Agenzia Funebre

Versione stampabileVersione PDF

L' attività funebre comprende ed assicura in forma congiunta queste prestazioni:

  1. attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari;
  2. preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
  3. sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
  4. trasporto funebre;
  5. trattamenti di tanatocosmesi;
  6. recupero di salme, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
  7. eventuale gestione di case funerarie.

Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l’impresa ha sede legale, operativa o secondaria.

Qualora l'attività venga esercitata in forma disgiunta, permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto, nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

La casa funeraria è una struttura gestita da imprese in possesso dei requisiti richiesti per l’agenzia funebre. Presso la casa funeraria sono collocate, a richiesta dei familiari, le salme per la composizione, la vestizione e l’osservazione.
Sono altresì svolte attività di imbalsamazione, di tanatocosmesi, di custodia e di esposizione del defunto, oltre alle attività di commemorazione e commiato.

Oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la casa funeraria deve disporre dei seguenti requisiti minimi strutturali quali:

  1. un adeguato locale per la preparazione delle salme;
  2. sistemi di sorveglianza continuativa, anche a distanza, per eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione;
  3. almeno una cella frigorifera.

Le case funerarie non devono essere ubicate nelle immediate vicinanze delle strutture sanitarie, dei cimiteri e dei crematori, nonché delle strutture socio-sanitarie e socio assistenziali, degli hospice .

L’impresa funebre dichiara tramite SCIA l’avvio di attività di gestione di una o più case funerarie.

Il centro servizi è una impresa che svolge attività funebre. Il centro servizi che intende garantire in via continuativa a terzi il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’articolo 74, comma 3, lettere b), c) ed f) deve possedere in via continuativa e diretta i seguenti requisiti minimi dichiarati in SCIA e registrati presso la camera di commercio:

  1. due carri funebri;
  2. un’autorimessa;
  3. otto unità lavorative annue, con mansioni di operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi, secondo un criterio di proporzionalità, definito dal regolamento regionale, crescente in relazione al numero di contratti stipulati con imprese funebri e di servizi in appalto per conto delle medesime imprese

 

Come accedere al servizio: 

Le SCIA per attività funebre, case funerarie, centri servizi, deve essere presentata tramite il portale impresainungiorno.gov.it (vedi colonna di destra, modulistica, dove presentare la domanda) compilando la relativa modulistica.

L'attività è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

  1. sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative, alla vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
  2. un'auto funebre;
  3. un'autorimessa;
  4. un direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi;
  5. un addetto, per ogni sede oltre la prima, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi, che mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell’impresa e avente titolarità della negoziazione degli affari, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunto con regolare rapporto di lavoro;
  6. almeno quattro operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi.

I requisiti di cui ai punti 2 – 3 - 6 si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi, di specifici contratti continuativi di appalto di servizi, idonei a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività funebre, dichiarati tramite SCIA e registrati presso la camera di commercio. Tali contratti devono essere comunicati, sulla base delle previsioni contenute nel regolamento regionale, al comune dove opera l’impresa, nonché all’utente finale.

L’attività funebre è incompatibile con:

  1. la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
  2. il servizio obitoriale;
  3. la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche sia private;
  4. il servizio di ambulanza e trasporto malati.

Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi di ambito necroscopico, intendendosi per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie e assimilabili e di depositi di osservazione e obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre.

Alle imprese funebri é vietato l'esercizio, anche per tramite di proprio personale, del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l’esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio assistenziale o assimilabile.
È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare l'attività funebre, anche in qualità di soli soci, a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l’esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile.

Costo del procedimento: 

E' previsto il pagamento di diritti istruttori - verifica il valore consultando il tariffario.

Come pagare: 

Il pagamento dei diritti istruttori è possibile direttamente sul portale impresainungiorno.gov.it, durante la compilazione della procedura (il portale rimanda alla piattaforma pagoPA).