Commercio al dettaglio di giornali e riviste

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Per vendita quotidiani e periodici si intende l'attività di vendita e diffusione della stampa quotidiana e periodica in chiosco, sia su suolo pubblico che su suolo privato, oppure in sede fissa.

L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, e' soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Segnalazione certificata inizio attività - SCIA).

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 170/2001, la vendita può avvenire in forma esclusiva (tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici) sia all'interno di un chiosco che all'interno di un negozio (edicola), oppure in forma non esclusiva, nel caso in cui l'attività si configuri come attività complementare di altra attività e la vendita di quotidiani e periodici avvenga all'interno di un'altra struttura, ossia:
- rivendita di generi di monopolio;
- impianto di distribuzione di carburanti e oli minerali;
- i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- grandi, media strutture di vendita e centri commerciali con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq;
- esercizio adibito prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita di 120 mq;
- esercizio a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste d'identica specializzazione.

I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'àmbito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

Non è necessario presentare la SCIA:
1. per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
2. per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
3. per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
4. per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
5. per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
6. per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
7. per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Destinatari del servizio: 

Requisiti soggettivi
Non possono esercitare l'attivita' commerciale di vendita:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste ovvero a misure di sicurezza;
Il divieto di esercizio dell'attivita' lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Come accedere al servizio: 

L'interessato deve inoltrare allo Sportello Unico del Comune - esclusivamente on line apposita SCIA.
Se l'esercizio insiste su area pubblica, la richiesta deve essere presentata solo previo ottenimento della concessione di suolo pubblico e del prescritto titolo edilizio.

La documentazione deve essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il portale SUAP di impresainungiorno.gov.it.

ATTENZIONE
E' estremamente importante compilare in modo corretto e completo la segnalazione. Le false dichiarazioni comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria con possibili conseguenza penali a carico del dichiarante.

Costo del procedimento: 

E' previsto il pagamento di diritti istruttori - verifica il valore consultando il tariffario.

Come pagare: 

Il pagamento dei diritti istruttori è possibile direttamente sul portale impresainungiorno.gov.it, durante la compilazione della procedura (il portale rimanda alla piattaforma pagoPA).