Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti.
L'esercizio del servizio noleggio con conducente a mezzo autovettura (N.C.C.) è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione, che viene rilasciata a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali, attraverso uno specifico concorso bandito dall'Amministrazione Comunale o a seguito di subingresso.
Il Servizio di N.C.C. può essere svolto direttamente dal titolare o a mezzo di collaboratori familiari, dipendenti o soci, purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
La prestazione non è obbligatoria.
Rilascio di nuove licenze
Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. sono assegnate a seguito di espletamento di pubblico concorso bandito dal Comune per titoli, ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.
Qualora per decadenza, revoca o rinuncia dei precedenti titolari, si rendano disponibili licenze, viene indetto dal Comune apposito bando di concorso.
Nell'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:
1. aver svolto il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di almeno 6 mesi continuativi negli ultimi 3 anni oppure aver esercitato n.c.c. in qualità di titolare - collaboratore familiare - dipendente o socio in un'impresa di noleggio per analogo periodo;
2. aver svolto l'attività per un periodo di almeno 6 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 3 anni;
3. aver svolto il servizio per un periodo inferiore a 6 mesi negli ultimi 3 anni;
4. l'essere iscritto nelle liste di collocamento;
5. la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.
Subingresso dell'attività
L'autorizzazione fa parte della dotazione dell'azienda ed è trasferibile per atto fra vivi su richiesta del titolare ad altro soggetto in possesso dei necessario requisiti, quando il titolare si trovi in una delle tre condizioni seguenti:
1. sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
2. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
3. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
Destinatari del servizio:
Per ottenere l'autorizzazione per esercitare l'attività di N.C.C. è richiesto ai sensi dell'art.10 del Regolamento Comunale il possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato in conformità a quanto previsto dalla Legge 6 marzo 1998 n. 40;
2. essere iscritto nel ruolo dei conducenti - sezione autovetture - tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21;
3. essere esente dagli impedimenti soggettivi;
4. essere iscritto all'Albo Imprese Artigiane o al registro Imprese presso la CC.I.AA.
5. essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza;
6. non aver trasferito precedente licenze o autorizzazioni nei 5 anni precedenti;
7. non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro Comune;
8. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
9. aver denunciato il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi, della Previdenza Sociale - dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
10. avere la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale dove i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
Impedimenti soggettivi
Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:
1. essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del Codice penale;
2. sussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni inmateria di documentazione antimafia;
3. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
4. l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale, per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni, salvo i casi di riabilitazione;
5. svolgere altre attività lavorative che compromettono la regolarità e la sicurezza dell'attività;
6. l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, l'autorizzazione o la licenza di esercizio, anche nell'ambito di altri Comuni.
Come accedere al servizio:
La domanda per il rilascio di nuove autorizzazioni va presentata secondo i criteri specificati nel concorso pubblico. Attualmente non ci sono bandi di concorsi aperti.
In caso di subingresso nella autorizzazione per atto fra vivi, il titolare della autorizzazione deve inoltrare domanda in bollo al Comune tramite il portale SUAP designado la persona subentrante.
In caso di subingresso nella autorizzazione per atto mortis causa, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, se in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni dietro autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti al ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.
Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
Costo del procedimento:
Una marca da bollo da € 16.00 per la domanda + una marca da bollo da € 16.00 per l'autorizzazione o licenza
E' previsto anche il pagamento di diritti istruttori - verifica il valore consultando il tariffario.
Il pagamento dei diritti istruttori e delle marche da bollo è possibile direttamente sul portale impresainungiorno, durante la compilazione della procedura (il portale rimanda alla piattaforma pagoPA).
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