Si conferma che il sopralluogo non è obbligatorio.
La garanzia provvisoria è dovuta, in quanto la deroga di cui all'art. 1 comma 4 della Legge 120/2020 opera solo nel caso di procedura di importo sottosoglia UE.
In merito alla SOA si richiama quanto contenuto nel Disciplinare di gara relativamente al possesso dei requisiti connessi all'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile per impianti termici con potenza superiore a 350 Kw.
Il punto 6, sub. 4), lettera b) del Disciplinare prevede:
- il possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici; ovvero (in alternativa)
- il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in una delle seguenti categorie: OG11 ovvero OS28 (per entrambe classifica I).