Consumo immediato di prodotti alimentari di propria produzione nei locali dell' impresa artigiana

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Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che vendono direttamente al pubblico possono vendere gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato sul posto nei locali adiacenti a quelli di produzione, ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge l’attività artigianale, tramite l'utilizzo degli arredi dell'azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione. Questa attività deve però essere accessoria alla produzione e alla trasformazione degli alimenti stessi.

Per svolgere l'attività non deve essere presente il servizio assistito al tavolo, compresa la raccolta degli ordini.

La fascia oraria da rispettare, all'interno della quale le imprese possono scegliere il proprio orario, è compresa dalle ore 6,00 all'1,00 del giorno successivo.

Le imprese artigiane sono inoltre tenute a pubblicizzare l'orario di apertura e chiusura mediante appositi cartelli visibili all'utenza ed inoltre hanno l'obbligo di esporre l'elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati.

Nei locali dell'impresa artigiana la vendita di bevande diverse da quelle prodotte e trasformate dalla impresa artigiana è consentita salva presentazione della Segnalazione Certificata di inizio attività, nel rispetto dei requisiti previsti per l'attività di vendita di cui all'art. 71 del D.Lgs.vo n. 59 del 2010.

Destinatari del servizio: 

Imprese artigiane, iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane, che operano nel campo della produzione e trasformazione di alimenti (ad es. gastronomie, preparazione di cibi etnici, piadinerie, pizzerie da asporto, pasticcerie, gelaterie e simili).

Quando richiedere il servizio: 

Le imprese artigiane possono iniziare l'attività di vendita per il consumo dei propri prodotti una volta presentata la SCIA al SUAP competente.

Come accedere al servizio: 

Per avviare la vendita per consumo immediato degli alimenti di propria produzione nei locali dell'azienda è necessario presentare al SUAP competente la SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività, completa della documentazione richiesta e della dichiarazione che l'attività è svolta nel rispetto della disciplina sull'inquinamento acustico contenuta nelle leggi statali, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare come previsto dall'art. 2 comma 4 della Legge Regionale 30/04/09 n. 8.

La documentazione deve essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il portale SUAP di impresainungiorno.gov.it.

ATTENZIONE
E' estremamente importante compilare in modo corretto e completo la comunicazione. Le false dichiarazioni comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria con possibili conseguenza penali a carico del dichiarante.

 

Costo del procedimento: 

E' previsto il pagamento di diritti istruttori - verifica il valore consultando il tariffario.

Come pagare: 

Il pagamento dei diritti istruttori è possibile direttamente sul portale impresainungiorno.gov.it, durante la compilazione della procedura (il portale rimanda alla piattaforma pagoPA).