Si richiede un chiarimento in merito al "giovane professionista" per i Raggruppamenti Temporanei. La presenza del giovane professionista, come esplicitato in pareri dall'Autorità, costituisce una condizione di ammissibilità dell’istanza di partecipazione alle gare; tuttavia questa presenza non assume necessariamente la connotazione di una partecipazione in veste di "mandante" in un Raggruppamento temporaneo (cfr. pag. 2 dell'all.1) ma è sufficiente che essa si manifesti anche in un mero rapporto di collaborazione professionale. In altri termini è sufficiente che nella compagine del Raggruppamento sia contemplata la presenza di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali.
Per quanto sopra il giovane professionista verrà indicato dal Raggruppamento come professionista esterno facente parte del gruppo di lavoro e compilerà i punti 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 18) della dichiarazione dell'all.1 ma non in qualità di mandante. Se ne chiede conferma.
Risposta:
Si conferma che il giovane professionista non necessariamente dovrà assumere la connotazione di “mandante” all'interno del raggruppamento temporaneo in quanto - così come si evince dalla sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 1680 del 02/05/2016 – la norma prevede la “presenza”, quale progettista, di almeno un giovane professionista, senza imporre una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti.
Si potrà pertanto indicare il giovane professionista come professionista esterno facente parte del gruppo di lavoro e lo stesso compilerà i punti 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 18) della dichiarazione dell'allegato 1 (non necessariamente in qualità di mandante).