Taxi - inizio attività

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L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza, che viene rilasciata attraverso uno specifico concorso bandito dall'Amministrazione Comunale, a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
Il servizio di taxi è esercitato direttamente dal titolare, che può avvalersi o di collaboratori o di sostituti temporanei, purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
I titolari di licenza taxi possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli stati membri della Comunità Economica Europea dove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.
Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, qualunque sia la destinazione, fermo restando che la prestazione del servizio di taxi è obbligatoria all'interno del territorio comunale, mentre è facoltativa oltre il territorio comunale.

Rilascio di nuove licenze

Le licenze per l'esercizio del servizio taxi sono assegnate a seguito di espletamento di pubblico concorso per titoli, ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.
Qualora per decadenza, revoca e rinuncia dei precedenti titolari, si rendano disponibili licenze, viene indetto dal Comune apposito bando di concorso.

Nell'assegnazione delle licenze costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:

1. aver svolto il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di almeno 6 mesi continuativi negli ultimi 3 anni;

2. aver svolto l'attività per un periodo di almeno 6 mesi negli ultimi 3 anni;

3. aver svolto l'attività per un periodo inferiore ai 6 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 3 anni;

4. l'essere iscritto nelle liste di collocamento;

5. la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Subingresso dell'attività

La licenza fa parte della dotazione dell'azienda ed è trasferibile per atto fra vivi su richiesta del titolare ad altro soggetto in possesso dei necessario requisiti, quando il titolare si trovi in una delle tre condizioni seguenti:

1. sia titolare di licenza da almeno 5 anni;

2. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

3. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla struttura sanitaria territorialmente competente.
In caso di morte dell'intestatario, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, se in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita dietro autorizzazione dell'Amministrazione Comunale a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare, purché iscritti al ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.

Destinatari del servizio: 

Per ottenere la licenza per esercitare l'attività di taxi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato in conformità a quanto previsto dalla Legge 6 marzo 1998 n. 40;

2. essere iscritto nel ruolo dei conducenti - sezione autovetture - tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21;

3. essere esente dagli impedimenti soggettivi ;

4. essere iscritto all'Albo Imprese Artigiane o al registro Imprese presso la CC.I.AA.;

5. essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza;

6. non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;

7. non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro Comune;

8. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:

1. essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del Codice Penale;

2. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione), 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

3. l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;

4. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;

5. l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale, per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni, salvo i casi di riabilitazione.

Come accedere al servizio: 

La domanda per il rilascio di nuove autorizzazioni va presentata secondo i criteri specificati nel concorso pubblico.
Attualmente non ci sono bandi di concorso aperti.

In caso di subingresso nella licenza per atto fra vivi, il titolare della licenza deve presentare domanda.
Contestuale domanda deve essere inoltrata dal soggetto alla quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dichiarare di possedere il requisito professionale e dimostrare la titolarità dell'autovettura.

In caso di subingresso nella licenza per atto mortis causa, gli eredi devono comunicare al Comune che ha rilasciato la licenza, il decesso entro 30 giorni dal verificarsi dall'evento, indicando nella comunicazione anche:

1. la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti, di subentrare nella titolarità. In questo caso è necessario da parte dei rimanenti eredi o aventi diritto, la presentazione di una rinuncia scritta a subentrare nella titolarità, redatta nella forma di dichiarazione resa ai sensi della Legge n. 15 del 1968,

oppure

2. la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, di designare un soggetto, previa approvazione espressa dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti, quale subentrante nella titolarità, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza.

Costo del procedimento: 

Una marca da bollo da € 16.00 per la domanda + una marca da bollo da € 16.00 per l'autorizzazione o licenza

E' previsto anche il pagamento di diritti istruttori - verifica il valore consultando il tariffario.

Il pagamento dei diritti istruttori e delle marche da bollo è possibile direttamente sul portale impresainungiorno, durante la compilazione della procedura (il portale rimanda alla piattaforma pagoPA).