CUP occupazioni - avviso di accertamento: definizione - riesame o annullamento - accertamento con adesione - ricorso

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L'Avviso di accertamento è una comunicazione emessa dall'Ufficio nei seguenti casi: omessa o infedele denuncia e parziale o mancato pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP - ex COSAP).

Sull'avviso di accertamento - notificato al destinatario tramite posta raccomandata - vengono riportati:
- i dati anagrafici di residenza e fiscali del destinatario dell'accertamento;
- i motivi dell'accertamento (omessa denuncia nei termini di legge, oppure denuncia infedele, oppure omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta);
- la descrizione degli oggetti soggetti all'accertamento;
- la liquidazione della tassa dovuta;
- il calcolo degli interessi;
- l'irrogazione (applicazione) delle sanzioni.

L'avviso riporta inoltre:
- il n. di registro, la data di emissione e la data di notifica;
- il nominativo di chi ha trattato la pratica;
- il nominativo del responsabile del procedimento;
- le diverse possibilità che il contribuente ha per definire l'accertamento;
- l'indicazione di dove può reperire informazioni e approfondimenti nonché presentare richieste;
- i riferimenti normativi che sostengono l'atto.
 

COSA PUÒ FARE IL CITTADINO CHE RICEVE UN AVVISO DI ACCERTAMENTO?

Il contribuente può ricorrere alle seguenti possibilità (*):

1) DEFINIZIONE AGEVOLATA (ADESIONE) DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE, CON RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER RINUNCIA AL RICORSO
Nel caso in cui il contribuente riconosca che tutti gli elementi che costituiscono l'accertamento siano fondati e legittimi e che la notifica sia stata eseguita correttamente, può pagare, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, "l'importo ridotto", che prevede la riduzione a 1/3 della sanzione applicata e riportata sull'avviso stesso.
In questo modo, il contribuente definisce il contenzioso con il Comune di Cremona e rinuncia a presentare ricorso o richiedere la revisione dell'avviso emesso.
NOTA: La definizione agevolata non è applicabile agli accertamenti per omesso o infedele pagamento.

2) RICHIESTA DI RIESAME O ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
Se il contribuente rileva delle inesattezze nelle contestazioni descritte nell'avviso di accertamento e può dimostrare di essere in regola, può richiedere che il Comune corregga o annulli il proprio atto (ad esempio, se viene contestato il mancato versamento di un'imposta ma il contribuente è in possesso della ricevuta di versamento, oppure se viene contestata la mancata denuncia o dichiarazione ma il contribuente è in possesso della ricevuta rilasciata per la presentazione della dichiarazione).

3) ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Lo strumento dell'accertamento con adesione è applicabile solo agli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione e quando l'accertamento si basa su elementi non certi, che possono essere oggetto di diversa valutazione.
Con questo strumento, il contribuente chiede all'Ufficio competente di rivedere la valutazione degli oggetti presenti nell'avviso di accertamento e di ricalcolare l'importo dovuto, i relativi interessi e le sanzioni.
L'accertamento con adesione produce come effetto immediato la sospensione dei termini per l'impugnazione e quelli di pagamento del tributo per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione.
Entro 15 giorni dal ricevimento dell'accertamento con adesione, l'ufficio contatta il contribuente per concordare un incontro durante il quale potranno essere effettuati tutti gli approfondimenti del caso.
A seguito dell'incontro (contraddittorio), in caso di accordo tra le parti, l'ufficio redige un atto di accertamento con adesione in duplice copia che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore) e dal responsabile dell'ufficio o suo delegato. Se durante il contraddittorio si trova un accordo, alla nuova imposta stabilita, si applica la sanzione pari ad un quarto del minimo previsto dalla relativa normativa.
Nel caso in cui il contribuente non si presenti all'incontro, decade per lui il diritto all'accertamento con adesione.
Al termine del procedimento, il Funzionario Responsabile redige un verbale riportando tutte le operazioni compiute in relazione all'accertamento con adesione (compresa l'eventuale mancata comparizione del contribuente e il conseguente esito negativo dell'accertamento con adesione).

4) RICORSO
Se il contenzioso con il Comune di Cremona non si risolve, il contribuente ha sempre la possibilità di fare ricorso al Giudice Ordinario.

Dettagli sui riferimenti normativi

Per questo procedimento ci si riferisce agli articoli 52 e 63 del D. Lgs. 446/1997 (il testo completo è disponibile nella sezione normativa).

Nella sezione ti potrebbe interessare anche è disponibile il link alla scheda che informa sulle procedure sopraelencate per gli altri tributi comunali (IMU, TARI).

Destinatari del servizio: 

Tutti i cittadini che ricevono un avviso di accertamento CUP (ex COSAP).

Quando richiedere il servizio: 

Tutte le opportunità sopra descritte possono essere utilizzate entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Trascorso questo termine, l'accertamento diviene definitivo e non è più possibile utilizzare la definizione agevolata né metterlo in discussione.

Come accedere al servizio: 

Nel caso 1) l'agevolazione si ottiene automaticamente pagando entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento "l'importo ridotto" riportato sull'avviso stesso. In questo caso, non è necessario presentare nessuna dichiarazione.

Nei casi 2) e 3) è sufficiente compilare il modulo di "Istanza di riforma dell'avviso di accertamento" (scaricabile nella sezione "modulistica" di questa scheda) o fare domanda scritta in carta semplice, precisando e spiegando le motivazioni della richiesta e allegando copia della documentazione utile a valutare la situazione.

Nel caso 4a) il ricorso deve essere sottoscritto, sia sull'originale che sulla copia, dal ricorrente o dal difensore abilitato (in caso di assistenza tecnica obbligatoria), con l'annotazione degli estremi dell'incarico conferito.
Il contribuente può proporre ricorso notificando lo stesso al Comune di Cremona, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, con una delle seguenti modalità:
- notifica a mezzo ufficiale giudiziario;
- consegna diretta da parte del ricorrente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Cremona, che ne rilascia ricevuta;
- spedizione postale, in plico senza busta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Cremona. In questo caso il ricorso si considera proposto alla data della spedizione.
Il ricorso (originale o copia) deve essere depositato o spedito per posta, in plico senza busta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di inammissibilità, nei successivi 30 giorni dalla data di notifica al Comune, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale (vedi nella sezione "link esterni" il link al Sito del Ministero), ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
In base al Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 il contribuente che deposita il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale è tenuto al pagamento contestuale del contributo unificato. Di conseguenza non è più dovuta l'imposta di bollo.

Nel caso 4b) il contribuente può fare ricorso al Giudice Ordinario presso il Tribunale, dando incarico a un avvocato.