3.1.12. Dichiarazione di alloggio antigienico
L'alloggio è da ritenersi antigienico quando presenta uno o più dei seguenti requisiti:
- privo di servizi igienici propri e incorporati nell'alloggio;
- tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità ineliminabile con normali interventi di manutenzione;
- inadeguati dispositivi per il riscaldamento;
- i locali di abitazione di cui all'art. 3.4.3 lettera a) e b) e, ove previsto, anche le stanze da bagno, presentino requisiti di aeroilluminazione naturale inferiori del 40% massimo di quelli previsti agli artt. 3.4.11 e seguenti;
- i locali di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3. presentino indici di superficie e di altezza compresi tra il 90% e il 100% di quelli previsti agli artt. 3.4.4, 3.4.7 e 3.4.8.
Un alloggio dichiarato antigienico, una volta libero, non può essere rioccupato se non dopo che il competente servizio dell'USSL abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità.
Il Sindaco, sentito il parere o su proposta del Responsabile del Servizio 1, può dichiarare antigienico un alloggio o parte di esso per motivi di igiene.
3.1.13. Dichiarazione di alloggio inabitabile.
Il Sindaco, sentito il parere o su richiesta del Responsabile del Servizio n. 1, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi di igiene.
Tra i motivi che determinano la situazione di inabitabilità si segnalano:
- le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- alloggio improprio (soffitta, seminterrato, rustico, box);
- mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
- requisiti di superficie e di altezza inferiori all’85% di quelli previsti agli artt. 3.4.4, 3.4.7;
- la presenza di requisiti di aeroilluminazione gravemente insufficienti quelli previsti agli artt. 3.4.11 e seguenti;
- la mancata disponibilità di servizi igienici;
- la mancata disponibilità di acqua potabile;
- la mancata disponibilità di servizio cucina.
Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste.
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