Idoneità abitativa per carta di soggiorno, contratto di lavoro, sostegno affitto e ricongiungimento familiare

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La normativa vigente prevede che il cittadino extracomunitario dimostri la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.

L’idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.

L’attestato di idoneità abitativa è rilasciato se l’alloggio possiede i requisiti igienico-sanitari per essere usato come abitazione e individua il numero massimo di persone che lo possono occupare, sulla base della superficie dei locali e della presenza dei servizi.

La norma individua alcune caratteristiche fondamentali riguardanti:

  • l’altezza minima dei locali
  • l’aereazione, l’illuminazione e la salubrità dei locali
  • le caratteristiche delle stanze da bagno
  • l’isolamento acustico
  • la presenza dell’impianto di riscaldamento
  • la conformità degli impianti.

Il numero massimo di persone ospitabili viene determinato sulla base della superficie minima da destinare a ciascun occupante.

Quando un cittadino extracomunitario deve presentare l'attestato

L'attestato deve essere presentato quando il cittadino extracomunitario:
  • sottoscrive un contratto di soggiorno per lavoro subordinato
  • chiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato
  • chiede un permesso di soggiorno
  • chiede un permesso di soggiorno per familiare al seguito
  • chiede un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
  • chiede un permesso di soggiorno per coesione familiare
  • chiede ingresso e soggiorno per cure mediche
  • vuole dare ospitalità a uno straniero

Durata e caratteristiche dell'attestazione

Indipendentemente dal nome utilizzato (si parla, infatti, indifferentemente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa è un attestato di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali.

L'attestato di idoneità abitativa:

  • non può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione
  • non ha scadenza, ma deve essere rinnovato ogni volta che cambiano le caratteristiche di abitabilità o le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.

L'attestazione di idoneità abitativa non sostituisce la segnalazione certificata per l'agibilità.

Destinatari del servizio: 

L’attestato di idoneità abitativa può essere chiesto da:

  • il proprietario dell'alloggio
  • l’intestatario del contratto di locazione
  • l'ospite o colui che risiede o è domiciliato nell'alloggio.

Come accedere al servizio: 

Per la compilazione del modulo è necessario rivolgersi direttamente all'Ufficio.