Con riferimento al contenuto della Busta Tecnica B elencato a pagina 9 del Disciplinare di gara all’art. 4, si chiede di precisare se i documenti elencati costituiscano:
- Caso a ) una documentazione minima, eventualmente implementabile da parte del concorrente con allegati ulteriori, da inserire obbligatoriamente in busta pena altrimenti l’esclusione, con eventuale numero massimo di allegati.
- oppure caso b) gli unici documenti ammessi nella busta stessa pena ancora l’esclusione.
In entrambi i casi si chiede di precisare se gli altri allegati già espressamente richiesti (curricula, corsi di formazione, elenco opere eseguite in ambito urbano, documentazione relativa ai mezzi) descritti nel documento di gara “Criterio di valutazione delle offerte,” con particolare riferimento ai criteri 1.2), 1.3) siano da considerarsi esclusi rispetto alla documentazione elencata e relativi numeri massimo di pagine di cui all’articolo citato del Disciplinare di gara.
Risposta:
La busta tecnica B dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione, quanto previsto ai punti 1) 2) e 3) dell'art. 4 del Disciplinare di gara (pagina 9).
Si precisa che le relazioni di cui ai suddetti punti 1) e 2) dovranno sviluppare la proposta tecnica dell'offerente, con riferimento a quanto indicato nei richiamati punti e sottosezioni della scheda “Criteri di Valutazione”. Sia gli allegati espressamente previsti dalla scheda “Criteri di valutazione” (curricula, corsi di formazione, opere eseguite, documentazione relativa ai mezzi) sia quelli che il concorrente intenderà presentare sono da considerarsi esclusi dal numero massimo di pagine previste per ciascuna delle due relazioni.