Si riscontra il quesito per ribadire che la quota maggioritaria in capo alla capogruppo non deve intendersi in senso assoluto (il 50,1% rispetto alla composizione del raggruppamento) bensì è sufficiente che sia superiore alla quota posseduta singolarmente dagli altri componenti. Ad esempio, nella fattispecie, ipotizzando 5 concorrenti è necessario che la capogruppo sia titolare del 22% e gli altri dispongano del 19,5%.