Attività ricettiva all'aria aperta: villaggi turistici - campeggi - aree di sosta

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Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi ed aree di sosta.

Villaggi turistici
Sono villaggi turistici gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

Campeggi
Sono campeggi gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

Aree di sosta
Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area con le dotazioni previste dal codice della strada. In tali aree la sosta è consentita per un periodo massimo di 48 ore consecutive.

Il richiedente che non sia una persona fisica deve designare un responsabile della gestione.
Le aziende ricettive all'aria aperta devono possedere i requisiti tecnici specificati nonché i servizi, gli strumenti e gli standard qualitativi indicati negli allegati A e B al regolamento regionale 19 gennaio 2018 n. 3.
Nel caso in cui sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (ossia non riservate ai clienti del complesso ricettivo), è necessario presentare al Comune la specifica segnalazione certificata di avvio attività (vedi nella sezione approfondimenti la scheda informativa sull'attività di somministrazione alimenti e bevande).

In ogni caso è necessario il possesso dei requisiti professionali e morali (ai sensi di queste normative: D.lgs 26/03/2010 n. 59 ART. 71 - D.G. Regione Lombardia 1062 del 22/12/2010 allegato A -L.R. 21/02/2011 n. 3 - L.R. 02/02/2010 N. 6).

Ogni variazione nell'attività deve essere segnalata al Comune.

I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta sono tenuti a registrare i nominativi delle persone alloggiate e comunicarli alla locale autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

E' fatto obbligo ai gestori delle aziende ricettive all'aria aperta di comunicare tempestivamente agli organi competenti il movimento degli ospiti, secondo le disposizioni in materia di rilevazione statistiche.

I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta devono essere muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari ed ospiti dei clienti.

Le tariffe dei servizi delle aziende ricettive all'aperto sono liberamente determinate dai singoli gestori e comunicate alla provincia competente per territorio.

Quando richiedere il servizio: 

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata contestualmente alla presentazione della tessa all'amministrazione Comunale.

Come accedere al servizio: 

Per aprire e/o modificare l’esercizio dell’attività occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP, tramite la piattaforma nazionale impresainungiorno.gov.it, una segnalazione certificata di inizio attività con eventuali moduli: autocertificazione requisiti morali, nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande, completa della documentazione richiesta.

Per subentrare nell’attività (trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa) occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP, tramite la piattaforma nazionale impresainungiorno.gov.it, una comunicazione con eventuali moduli: autocertificazione requisiti morali, nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande, completa della documentazione richiesta.

Copia della segnalazione/comunicazione corredata dalla ricevuta di deposito da parte del Comune va tenuta esposta in modo visibile al pubblico all'interno dell'esercizio.

Per cessare l’esercizio dell’attività occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP, tramite la piattaforma nazionale impresainungiorno.gov.it, una comunicazione.

ATTENZIONE
E' estremamente importante compilare in modo corretto e completo la segnalazione. Le false dichiarazioni comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria con possibili conseguenza penali a carico del dichiarante.

Costo del procedimento: 

E' previsto il pagamento di diritti istruttori - verifica il valore consultando il tariffario.

Come pagare: 

Il pagamento dei diritti istruttori è possibile direttamente sul portale impresainungiorno.gov.it, durante la compilazione della procedura (il portale rimanda alla piattaforma pagoPA).