L'esumazione e l'estumulazione sono operazioni che consentono la rotazione dei posti per consentire la sepoltura di nuovi cadaveri.
Consistono nel recupero dei resti mortali in una cassettina ossario oppure delle ceneri in urna cineraria a seguito di cremazione, per permettere alla famiglia di scegliere, tra le soluzioni offerte dal cimitero, la successiva destinazione del proprio caro (seconda sepoltura).
L'esumazione consiste nel disseppellimento dalla fossa di sepoltura in terra.
L'estumulazione consiste nel disseppellimento dal posto in muratura (loculo, ossario e cappella, edicola, tomba di famiglia).
In caso di retrocessione di una sepoltura si ha diritto a un rimborso in decimi che varia in relazione al periodo in cui la tomba è stata in concessione. I rimborsi sono determinati secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale.
La raccolta resti (per estumulazione) generalmente viene richiesta per poter riutilizzare il posto in colombari o tombe di famiglia (vedi sezione ti potrebbe interessare anche di questa scheda) oppure per la traslazione degli stessi in altra sepoltura.
I resti raccolti possono essere collocati nella tomba originaria oppure destinati ad una nuova collocazione all'interno del cimitero di Cremona oppure in altri cimiteri. I resti possono anche essere cremati e le rislutanti ceneri possono essere tumulate, affidate o disperse.
In caso di traslazione in una differente sepoltura già in concessione è necessario procedere con i relativi adempimenti amministrativi.
Le due operazioni (estumulazione o esumazione) possono avvenire in forma ordinaria o straordinaria.
Esumazione e estumulazione in forma ordinaria
Il Comune, al termine del ciclo di sepoltura o alla scadenza della concessione per la verifica dello stato trasformativo, avvisa i cittadini delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie in calendario con cartelli di avvertimento nei cimiteri ed eventualmente con avviso alle famiglie. I resti potranno essere tumulati in ossari, in loculi, in tombe di famiglia, trasferiti fuori Comune o depositati nell'ossario comune. In alternativa, in seguito a manifestazione di volontà dei familiari, è possibile autorizzare la cremazione dei resti mortali. L‘esumazione o estumulazione ordinaria è effettuata d’ufficio.
Cicli di sepoltura
esumazione: dopo 10 anni dalla sepoltura
estumulazione: dopo 20 anni dalla sepoltura
Esumazione e estumulazione in forma straordinaria
I familiari dei defunti o l'autorità giudiziaria, prima del termine del ciclo di sepoltura (vedi la forma ordinaria) o prima della scadenza della concessione, possono chiedere l'esumazione o l'estumulazione straordinaria per motivazioni varie.
È necessario chiedere un'autorizzazione al Comune dove sono seppelliti il cadavere o i resti mortali da esumare o estumulare. La domanda di autorizzazione alla esumazione o estumulazione straordinaria può essere presentata dai seguenti soggetti:
- il concessionario del posto sepolcrale (chi ha firmato il contratto di concessione) o, se deceduto, gli eredi, d'accordo con i familiari più prossimi del defunto
- i familiari più prossimi del defunto, d'accordo con il concessionario del posto sepolcrale o i suoi eredi (vedi nota "vincoli di parentela - codice civile").
La domanda di autorizzazione deve contenere la destinazione scelta per i resti (tumulazione in tomba privata, cremazione, affido ceneri).
Le esumazioni straordinarie non possono essere fatte:
- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di un comune montano e il regolamento di igiene consenta di procedere anche in questi mesi
- se la salma è di una persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che può essere eseguita.
vincoli di parentela - codice civile
Art. 74 "Parentela"
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
Art. 75 "Linee della parentela"
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
Art. 76 "Computo dei gradi"
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Art. 77 "Limite della parentela"
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Come accedere al servizio:
Il modulo prevede la compilazione di una dichiarazione del coniuge o, in sua mancanza, dei parenti più prossimi individuati dal Codice Civile - vedi la sezione riferimenti normativi di questa scheda - (nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi, la metà più uno), resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (autodichiarazione).
Costo del servizio:
- € 366,00 per colombari dalla 1a alla 4a fila
- € 424,00 per colombari dalla 5a fila in su
- € 424,00 per cappella privata
Il pagamento deve essere effettuato presso gli sportelli del concessionario delle riscossioni delle entrate comunali (vedi sezione ti potrebbe interessare anche di questa scheda) dietro presentazione di reversale da parte dell'Ufficio Amministrativo Cimiteriale.
Costo del procedimento:
una marca da bollo da € 16,00.
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