Per contenere l’inquinamento dell’aria, anche a Cremona viene limitato l’uso dei veicoli e dei sistemi di riscaldamento più inquinanti.
Le limitazioni sono di due tipi:
- LIMITAZIONI PERMANENTI, in vigore qualunque sia il livello di inquinamento
- LIMITAZIONI TEMPORANEE, si attivano in aggiunta a quelle permanenti, dal 1°ottobre al 31 marzo di ogni anno, solo se la concentrazione dell’inquinante PM10 supera il limite di 50 μg/m3
- per 2 giorni consecutivi (limitazioni di 1° livello - ARANCIONE)
- per 7 giorni consecutivi (limitazioni 2° livello - ROSSO)
1. LIMITAZIONI PERMANENTI
- Benzina, metano, GPL EURO 0-1 e Diesel EURO 0-1-2-3*-4*: NON POSSONO circolare per tutto l’anno da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 (nelle giornate festive anche infrasettimanali è consentita la circolazione).
- Motocicli e ciclomotori a 2 tempi
- EURO 0: NON POSSONO MAI circolare in tutta la Lombardia
- EURO 1: NON POSSONO circolare dal 1° ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 (nelle giornate festive anche infrasettimanali è consentita la circolazione).
2. LIMITAZIONI TEMPORANEE
Per facilitare la lettura, la tabella riporta sia le limitazioni temporanee che quelle permanenti.
Quando scattano le misure temporanee viene pubblicato un comunicato stampa su questo sito. Verifica i comunicati.
tipo di veicolo | nel periodo di limitazioni di 1° livello | nel periodo di limitazioni di 2° livello |
---|---|---|
veicoli euro 0 - 1 (tutte le alimentazioni, gas incluso) |
non possono circolare dalle 7.30 alle 19.30 per motocicli e ciclomotori a 2 tempi euro 0 lo STOP è 0/24 |
non possono circolare dalle 7.30 alle 19.30 per motocicli e ciclomotori a 2 tempi euro 0 lo STOP è 0/24 |
veicoli diesel euro 2-3-4 | non possono circolare dalle 7.30 alle 19.30 | non possono circolare dalle 7.30 alle 19.30 |
Una sintesi delle limitazioni predisposta da Regione Lombardia è disponibile nella sezione File da scaricare.
Per consultare le deroghe ai blocchi alla circolazione descritti, vedi più avanti il capitolo deroghe ed esclusioni dal fermo.
Il fermo dei veicoli si applica su tutti i tratti stradali nel territorio comunale, comprese le strade provinciali e statali, fatta eccezione per:
- autostrade
- strade di interesse regionale
- tratti di collegamento tra le autostrade
- strade di interesse regionale e gli svincoli delle stesse
- tratti di collegamento ai seguenti parcheggi: piazzale Atleti Azzurri d’Italia, via della Ceramica, autosilo via Massarotti, ex Tranvie di via Dante, piazzale della Croce Rossa, stadio Zini di via dell’Annona, largo Priori.
Il fermo NON si applica su:
Strade di penetrazione
ex SS 10 Piacenza, viale Po, via della Ceramica, via Vecchia, via Riglio, piazzale Caduti del Lavoro, via Milano, via Castelleone, via Bergamo, via Boschetto (da via Cimitero fino alla Motorizzazione Civile), via Cimitero, via Brescia (fino all’imbocco della “tangenziale”), via Persico (fino all’incrocio con via dell’Annona), via Mantova, via Buoso da Dovara (tratto compreso fra via Postumia e via Ghisleri), via Giuseppina, via Casalmaggiore (fino all’imbocco della circonvallazione sud-est), via Portinari del Po (limitatamente al tratto per raggiungere il piazzale Azzurri d’Italia).
Strade di collegamento
via Eridano, via Monviso, via Seminario, via N. Sauro, via Zaist (tangenziale); viale Concordia, via Massarotti, via Ghinaglia, piazza Risorgimento, via Dante, viale Trento e Trieste, piazza della Libertà, via Ghisleri, via Novati, via del Giordano, piazzale Cadorna (cerchia delle vecchie mura); via Tavernazze (tratto compreso da Bosco ex Parmigiano a via Busada), via Campanella, via Busada (circonvallazione sud-est); via dell’Annona.
MOVE-IN
In Regione Lombardia è attivo il progetto MOVE-IN per consentire ai veicoli a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5 di circolare liberamente ma fino a numero massimo di chilometri.
Per tutte le informazioni su Move-in, nella colonna di destra, sezione link esterni, è disponibile il link alla sezione dedicata sul sito di Regione Lombardia.
Si segnala inoltre il bando di Regione Lombardia per sostituire veicoli inquinanti di Micro, Piccole e Medie Imprese (vedi sezione Link esterni di questa pagina).
E' sempre obbligatorio usare pellet di classe A1 per il riscaldamento domestico.
1. LIMITAZIONI PERMANENTI
- è vietato utilizzare camini aperti
- per impianti ESISTENTI: è vietato utilizzare stufe e camini di classe 0-1-2 stelle
- per impianti NUOVI: è obbligatorio installare stufe o caminetti di classe 4 stelle o più.
2. LIMITAZIONI TEMPORANEE
Scattano se, oltre a essere presenti le condizioni descritte per le limitazioni temporanee, è possibile attivare un altro tipo di impianto di riscaldamento.
Per facilitare la lettura, la tabella riporta sia le limitazioni temporanee che quelle permanenti
limitazioni 1° livello | limitazioni 2° livello |
---|---|
vietato usare stufe e camini di classe 0-1-2-3 stelle | vietato usare stufe e camini di classe 0-1-2-3-4 stelle |
La temperatura media in abitazioni, spazi ed esercizi commerciali dev’essere al massimo di 19° C (tolleranza - + 2°)
Consulta la video-guida "Brucia bene la legna. Non bruciarti la salute" con i consigli per l'uso corretto di stufe e caminetti.
MAPPA INTERATTIVA
Regione Lombardia ha attivato un nuovo Servizio Informativo Misure Antismog; si tratta di una mappa interattiva della regione dove sono evidenti le zone soggette a limitazioni; cliccando su ogni zona evidenziata è possibile conoscere le limitazioni attive - la mappa è aggiornata in tempo reale. Nella colonna di destra, sezione link esterni, è disponibile il link a questa sezione del sito di Regione Lombardia.
I DATI DELL'ARIA
Nella sezione ti potrebbe interessare anche più avanti in questa pagina, è disponibile il link ad una sezione che riporta l'andamento delle rilevazioni dei dati di inquinamento atmosferico.
Nelle sezioni Approfondimenti, Riferimenti normativi e File da scaricare è disponibile materiale di approfondimento (file scaricabili, normativa di riferimento e link utili).
Ulteriori informazioni di dettaglio:
Deroghe ed esclusioni dal fermo dei veicoli
Possono circolare (art. 13 comma 4 della L.R. n. 24/2006):
- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo* alimentato a gas naturale o gpl per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento** sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale, rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 285/1992;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
- autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.
note
* fino al 31/03/2024: solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas. Dal 01/04/2024: solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas di classe emissiva almeno Euro 2.
** per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (come riportato nel campo V.5 carta circolazione oppure in assenza di valore nel campo V.5 come dimostrabile dal certificato di omologazione), nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l’emissione di polveri che l’emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 30 settembre 2024 per i soli veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3)..
DEROGHE
Possono circolare anche i seguenti veicoli art. 13 della L.R. 24/2006:
- veicoli aderenti al servizio Move-In secondo le modalità previste nell’Allegato 2 della DGR 1008/2023;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, quali gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per servizi di mensa);
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, etc.), in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esecuzioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti previste ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 285/1992;
I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.
Dove si applica il fermo dei veicoli
Dal 2015, ai sensi della d.G.R. n. 2578/14, i provvedimenti di limitazione si estendono anche ai Comuni ricadenti all’interno della Fascia 2, corrispondente alla zona A (come definita dalla d.G.R. 2 novembre 2011, n. 2605 e così come ripreso dall’Allegato 4 alla Dgr. 3606 del 28/09/20, scaricabile nella sezione Normativa).
impianti a biomassa legnosa
a) divieto d’installare generatori:
- inferiori a 3 Stelle a partire dall’1/10/2018
- inferiori a 4 Stelle a partire dall’1/1/2020
Le classi di appartenenza dei generatori sono stabilite dal D.M. 186/17; sono esclusi dall’obbligo di certificazione le tipologie di apparecchi non individuate dal Decreto stesso.
b) I generatori a biomassa installati prima dell’1.1.2020 possono essere mantenuti in esercizio se appartenenti almeno alla classe 3 Stelle a meno delle deroghe introdotte dalle Disposizioni operative in attuazione delle d.G.R. XI/3502 e d.G.R. XI/5360.
A decorrere dal 15/10/2024, l’installazione di nuovi impianti è soggetta ai requisiti di seguito indicati:
- potenza ≤ 35 kW: a partire dal 15/10/2024 i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle e avere emissioni di polveri sottili ≤ 15 mg/Nm3 ed emissioni di COT ≤ 35 mg/Nm3, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017
- potenza > 35 kW: a partire dal 15/10/2022 i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle e avere emissioni di polveri sottili ≤ 15 mg/Nm3 ed emissioni di COT ≤ 35 mg/Nm3, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017
Per la sostituzione di impianti alimentati a metano, GPL o altra risorsa energetica con quelli alimentati a biomassa legnosa, dal 15/10/2022, i generatori devono avere i seguenti requisiti:
a) per potenze al focolare ≤ 15 kW, classificazione con almeno 5 stelle ed emissioni di polveri sottili ≤ 15 mg/Nm3, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017;
b) per potenze al focolare > 15 kW:
- certificazione di conformità alla norma UNI EN 303-5 o alla UNI EN 14785;
- classificazione 5 stelle con emissioni di polveri sottili ≤ 5 mg/Nm3 e di Carbonio Organico Totale (COT) ≤ 2 mg/Nm3; il rendimento termico utile dovrà essere attestato da una dichiarazione del produttore del generatore, con indicato il tipo di combustibile utilizzato;
- alimentazione automatica;
- installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere ≥ 90%. Il responsabile dell’impianto deve conservare i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema filtro e del generatore, registrati dai sistemi di regolazione e controllo, e metterli a disposizione dell’Autorità competente, in caso di ispezione o accertamento;
- per le caldaie con potenza ≤ 500 kW, installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 l/kW, per garantire un’adeguata funzione di compensazione di carico, con l’obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista, sulla base dell’analisi del sistema edificio-impianto. Per le caldaie con potenza >500 kW, nel caso in cui l’installazione del sistema di accumulo non sia tecnicamente fattibile, i fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto.
