Restituzione del veicolo fermato o sequestrato a seguito dell'accertamento di violazione di norme al Codice della Strada

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Alcune violazioni della normativa vigente prevedono l'applicazione di una sanzione pecuniaria e possono imporre conseguenze sul veicolo utilizzato.
L'organo che contesta la violazione redigerà infatti due atti, uno riguardante la sanzione pecuniaria ed uno relativo al verbale di eventuale fermo amministrativo o sequestro amministrativo del veicolo.

Il fermo amministrativo sottrae la disponibilità del bene al proprietario per la durata stabilita dalla norma violata.

Può avvenire nei casi in cui: 

  • il veicolo è sprovvisto di carta di circolazione
  • il ciclomotore non rispetta i vincoli disposti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 52 (vedi la sezione normativa nella colonna di destra di questa pagina)
  • un ciclomotore è senza certificato di circolazione 
  • si esegue un esercitazione di guida senza istruttore provvisto di patente di guida valida
  • il conducente di un ciclomotore o motociclo non rispetta le norme comportamentali previste dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 170 (vedi la sezione normativa nella colonna di destra di questa pagina)
  • il veicolo circolante è sprovvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile
  • il veicolo circolante è già sottoposto ad un fermo amministrativo
  • il conducente ha patente ritirata o sospesa
  • il conducente sta violando la normativa sul trasporto di cose (Legge 06/06/1974, n. 298, art. 26 e art. 46 - vedi la sezione normativa nella colonna di destra di questa pagina).

Il fermo o il sequestro amministrativo dura fino alla sentenza del giudice penale o del giudice di pace nei casi in cui:

  • non si rispetta il divieto di gareggiare con veicoli a motore
  • il conducente guida senza patente o con titolo di guida revocato
  • il conducente è sotto l'effetto di alcool 
  • il conducente è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti .

Il fermo o il sequestro amministrativo avviene concretamente con la presa in custodia del veicolo da parte di un soggetto con i requisiti necessari o con il prelievo e l'affidamento a una depositeria convenzionata. Se il veicolo è un motociclo o un ciclomotore verrà prelevato e consegnato ad una depositeria convenzionata e avrà una permanenza obbligata di almeno 30 giorni, fatto salvo il caso della circolazione senza casco protettivo.

Il fermo ed il sequestro amministrativo comportano le spese di trasporto del carro attrezzi fino alla depositeria e le eventuali spese di custodia (fino a quando il veicolo rimane in custodia alla depositeria).

Fermo amministrativo
Nel caso in cui il proprietaro e/o conducente, prima della fine del fermo e successivamente al deposito presso la depositeria, abbia la possibilità di disporre di un'area privata, può procedere al cambio di custodia (vedi più avanti in questa pagina). E' possibile effettuare il cambio di custodia anche per i veicoli a due ruote, decorsi 30 giorni.
Alla fine del fermo, il proprietario e/o conducente deve presentarsi, con un documento di identità valido, presso lo Sportello Unico della Polizia Locale e ritirare il verbale di fine fermo amministrativo e i documenti del veicolo trattenuti all'atto del fermo.

Sequestro amministrativo: come procedere al dissequestro del veicolo
Il proprietario e/o conducente deve presentarsi presso lo Sportello Unico della Polizia Locale con un documento di identità valido, il verbale di contestazione e di sequestro, la ricevuta del pagamento della sanzione e l'originale della polizza assicurativa valida per almeno sei mesi e ritirare il verbale di fine sequestro amministrativo.
Nel caso in cui il veicolo si trovi in deposito presso una delle depositerie, deve presentarsi alla depositeria con un documento di identità valido, il verbale di fine sequestro per poter ritirare il veicolo, previo pagamento delle spese di custodia.

Cambio custodia
Consulta la scheda "Chiedere il cambio di custodia per veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo" nella sezione "Attività correlate" in questa pagina.

Elenco depositerie:

  • Autogru Quinzanese - via Corte de' Monaci, 7 - Cremona
    Tel. 0372/452982
  • Visa Car - via delle Vigne, 188/A - Cremona
    Tel. 0372/471176

In caso di violazioni commesse da minorenni, è sempre richiesta la presenza di un genitore e/o tutore.

Affidamento a un custode

Il fermo o il sequestro amministrativo avviene affidando il veicolo al proprietario, al conducente o a un obbligato in solido, che in fase di accertamento del verbale è obbligato a custodirlo in un luogo non sottoposto al pubblico passaggio ma verificabile dalla pubblica autorità. Il custode deve provvedere al trasporto del veicolo in condizione di sicurezza per la circolazione stradale.

Se il custode non è più in grado di custodire il veicolo, deve comunicare il cambio di custodia.

Se il proprietario del veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo si rifiuta di custodire o a trasferire in luogo indicato il mezzo, sarà soggetto a una sanzione prevista dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213.

Affidamento a una depositeria convenzionata

Se il veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo non può essere affidato ad un custode o se si tratta di un motociclo o ciclomotore verrà consegnato ad una depositoria convenzionata con l'ente accertatore della violazione.

Nel caso di motocicli o ciclomotori, i veicoli restano in depositoria per 30 giorni e il proprietario, alla scadenza della permanenza obbligatoria, dovrà presentare apposita domanda per chiedere il cambio di custodia.

Se il proprietario del veicolo non è presente o non c'è la possibilità di assegnare il veicolo a un soggetto idoneo, si procede con il prelievo del mezzo. Il deposito custodirà il veicolo per 10 giorni, e se il proprietario non chiederà un cambio di custodia affidandolo ad un soggetto idoneo oppure il dissequestro del mezzo, la proprietà del bene passa al deposito (che potrà anche demolirlo).

Le spese o il recupero del veicolo sono sempre a carico del proprietario o del trasgressore.

Se il proprietario del veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo si rifiuta di custodire o a trasferire in luogo indicato il mezzo, sarà soggetto a una sanzione prevista dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213.