Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile. Dall'unione civile derivano diritti e doveri reciproci: è necessario contribuire ai bisogni comuni, coabitare e aiutarsi moralmente e materialmente.
Per costituire l’unione civile la coppia può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi, indipendentemente dal luogo di residenza.
Regime patrimoniale
Se non c'è altro accordo patrimoniale, il regime patrimoniale dell'unione civile è la comunione dei beni.
Anche per le unioni civili valgono le norme su:
- fondo patrimoniale
- comunione legale
- comunione convenzionale
- regime di separazione dei beni
- impresa familiare.
Residenza
I due partner devono concordare e comunicare l'indirizzo della residenza comune.
Scelta del cognome
I partner possono decidere di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi.
Il cognome comune, se diverso, può essere anteposto o posposto al proprio.
La decisione deve essere comunicata al Comune, ma non comporterà alcuna variazione anagrafica né di stato civile.
Morte e diritti successori
Alle unioni civili si applicano le stesse disposizioni della successione tra coniugi.
Alla morte di uno dei due, l’indennità di fine rapporto e la pensione di reversibilità spettano al partner.
Certificati e stato civile
Il documento che attesta l'unione civile è rilasciato dall’ufficiale di stato civile e contiene:
- i dati anagrafici delle parti
- il regime patrimoniale
- l'indirizzo di residenza comune
- i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
Nei certificati e negli atti che contengono lo stato civile è possibile scrivere "unito civilmente" o "unita civilmente".
Unioni civili di stranieri o all'estero
I cittadini italiani residenti all'estero possono celebrare l'unione civile presso i Consolati d'Italia. Le unioni civili costituite presso l’ufficio consolare italiano sono trascritte negli archivi dello stato civile del Comune di iscrizione AIRE.
Nel caso di unione civile tra due persone delle quali almeno una di cittadinanza italiana, costituita di fronte alle autorità estere, la domanda di trascrizione deve essere presentata all'ufficio consolare italiano estero della circoscrizione di residenza.
Se uno straniero vuole unirsi civilmente in Italia, deve presentare al Comune una dichiarazione dell'autorità competente che attesti che non vi sono impedimenti alla celebrazione di unione civile in Italia.
Impedimento e nullità delle unioni civili
Non è possibile costituire un'unione civile se uno dei due partner:
- è sposato o già unito civilmente
- è stato interdetto per infermità mentale
- ha un rapporto di parentela, affinità o adozione con l'altro partner
- è stato condannato per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o del partner della precedente unione civile.
Da matrimonio a unione civile
Se una persona già sposata cambia sesso, è possibile trasformare il matrimonio in unione civile. In questo caso i partner devono presentare una dichiarazione al Comune.
Sciogliere l'unione civile
L’unione civile si scioglie quando:
- uno o entrambi i partner presentano domanda al Comune
- uno dei partner muore
- uno dei partner cambia sesso.
Per lo scioglimento si applicano le norme della Legge 20/5/2016, n. 162. In questo caso occorre presentare una dichiarazione al Comune di residenza di una delle parti o al Comune in cui è stata registrata la dichiarazione costitutiva dell'unione.
È possibile sciogliere l’unione anche da un avvocato dopo una negoziazione assistita.
Come accedere al servizio:
Per le celebrazioni con rito civile il Comune mette a disposizione alcune sale che si differenziano per capienza e costi; nella sezione ti potrebbe interessare anche è disponibile il link alla scheda informativa sulle sale.
In alternativa all'invio del modulo telematico, è possibile fissare un appuntamento con prenotazione online con l'Agenda digitale.
Una volta ricevuta la domanda, il Comune verifica entro 30 giorni l'esattezza delle dichiarazioni rese acquisendo d'ufficio eventuali documenti necessari e prepara un verbale che sarà sottoscritto da entrambi i partner.
Entro i 180 giorni successivi alla sottoscrizione del verbale, questi ultimi dovranno presentarsi in Comune, in un giorno concordato, per unirsi civilmente davanti all'ufficiale di stato civile e due testimoni.
Se l'unione civile non è costituita nei termini prescritti, la domanda si considera nulla e occorre rifarla.
Se una delle due parti dell'unione civile per infermità o altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile non può recarsi in Comune, l'ufficiale si trasferisce con il segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, alla presenza di due testimoni, costituisce l'unione civile.
Costo del servizio:
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