In questa pagina sono disponibili le informazioni sulle sanzioni amministrative per:
Pagare la sanzione amministrativa
Il pagamento del verbale deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica.
Sconto del 30%
- Chi ha ricevuto una notifica di sanzione (consegna a mano da parte del vigile o consegna del verbale a casa) se paga entro 5 giorni: sconto del 30% sull'importo della multa.
- Chi ha ricevuto una sanzione con preavviso (biglietto sotto il tergicristallo) se paga entro 10 giorni: sconto del 30% sull'importo della multa.
E' possibile non pagare immediatamente, ma attendere la notifica con raccomandata. In questo caso, per usufruire dello sconto, è necessario pagare entro 5 giorni dal ricevimento della notifica, pagando anche le spese di spedizione.
NB: nel conteggio dei giorni il primo (giorno della notifica) non viene considerato e se l'ultimo giorno utile cade di festivo la scadenza viene slittata al giorno feriale successivo.
Es: se mi viene notificata la multa dal vigile martedì 20 agosto potrò pagare con lo sconto entro lunedì 26 agosto.
Il pagamento di sanzioni amministrative può essere effettuato nei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale, in tutti gli sportelli del territorio nazionale - vedi sezione Ti potrebbe interessare anche più avanti in questa scheda
- on-line:- sullo sportello delle riscossioni del Comune di Cremona/ICA Riscossione – link nella sezione Ti potrebbe interessare anche più avanti in questa scheda - selezionare “pagamento spontaneo” - nel campo "entrata" selezionare la voce "contravvenzioni" e inserire nel campo "causale" gli estremi della contravvenzione (numero avviso e data).
- presso lo Sportello Unico della Polizia Locale (solo con bancomat e carta di credito). Non sono accettati contanti.
- presso tutte le filiali del Banco Popolare di Cremona, limitatamente ad accertamenti di infrazioni al Codice della Strada
- presso gli sportelli del concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali link nella sezione Ti potrebbe interessare anche più avanti in questa scheda
Ricorso
La presentazione del ricorso permette ai cittadini soggetti a sanzioni amministrative di contestarle all'ente accertatore.
E' possibile presentare ricorso in opposizione alle sanzioni amministrative per violazione:
- del Codice della Strada
- di Regolamenti comunali o Ordinanze
- di norme sanitarie.
1) Ricorso in opposizione alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada
Ricevuta una sanzione amministrativa, il trasgressore o obbligato in solido può presentare ricorso (alternativamente):
- al Prefetto di competenza
Il ricorso può essere presentato
- direttamente al prefetto di riferimento del territorio in cui è stata accertata la violazione; tuttavia resta invariato il tempo entro il quale deve essere comunicato l'esito al ricorrente
- oppure presso lo Sportello Unico di Polizia Locale – ma indirizzato al Prefetto - in carta libera indicando di voler ricorrere contro una sanzione amministrativa ed eventualmente specificare se si vuole essere convocati per illustrare personalmente le proprie ragioni; è possibile presentare la domanda anche tramite Sportello Telematico – vedi sezione Modulo telematico nella colonna di destra di questa pagina.
L'ufficio accertatore ha l'obbligo di comunicare al prefetto, entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il ricorso corredato della documentazione consegnatagli dal trasgressore e le relazioni tecniche utili a confermare o confutare le tesi sostenute nel ricorso.
Il prefetto, una volta che ha ricevuto la documentazione relativa al ricorso, ha tempo 120 giorni per esprimersi sull'esito. In questo intervallo di tempo il ricorrente può chiedere un'audizione personale; in questo caso il conteggio dei giorni verrà sospeso.
Nel complesso il prefetto deve prendere una decisione e comunicarla ad accertatore e ricorrente entro e non oltre 150 giorni dalla data di presentazione del ricorso, superati i termini il ricorso è da intendersi come accolto.
Se il ricorso sarà accolto, la sanzione amministrativa verrà archiviata e l'esito sarà comunicato all'ente accertatore e al ricorrente.
Se il ricorso non sarà accolto, il prefetto che ha respinto il ricorso dovrà notificare la nuova ingiunzione di pagamento per la sanzione, che sarà almeno doppia rispetto all'importo minimo previsto e maggiorata dei costi di notifica.
La presentazione del ricorso è gratuita. - al Giudice di Pace
E' necessario presentare il modulo, entro 30 giorni dalla contestazione della sanzione o della notifica del verbale, compilato dal ricorrente, dal proprietario del veicolo o dall'obbligato in solido. Nella colonna di destra di questa pagina, sezione moduli da scaricare, è disponibile il modulo da utilizzare.
E' necessario allegare la documentazione (verbale, ordinanza, cartella esattoriale). E' indispensabile aver ricevuto la notifica della sanzione e non solo l'avviso (ad esempio il foglio lasciato sul tergicristallo).Il ricorso al giudice di pace comporta il pagamento di un contributo unificato e una marca da bollo:
- € 43,00 per sanzioni fino a € 1.100,00
- € 98,00 per sanzioni fino a € 5.200,00
- € 237,00 per sanzioni fino a € 20.000,00
- € 237 per sanzioni di valore indefinito
+ marca da bollo da € 27,00 per sanzioni superiori a € 1.033,00.
Il Giudice di Pace competente per il territorio è il giudice di pace di Cremona.
Il ricorrente dovrà argomentare con deduzioni tecniche, documenti e considerazioni i motivi per cui reputa scorretta l'attribuzione della sanzione.
Il ricorso è possibile solo se il cittadino non ha nel frattempo provveduto al pagamento della sanzione anche in forma ridotta.
Se il ricorso viene accolto, il Comune dispone l'archiviazione del verbale dandone comunicazione al richiedente.
Se il ricorso non viene accolto, verrà emessa un'ordinanza di ingiunzione che sarà a sua volta opponibile entro 30 giorni dalla data di notifica presso il Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione. In caso di mancata opposizione, l'ordinanza diviene titolo esecutivo per la riscossione della somma ingiunta.
Per l'emissione dell'ordinanza, in mancanza di specifiche previsioni, l'autorità competente ha cinque anni di tempo (termine di prescrizione dei procedimenti amministrativi).Per ulteriori informazioni, consulta le faq pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia – vedi sezione Link esterni nella colonna di destra di questa pagina.
2) Ricorso in opposizione alle sanzioni amministrative per violazione a Regolamenti Comunali o Ordinanze
Il ricorso deve essere presentato, entro 60 giorni dalla data di contestazione/notifica, al Sindaco del Comune di Cremona consegnando la richiesta in carta libera all'ufficio Protocollo del Comune di Cremona.
E' possibile presentare ricorso anche online, sullo Sportello Telematico – vedi sezione Modulo telematico nella colonna di destra di questa pagina.
Il ricorrente dovrà argomentare con deduzioni tecniche, documenti e considerazioni i motivi per cui reputa scorretta l'attribuzione della sanzione.
L’autorità che emette ordinanza e valuta gli scritti difensivi è il comandante della Polizia Locale o il dirigente. Per le violazioni agli altri regolamenti comunali è competente il dirigente dell'area tematica interessata.
3) Ricorso in opposizione alle sanzioni amministrative per violazione a norme sanitarie
Il ricorso deve essere presentato, entro 30 giorni dalla data di contestazione/notifica, all'ASST Valpadana (ex ASL) di Cremona.
Rateizzazione
(*)il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non deve essere superiore ad 10.628,16 €; se il soggetto convive con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi di ciascun componente della famiglia e i limiti di reddito sono elevati di 1.032,91 € per ognuno dei conviventi.
La sanzione da pagare deve essere di tipo pecuniario e deve essere ammesso il pagamento in misura ridotta; può riferirsi a una o più violazioni accertate nello stesso momento con un solo verbale deve avere un importo superiore a 200,00 €.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione/notifica del verbale.
La richiesta può essere presentata:
- in cartaceo, presso lo Sportello Unico della Polizia Locale
- online, sullo Sportello Telematico – vedi sezione Modulo telematico nella colonna di destra di questa pagina.
In base alle condizioni economiche e all'entità della somma da pagare, il pagamento può essere ripartito:
- fino a un massimo di dodici rate, se l'importo dovuto non supera 2.000,00 €
- fino a un massimo di ventiquattro rate, se l’importo dovuto non supera 5.000,00 €
- fino a un massimo di sessanta rate, se l’importo dovuto supera 5.000,00 €
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100,00 €.
Quando si chiede una rateizzazione della sanzione, si rinuncia automaticamente alla facoltà di ricorre al prefetto e al giudice di pace.
Rateizzare l'importo prevede l'applicazione di interessi a cui si aggiungono le eventuali spese per la notifica del piano di rientro.
Nel caso di sequestro del veicolo, lo stesso non potrà essere restituito in uso fino al completo pagamento dell'intera sanzione (saldo del piano di pagamento).
Rimborso
È possibile ottenere il rimborso di una somma erroneamente versata. Può infatti capitare che:
- si paghi più volte la stessa sanzione amministrativa, per esempio potrebbe essere pagata sia dal conducente che dall'obbligato in solido
- si versino cifre superiori a quelle realmente dovute.
Il proprietario del veicolo può quindi presentare domanda di rimborso della somma versata in eccedenza, allegando idonea documentazione che attesti il pagamento superfluo:
- in cartaceo, presso lo Sportello Unico della Polizia Locale
- online, sullo Sportello Telematico – vedi sezione Modulo telematico nella colonna di destra di questa pagina.
Il richiedente del rimborso deve coincidere con la persona che ha effettuato il pagamento ed essere l’intestatario del conto corrente su cui andrà accreditato l’importo.
I rimborsi vengono erogati il prima possibile in funzione della disponibilità economica dell'ente.
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