Agenzia viaggi

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Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese che esercitano, anche on line, le attività di:

  • produzione

  • organizzazione

  • intermediazione

  • prenotazione

  • vendita di biglietti di viaggi e soggiorni.

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere affidata a un direttore tecnico iscritto nell'apposito registro regionale.

Il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

La denominazione di un'agenzia di viaggio e turismo non deve essere uguale o simile alla denominazione di un'altra agenzia operante sul territorio nazionale e non è consentito, inoltre, adottare denominazioni di Comuni, di Province o di Regioni italiane. Sul portale www.infotrav.it sono elencate tutte le denominazioni assunte dalle agenzia di viaggio già attive.

Le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare una polizza assicurativa a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti verso i clienti.

L'agenzia deve inoltre inviare entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata per l'anno successivo.

L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, non è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività autonoma ma a comunicazione al SUAP dove sono collocati i locali in cui viene svolta l'attività e al SUAP a cui è stata inviata la segnalazione certificata di inizio attività dell'agenzia principale. In questo caso non è necessario nominare un nuovo direttore tecnico.

Come accedere al servizio: 

Chi vuole avviare o trasferire l'attività (sede legale o sede operativa in altro Comune) deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (come previsto dalla Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 58 - vedi sezione normativa).

La documentazione deve essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il portale SUAP di impresainungiorno.gov.it.

ATTENZIONE: è estremamente importante compilare in modo corretto e completo la segnalazione. Le false dichiarazioni comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria con possibili conseguenza penali a carico del dichiarante.

Costo del procedimento: 

E' previsto il pagamento di diritti istruttori - verifica il valore consultando il tariffario.

Come pagare: 

Il pagamento dei diritti istruttori è possibile direttamente sul portale impresainungiorno.gov.it, durante la compilazione della procedura (il portale rimanda alla piattaforma pagoPA).