Generatori che possono essere lasciati in esercizio fino al 15/10/2024 (deroghe all’obbligo di disattivazione comprese quelle introdotte dalle Disposizioni operative in attuazione delle d.G.R. XI/3502 e d.G:R: XI/5360 :
- impianti che costituiscono l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione
- antecedenti all’entrata in vigore della d.G.R. 1118/2013 ( 20/12/2013; data di approvazione del rispettivo D.D.U.O. n. 5027 : 11.6.2014 ) , che ne rispettano i requisiti in essa indicati ( vedi il richiamo successivo alla dGR di riferimento)
- installati entro il 18/09/2017, dotati di Dichiarazione di Conformità DM 37/08 purché siano rispettate almeno le indicazioni della d.G.R. 1118/2013 .
- installati tra il 18/09/2017 e il 01/10/2018, purché siano rispettate almeno le indicazioni della d.G.R. 1118/2013 .
Generatori che possono essere lasciati in esercizio (deroghe all’obbligo di disattivazione comprese quelle introdotte dalle Disposizioni operative in attuazione delle d.G.R. XI/3502 e d.G:R: XI/5360):
- Caminetti e impianti con potenza termica al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per l’abituale riscaldamento; tale condizione deve essere indicata sul libretto da parte del Responsabile dell’impianto
- Impianti storici collocati in edifici soggetti a tutela secondo le disposizioni contenute del d.lgs, 42/2014 – il loro uso non può comunque assolvere, in modo esclusivo, al fabbisogno di riscaldamento dell’edificio
- apparecchio classificato 3 stelle (ex.D.M.186/2017) nonostante alla data d’installazione vigesse già l’obbligo, per la nuova installazione, della classificazione con 4 stelle; il manutentore deve segnalare la difformità all’Autorità competente ed il Responsabile dell’impianto è soggetto a sanzione prevista al punto 30 c. 5 lett. g della d.G.R. 5360/2021; la possibilità di mantenere in esercizio l’impianto è comunque subordinata alle eventuali limitazioni temporanee dovute all’andamento della qualità dell’aria
Entro il 31/07/2023, gli impianti termici che non sono mai stati precedentemente oggetto di controllo ed eventuale manutenzione devono essere sottoposti a controllo ed eventuale manutenzione da parte di un operatore abilitato secondo le operazioni di cui alla d.G.R X/5360 del 11/10/2021 cioè secondo quanto previsto dal dpr 74/2013 art 7 e 8.
Le attività di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti devono essere estese alla biomassa utilizzata e comprendere la verifica del contenuto idrico della stessa – tali operazioni devono essere registrate nel Rapporto di efficienza energetica disposto dalle delibere regionali vigenti con la seguente frequenza minima a meno di istruzioni dell’installatore o produttore dell’apparecchio che prevedano interventi più ravvicinati per garantire la sicurezza delle persone e delle cose:
- potenza termica nominale al focolare ≤ 10 kW: 4 anni
- potenza termica nominale al focolare > 10 ≤ 15 kW: 2 anni
- potenza termica nominale al focolare > 15 kW: 1 anno
La pulizia del sistema fumario DEVE ESSERE ESEGUITA PRIMA DI OGNI INTERVENTO DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELL’IMPIANTO ed eventuale manutenzione; in ogni caso è raccomandata almeno una volta all’anno oppure ogni 4 tonnellate di biomassa bruciata
(Confrontare la frequenza della pulizia indicate dalla norma UNI 10847/17 per i sistemi fumari : una volta all’anno in assenza di specifiche prescrizioni del manutentore/installatore/fabbricante componenti o più frequenti in base alla quantità di combustibile bruciata – frequenza da riportare sul rapporto di manutenzione.)
Nel caso in cui il Responsabile decida di avvalersi della deroga all’obbligo di sostituzione di cui al punto 10.5 della d.G.R. XI/5360 ( “caminetti e impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per l’abituale riscaldamento”) o della deroga di cui al punto 10.6 della stessa d.G.R. (“impianti storici collocati in edifici soggetti a tutela secondo il d-lgs.42/2014 e comunque che non assolvano in modo esclusivo al fabbisogno di riscaldamento dell’edificio”), dovrà riportare tali condizioni sul libretto di impianto e dimostrare che l’impianto stesso svolge una “FUNZIONE MERAMENTE SALTUARIA E/O ACCESSORIA PER IL RISCALDAMENTO”
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