Per circolo si intende un luogo di ritrovo dove sono ammesse persone definite soci.
All'interno dei circoli, siano aderenti o non aderenti ad organismi od enti nazionali, è possibile effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.
La disciplina in materia (D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235) dispone in modo diverso a seconda che le associazioni ed i circoli siano o meno aderenti ad enti od organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.
a) Somministrazione all'interno di un circolo privato aderente ad un Ente Nazionale aventi finalità assistenziali (art.2 D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235)
Le associazioni ed i circoli di cui all'art.111 comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune nel cui territorio si esercita l'attività.
Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26/03/2010 n. 59.
Se il circolo non si conforma alle clausole previste dall'art.111 comma 4 quinquies del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante o di un suo delegato.
b) Somministrazione all'interno di un circolo privato non aderente ad Enti Nazionali con finalità assistenziali (art. 3 D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235)
I circoli di cui all'art.111 comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi non aderenti ad organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano domanda di segnalazione certificata di inizio attività.(SCIA).
Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26/03/2010 n. 59.
Se il circolo non si conforma alle clausole previste dall'art.111 e 111 bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante o di un suo delegato.
In ogni caso, i locali dove si intende svolgere l'attività di somministrazione devono essere conformi alle norme edilizie, urbanistiche ed igienico-sanitarie e possedere il requisito della sorvegliabilità, così come stabilito dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564.
L'attività di somministrazione dovrà, inoltre, essere esercitata in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. A tal fine, unitamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'apertura, dovrà essere presentata la documentazione di previsione di impatto acustico redatta nelle forme e con le modalità indicate nella D.G.R. 10 gennaio 2014 n. X/1217 "Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi" (nella sezione approfondimenti più avanti in questa scheda è possibile consultare il testo della nromativa).
Variazioni
a) Associazioni e circolo aderenti ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziali
Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a segnalare immediatamente al Comune le variazioni intervenute in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui al comma 3 dell'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi nonché della sussistenza delle condizioni previste dallo stesso articolo, comma 4 quinquies.
b) Associazioni e circolo non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziali
Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a segnalare immediatamente al Comune le variazioni intervenute in merito al rispetto delle condizioni previste dagli artt.111 e 111 bis del testo unico delle imposte sui redditi.
Come accedere al servizio:
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività per effettuare la somministrazione all'interno di un circolo privato aderente ad un Ente Nazionale aventi finalità assistenziali va presentata, utilizzando la specifica modulistica:
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività per somministrazione alimenti e bevande da parte di Associazione o circolo privato aderente ad Ente Nazionale riconosciuto
Nella Segnalazione il legale rappresentante deve dichiarare:
- l'Ente Nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
- il tipo di attività di somministrazione;
- l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- che l'Associazione si trova nelle condizioni di cui all'art. 111, commi 3, 4bis e 4 quinquies del testo unico delle imposte sui redditi;
- che il locale dove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno, ed in particolare di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
Devono essere inoltre allegati:
- la scheda 1 della Regione Lombardia compilata
- una copia semplice dell'atto costitutivo o dello statuto
- la segnalazione di inizio attività alimentare (vedi Modello A della Regione Lombardia)
- l'attestazione del versamento dei diritti sanitari
- la documentazione di previsione di impatto acustico redatta nelle forme e con le modalità indicate nella D.G.R. 10 gennaio 2014 n. X/1217 "Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi".
In caso di cessazione, subingresso o variazione è necessario presentare la SCIA Modello B della Regione Lombardia.
ATTENZIONE
E' estremamente importante compilare in modo corretto e completo la segnalazione. Le false dichiarazioni comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria con possibili conseguenza penali a carico del dichiarante.
Costo del procedimento:
E' previsto il pagamento di diritti istruttori - verifica il valore consultando il tariffario.
E' quindi previsto, solo in caso di produzione, vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari, il pagamento dei diritti sanitari: € 50,00.
Come pagare:
Diritti istruttori
Il pagamento dei diritti istruttori è possibile direttamente sul portale impresainungiorno.gov.it, durante la compilazione della procedura (il portale rimanda alla piattaforma pagoPA).
Diritti sanitari
Devono essere versati con bollettino postale intestato a ATS VALPADANA - Servizio Tesoreria - c/c n. 11527264.
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