto definito dallo schema organizzativo sono affidate alla responsabilità dei dipendenti, cui il sindaco abbia attribuito le funzioni per la loro direzione, di cui divengono direttori.
  2. I direttori, per la traduzione operativa delle linee programmatiche del sindaco e degli indirizzi consiliari, coadiuvano la giunta nella definizione dei programmi annuali e pluriennali diretti a realizzarli, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle occorrenti risorse umane, reali e finanziarie.
  3. Essi possiedono la titolarità esclusiva delle competenze gestionali loro proprie, ai sensi di legge e di regolamento, e possono ricevere ulteriori competenze, in base a un atto di delega del sindaco. Il regolamento definisce le relazioni organizzative che debbono essere osservate nel loro esercizio.
  4. Essi adottano gli occorrenti atti ed assumono le opportune iniziative per l'appropriata gestione delle risorse umane, reali e finanziarie che l'amministrazione ha attribuito alla loro direzione.
Art. 47
Rapporti dei direttori con gli organi di governo
  1. I direttori titolari delle funzioni di direzione concorrono alla definizione degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo mediante attività istruttorie e di analisi tecnica e collaborano con la giunta, anche mediante autonome proposte, nella predisposizione dei progetti, piani e programmi volti ad attuarli.
  2. Essi riferiscono, periodicamente, al sindaco o all'assessore, da questi delegato, nonché ai dipendenti/dirigenti ad essi subordinati sullo stato di avanzamento delle attività loro affidate e, nelle forme previste dagli appositi regolamenti, partecipano alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.
Art. 48
Relazioni organizzative interne all'apparato
  1. I rapporti fra il personale comunale, nel rispetto dei compiti e delle responsabilità proprie di ciascuno, sono improntati al principio della massima e leale collaborazione.
  2. Le relazioni organizzative interne, definite dal regolamento, sono di direzione e coordinamento, di equiordinazione e di sovraordinazione-subordinazione gerarchica.
  3. I direttori titolari delle funzioni di direzione improntano l'esercizio delle proprie competenze, in merito alla gestione del personale ad essi subordinato, ai criteri di imparzialità e della complessiva omogeneità di trattamento fra i dipendenti in possesso della medesima qualifica funzionale, provvedendo, per quanto possibile, in relazione agli obiettivi loro assegnati, a valorizzare le attitudini e risaltare il merito di ciascuno di loro.
  4. Essi sovraintendono alla diffusione ed effettiva apprensione delle tecniche gestionali adottate dall'amministrazione e provvedono a diffondere al competente personale ogni ulteriore informazione, di carattere giuridico e non, necessaria od utile al miglior espletamento dei compiti affidati alla struttura da essi diretta.
  5. Detti direttori possono attribuire, ai sensi di legge e di regolamento nonché rispetto alle singole professionalità, al personale inquadrato nella struttura da essi diretta la responsabilità di adottare singoli provvedimenti aventi efficacia esterna all'ente o loro categorie, nonché quella di eseguire altre attività aventi efficacia ad esso interna. In tale eventualità, la loro responsabilità di risultato cumula a quella in vigilando, altresì, quella in eligendo.
Art. 49
Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione
  1. In base all'assetto determinato nello "schema organizzativo" ed all’idoneità dei dipendenti stabilita da criteri fissati con regolamento, il sindaco attribuisce le funzioni di direzione a dipendenti di ruolo presso l'amministrazione, ovvero assunti ai sensi del comma 2, e ne da comunicazione al consiglio comunale. L'attribuzione di tali funzioni è fatta per un tempo determinato, non superiore al proprio mandato, e può essere rinnovata con provvedimento espresso.
  2. La copertura dei posti di direzione e di alta specializzazione, previsti o meno nella dotazione organica, può essere disposta dal sindaco, ai sensi di legge e di regolamento, mediante l'assunzione di professionalità esterne a cui vengono conferiti incarichi a tempo determinato.
  3. Indipendentemente da specifiche azioni e sanzioni disciplinari, in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o di rilevante inefficienza od incapacità nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione, rispettivamente prefissati per la singola attività di direzione, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalategli, il sindaco può revocare anticipatamente le funzioni di direzione attribuite ai sensi del comma 1.
  4. La revoca delle funzioni di direzione è disposta dal sindaco, con atto motivato, previa contestazione all'interessato delle ragioni che la supportano. Al dirigente di ruolo a cui non siano state affidate ovvero siano state revocate le funzioni di direzione si applicano le norme appositamente previste dal regolamento.
  5. Il regolamento detta ulteriori norme in merito all'assegnazione ed alla revoca delle funzioni di direzione.
Art. 50
Responsabilità direzionali
  1. I direttori titolari delle funzioni di direzione sono responsabili, ai sensi di legge e di regolamento, del legittimo, efficiente, efficace ed economico svolgimento delle attività ordinarie e degli speciali obiettivi assegnati alla struttura affidata alla loro direzione e rispondono direttamente al sindaco del risultato complessivo da essa conseguito.
  2. Detti direttori sono, altresì, responsabili, ai sensi del regolamento:
    1. della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare;
    2. della efficiente organizzazione del personale rimesso alla loro gestione;
    3. dell'ordinata utilizzazione dei fondi e delle altre risorse reali rimesse a loro disposizione.
  3. Nell'esercizio delle proprie funzioni di sovraintendenza, il sindaco può richiedere loro spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti ovvero mancato raggiungimento di obiettivi o loro grave pregiudizio, se del caso, adottando i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3.
Art. 51
Patrocinio legale
  1. Il comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile nei confronti di un suo amministratore, del segretario generale o di un dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'inizio del procedimento facendo assistere il medesimo da un legale di comune gradimento.
  2. In caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente chiederà la restituzione agli interessati di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.

