Si conferma che il giovane professionista non necessariamente dovrà assumere la connotazione di “mandante” all'interno del raggruppamento temporaneo in quanto - così come si evince dalla sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 1680 del 02/05/2016 – la norma prevede la “presenza”, quale progettista, di almeno un giovane professionista, senza imporre una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti.
Si potrà pertanto indicare il giovane professionista come professionista esterno facente parte del gruppo di lavoro e lo stesso compilerà i punti 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 18) della dichiarazione dell'allegato 1 (non necessariamente in qualità di mandante).