Rimessa di veicoli

Versione stampabileVersione PDF

La rimessa di autoveicoli è un'area coperta destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di autoveicoli, eseguita da personale addetto, a mano o a mezzo di dispositivi meccanici.
Non sono considerati rimesse pubbliche di veicoli i posteggi a cielo aperto, anche se recintati.

Gli esercenti di rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.

Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.

Come accedere al servizio: 

L'inizio dell'attività di rimessa pubblica di veicoli è soggetto alla presentazione di S.C.I.A. al Comune dove si trova la rimessa, a norma del D.P.R. n. 480/2001.
Nella S.C.I.A. l'interessato deve indicare con precisione quali sono i locali adibiti a rimessa pubblica, precisando se ha già chiesto o ottenuto il certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, se necessario.

Il Prefetto, nei successivi 60 giorni, per motivate esigenze di pubblica sicurezza, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività a chi abbia riportato condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 11, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il provvedimento può essere adottato anche successivamente, e in qualsiasi caso, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. Il Prefetto, inoltre, in base alla legge 26.7.1965, n. 966, vigila sull'adempimento degli obblighi di prevenzione incendi.
Le rimesse pubbliche di autoveicoli sono incluse al n. 92 dell'elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, approvato con D.M. 16.2.1982. Il titolare dell'attività è perciò tenuto agli adempimenti necessari per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (D.P.R. 12.1.1998, n. 37) in caso di autorimesse con un numero di veicoli maggiore a nove.

La documentazione deve essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il portale SUAP di impresainungiorno.gov.it.

ATTENZIONE
E' estremamente importante compilare in modo corretto e completo la segnalazione. Le false dichiarazioni comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria con possibili conseguenza penali a carico del dichiarante.

Costo del procedimento: 

E' previsto il pagamento di diritti istruttori - verifica il valore consultando il tariffario.

Come pagare: 

Il pagamento dei diritti istruttori è possibile direttamente sul portale impresainungiorno.gov.it, durante la compilazione della procedura (il portale rimanda alla piattaforma pagoPA).