TITOLO VI: FINANZA, CONTABILITA' E CONTRATTI

Art. 52
Norma di rinvio
  1. L'attività finanziaria e contrattuale comunale è svolta, nel rispetto della legge, ai sensi degli appositi regolamenti.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53
Denominazioni statutarie
  1. Ai termini ed alle denominazioni utilizzate nel presente statuto va attribuito il significato tratto dalle disposizioni che li riguardano.
Art. 54
Disciplina transitoria
  1. Le norme del presente statuto prevalgono su ogni eventuale diversa disposizione prevista da norme regolamentari comunali.
Art. 55
Revisione dello statuto
  1. Le variazioni delle disposizioni dello statuto e la sua abrogazione sono deliberate secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Le proposte di modifica volte all'abrogazione dello statuto oppure di disposizioni disciplinanti contenuti necessari dello stesso ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono essere deliberate solo contestualmente alla sostituzione dell'intero statuto ovvero delle parti interessate dalla modifica.

Statuto adottato con delibera C.C. n. 260/35686 del 13.06.1991

Estremi delle modifiche intervenute sul testo sino ad oggi:
Delibera C.C. n. 126/35768 del 14/06/1994
Delibera C.C. n. 134/67822 del 04/12/1995
Delibera C.C. n. 37/22635 del 21/04/1998
Delibera C.C. n. 51/31018 del 28/05/1998
Delibera C.C. n. 106/54947 del 08/10/1998
Delibera C.C. n. 82/34903 del 06/07/2000
Delibera C.C. n. 88/46898 del 28/09/2000
Delibera C.C. n. 26/18230 del 29/03/2001
Delibera C.C. n. 110/60710 del 20/12/2004
Delibera C.C. n. 04 del 16/02/2009
Delibera C.C. n. 15 del 16/03/2009
Delibera C.C. n. 17 del 16/03/2009
Delibera C.C. n. 35 del 19/07/2010

Procedure legate a questo documento: 

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Regolamenti