Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP (Gioco d'Azzardo Patologico), è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta Regionale entro il limite massimo di cinquecento (500) metri da
- istituti scolastici di ogni ordine e grado
- luoghi di culto
- impianti sportivi
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario
- strutture ricettive per categorie protette
- luoghi di aggregazione giovanile
- oratori
(ai sensi della legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" - articolo 5, comma 1).
La Giunta Regionale ha confermato il contenuto stabilito dalla Legge regionale 8/13 con Delibera n. X/1274 "Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito".
La Legge Regionale 06 maggio 2015 n. 11 ha previsto che la NUOVA INSTALLAZIONE di apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6 lettera a) e b) del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (approvazione del TULPS) E’ SUBORDINATA , oltre alla distanza di 500 m dai luoghi sensibili, anche al rilascio dell’AUTORIZZAZIONE ai sensi degli art. 86 o 88 dello stesso regio decreto.
Per NUOVA INSTALLAZIONE si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta Regionale relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili (L.R. n. 8/2013).
Sono equiparati alla nuova installazione:
-
il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi;
-
la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
-
l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività.
E’ comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l’utilizzo degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimo per vetustà o guasto.
Le normative richiamate sono disponibili nella sezione normativa.
E' inoltre disponibile, nella sezione link esterni, una mappa delle distanze dei luoghi sensibili per la nuova installazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito (sul GEOPORTALE).
Per sala giochi si intende un pubblico esercizio dove sono posti a disposizione dei clienti apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità.
Per aprire una sala giochi è necessario ottenere dal Comune dove ha sede l'attività, una specifica licenza che viene concessa a seguito della verifica del possesso dei requisiti soggettivi del titolare ed oggettivi dei locali destinati a tale forma di attività, fra i quali hanno particolare rilievo quelli igienico-sanitari e della sorvegliabilità.
Ai fini delle attività di prevenzione, controllo e repressione, è previsto l'obbligo di esporre nella sala giochi la tabella dei giochi proibiti (copia disponibile nel "file da scaricare")
Come accedere al servizio:
Per poter aprire una sala giochi è necessario presentare una domanda in marca da bollo utilizzando l'apposito modello.
Nella domanda devono essere indicati le generalità del richiedente, l'ubicazione dell'esercizio, la descrizione degli apparecchi e/o giochi che si intendono installare e devono essere dichiarati i seguenti requisiti:
1. di non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773 e di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, nè di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
2. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 575 (antimafia);
3. che sarà rispettata l'osservanza della vigente tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110 comma 1 del T.U.L.P.S. ed sposta in luogo ben visibile e leggibile nell'esercizio;
4. che sussistono i presupposti e i requisiti prescritti della legge per lo svolgimento dell'attività;
5. che l'installazione dei giochi non reca intralcio agli avventori;
6. di osservare tutte le disposizioni vigenti in materia.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a. n. dichiarazioni sostitutive di certificazione - antimafia (in caso di società/associazioni); da effettuarsi dai soci o persone munite di poteri di rappresentanza o di amministrazione di cui all'art. 2 D.P.R. 252/98;
b. elenco dei giochi installati;
c. regolamento dei giochi e depliants illustrativi o fotografie dei giochi installati;
d. copia dei nulla osta ministeriali;
e. estratto di mappa e n. 2 planimetrie dei locali quotate in scale 1:100 riportanti il posizionamento degli apparecchi;
f. documentazione di previsione impatto acustico.
Costo del procedimento:
Una marca da bollo da € 16.00 per la domanda + una marca da bollo da € 16.00 per l'autorizzazione o licenza
E' previsto anche il pagamento di diritti istruttori - verifica il valore consultando il tariffario.
Il pagamento dei diritti istruttori e delle marche da bollo è possibile direttamente sul portale impresainungiorno, durante la compilazione della procedura (il portale rimanda alla piattaforma pagoPA).
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