Definizione di "parentela" - Codice Civile

Versione stampabileVersione PDF

Art. 74 "Parentela" - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
Art. 75 "Linee della parentela" - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
Art. 76 "Computo dei gradi" - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Art. 77 "Limite della parentela" - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Servizi: 

Tipo normativa: 

Ente legiferante: 

Argomento: