Il Comune esegue controlli per verificare che i contribuenti, nei 5 anni precedenti, abbiano pagato quanto dovuto per imposte/tasse.
Se viene rilevata un’irregolarità, l’ufficio invia al contribuente un avviso di accertamento per informarlo del debito e indicare l'importo da pagare, comprensivo di sanzioni e interessi.
Dal 30 aprile 2024, per situazioni particolari, prima di emettere l’accertamento vero e proprio il Comune deve inviare al contribuente uno “schema di atto”, cioè anticipargli i contenuti dell’accertamento che sarà emesso ufficialmente 60 giorni dopo la data della notifica e garantire così il suo diritto al contraddittorio, cioè ad approfondire e/o replicare.
Dopo aver ricevuto lo schema d’atto, infatti, il contribuente entro 60 giorni può:
- presentare eventuali controdeduzioni, cioè rispondere per presentare nuovi elementi o dati e difendere la propria posizione (il modulo da utilizzare - "Dichiarazione di contraddittorio preventivo" - è disponibile nella sezione Modulo telematico)
- accedere agli atti del fascicolo e farne una copia
- chiedere di essere convocato.
Solo dopo 60 giorni dal ricevimento dello schema d'atto, il Comune emetterà l’avviso di accertamento.
PER QUALI ATTI IL CONTRIBUENTE HA DIRITTO AL CONTRADDITORIO?
Il contribuente ha diritto al contradditorio, e quindi riceve prima lo schema d’atto, per situazioni che NON si basano su criteri oggettivi, e quindi possono lasciare spazio a valutazioni/interpretazione, ad esempio:
- per l’IMU: la definizione del valore delle aree fabbricabili
- per la TARI: le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità
- il mancato riconoscimento di un’esenzione o di un’agevolazione dichiarate dal contribuente.
Il diritto al contraddittorio invece è precluso quando il Comune accerta la violazione basandosi su elementi oggettivi, che non possono essere valutati diversamente (per es. il conteggio dell’imposta basato sulla rendita catastale di un immobile), oppure quando esiste pericolo motivato e fondato per la riscossione. In questi casi il contribuente riceve direttamente l’accertamento, non preceduto dallo schema di atto.
In caso di accertamento, il contribuente ha diverse possibilità:
1 - Usufruire della definizione agevolata
• è fondato e legittimo
• è stato notificato correttamente
entro 60 giorni dalla data di notifica può pagare l'importo con la riduzione a 1/3 della sanzione applicata e riportata sull'avviso stesso (definizione agevolata).
Per usufruire della definizione agevolata NON è necessario presentare alcuna dichiarazione.
In questo modo il contribuente rinuncia a presentare ricorso o a richiedere la revisione dell'avviso emesso.
La definizione agevolata NON si può invece applicare per gli accertamenti per ‘omesso o parziale pagamento’, cioè se il contribuente non ha pagato o ha pagato meno del dovuto.
2 - Chiedere l'accertamento con adesione
Se l’accordo viene raggiunto, le eventuali sanzioni che il contribuente dovrà pagare sono ridotte a un terzo del minimo previsto dalla legge.
L’accertamento con adesione può essere avviato su iniziativa del Comune, del contribuente (usando il modulo disponibile nella sezione Modulistica) o di comune accordo.
Se il contribuente presenta richiesta di accertamento con adesione, il termine per fare ricorso e quello per pagare il tributo sono sospesi per 90 giorni.
QUANDO RICHIEDERE L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
• entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto, oppure
• entro i 15 giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento.
In quest’ultimo caso il termine per l’impugnazione innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e quello per il pagamento sono sospesi per un periodo di 30 giorni.
La procedura di accertamento con adesione prevede:
• entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, il Comune, invita il cittadino a presentarsi, indicando giorno, ora e luogo. Se il cittadino non si presenta, rinuncia all’accertamento con adesione.
• l’atto di accertamento con adesione dev’essere firmato dal contribuente e dal funzionario responsabile del Tributo.
• entro 20 giorni dalla firma dell’atto, il cittadino deve pagare quanto dovuto o, se viene concesso il pagamento a rate, la prima rata.
• entro 10 giorni dal pagamento il contribuente invia al Comune la ricevuta del pagamento.
• dopo aver avuto la ricevuta di pagamento, il Comune rilascia al contribuente copia dell’accertamento con adesione.
L’accertamento con adesione non può essere impugnato, cioè non si può fare ricorso per annullarlo o modificarlo. Se l’avviso di accertamento viene impugnato, decade automaticamente la possibilità di definizione con accertamento con adesione.
3 – Chiedere il riesame in autotutela
La domanda di riesame non interrompe i termini per il pagamento né per il ricorso.
COME SI CHIEDE IL RIESAME?
Il contribuente può fare richiesta utilizzando il modulo disponibile nella sezione Modulistica.
Il Comune è obbligato a ritirare, di propria iniziativa o su richiesta del contribuente, gli atti che contengono errori palesi (autotutela obbligatoria - art. 10-quater della Legge 212/2000 Statuto dei diritti del contribuente):
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull’individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto di imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) documentazione mancante ma successivamente prodotta entro i termini previsti.
Dopo 60 giorni dalla data di notifica, l'accertamento diventa definitivo. Dopo 1 anno da quando l’accertamento è diventato definitivo, se né il Comune né il contribuente si sono accorti dell’errore o se è intervenuta una sentenza tributaria passata in giudicato favorevole al Comune, l’obbligo per il Comune di ritirare l’atto viene meno.
Il Comune però, al di fuori dei casi previsti per autotutela obbligatoria, può annullare atti ritenuti illegittimi anche se diventati definitivi o in attesa di giudizio (autotutela facoltativa (art. 10-quinquies della legge 212/2000 Statuto dei diritti del contribuente). Il provvedimento di autotutela facoltativa può essere deciso d’ufficio o su richiesta del contribuente.
La richiesta di autotutela facoltativa non ha limitazioni temporali, quindi resta sempre possibile.
Se il Comune respinge la richiesta di autotutela obbligatoria, il contribuente può fare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona:
• se il rifiuto è espresso, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto, oppure
• se il rifiuto è tacito, trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
In caso di autotutela facoltativa invece, il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego esplicito. Per poter ricorrere è quindi necessario che il contribuente ottenga un provvedimento di diniego alla propria richiesta di autotutela.
4 - Presentare ricorso
COME PRESENTARE IL RICORSO
Il ricorso dev’essere presentato tramite PEC - posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC protocollo@comunedicremona.legalmail.it
Solo i ricorsi presentati fino al 1 settembre 2024 dai contribuenti che decidono di stare in giudizio personalmente senza assistenza tecnica, nei casi previsti per legge, oltre all’invio tramite PEC possono essere presentati anche (art. 20 del D.Lgs. 546/1992):
• con plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento, tramite il servizio postale. Sul plico non devono essere apposti segni o indicazioni che permettano di intuire il contenuto dell'atto
• consegnato a mano all'ente che ne rilascia ricevuta sulla copia.
QUANDO PRESENTARE IL RICORSO
Il ricorso dev’essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio con deposito telematico del ricorso e dei documenti che intende presentare sul Portale della Giustizia Tributaria.
Solo per i ricorsi presentati fino al 1 settembre 2024 dai contribuenti che decidono di stare in giudizio personalmente senza assistenza tecnica, oltre al deposito telematico è possibile costituirsi in giudizio secondo le modalità tradizionali (art. 22 del D.Lgs. 546/1992).
Per i ricorsi notificati dal 2 settembre 2024 è ammesso solo il deposito telematico.
Se l’importo del tributo è superiore a € 3.000 è necessario incaricare un difensore abilitato all’assistenza tecnica nel processo tributario.
Per il ricorso è necessario pagare il contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002.
I termini per il ricorso (60 giorni dalla data di notifica dell’atto) e di conseguenza anche quelli per la definizione dell’atto, sono sospesi dal 1 al 31 agosto.
5 - Chiedere di pagare a rate
Perché sia possibile il pagamento a rate, l’importo totale dev’essere superiore a € 100 ed è possibile chiedere la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 72 rate, nel rispetto dei seguenti limiti:
importo | Numero massimo di rate mensili concesse | da | a |
---|---|---|
100,01 € | 400,00 € | fino a 6 |
400,01 € | 1.000,00 € | fino a 12 |
1.000,01 € | 2.000,00 € | fino a 20 |
2.000,01 € | 4.000,00 € | fino a 30 |
4.000,01 € | 6.000,00 € | fino a 36 |
6.000,01 € | 10.000,00 € | fino a 45 |
superiore a 10.000,00 € | fino a 72 |
Se la situazione economico patrimoniale e/o personale è particolarmente disagiata ed è accompagnata da una relazione dell'assistente sociale del Comune di Cremona e da idonea documentazione, il piano rate può essere modificato, rispettando però il limite massimo di 72 rate mensili.
Il pagamento di ogni rata deve avvenire entro l'ultimo giorno di ciascun mese.
Per chiedere il pagamento rateale è necessario presentare il modulodisponibile nella sezione Modulistica di questa pagina, accompagnato dagli allegati richiesti.
QUANDO NON PUÒ ESSERE CONCESSA LA RATEIZZAZIONE
Il pagamento a rate e la sospensione per un anno NON possono essere concessi:
• a coloro che sono morosi, cioè in ritardo con i pagamenti rispetto a precedenti pagamenti rateali
• a coloro che al momento della presentazione della richiesta risultano soggetti a procedure esecutive e cautelari (es. fermo amministrativo, pignoramento, ipoteche, ecc.).
Se non vengono pagate 2 rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi, viene meno la possibilità del pagamento rateale e l'intero importo ancora dovuto dev’essere immediatamente pagato in unica soluzione.
Sull’importo suddiviso in rate si applicano gli interessi al tasso legale in vigore al momento in cui viene concesso il pagamento a rate.
QUANDO CHIEDERE LA RATEIZZAZIONE
• Se richiesta entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, le sanzioni vengono ridotte a 1/3.
• Se richiesta oltre 60 giorni dalla data di notifica (quando l'avviso di accertamento è già esecutivo), le sanzioni vengono mantenute intere.
Quando richiedere il servizio:
I termini per ogni procedura sono specificati nel paragrafo che la descrive.
Costo del procedimento:
ONERI DI RISCOSSIONE E INTERESSI DI MORA IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO
L’importo dell’avviso di accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, tenendo conto della sospensione dei termini dal 1 al 31 agosto.
Se il pagamento non avviene entro questo termine, l’avviso di accertamento diventa “esecutivo” e si aggiungono gli oneri di riscossione e degli interessi di mora, calcolati come di seguito indicato:
ONERI DI RISCOSSIONE
- pagamento entro 60 giorni dalla data di esecutività dell’avviso di accertamento: onere del 3% calcolato sul totale dell’avviso di accertamento, fino a un importo massimo di € 300
- pagamento oltre i 60 giorni dalla data di esecutività dell’avviso di accertamento: onere del 6% calcolato sul totale dell’avviso di accertamento, fino a un importo massimo di € 600
INTERESSI DI MORA
se il pagamento avviene oltre 30 giorni dopo l’esecutività dell’avviso di accertamento: interessi del 2,5% calcolati sul tributo o maggior tributo dovuto, fino alla data del pagamento.
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