Non è necessario provvedere all'acquisizione di nuova garanzia provvisoria ma è sufficiente richiedere al garante (istituto bancario, compagnia assicuratrice o intermediario finanziario) il rilascio di apposita appendice alla garanzia già emessa, con la quale si precisa che il termine di scadenza è da intendersi modificato.
Con l'occasione, viste le numerose richieste telefoniche pervenute al riguardo, si ritiene opportuno mettere in evidenza quanto indicato al paragrafo 11, punto 3 delle Norme Integrative del Bando, ovvero che la garanzia provvisoria (se costituita mediante fidejussione o polizza) dovrà essere rilasciata in formato elettronico (firmata digitalmente dal soggetto garante).