Per impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato si intende un complesso di attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra completi di erogatore di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.
L'autorizzazione degli impianti è rilasciata dal Comune convocando la conferenza dei servizi semplificata ai sensi dell’art. 14 bis della legge 241/1990 nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 83 L.R. 6/2010 ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità relative:
- alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- alle prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di sanità, tutela dell’ambiente e prevenzione degli incendi;
- alle prescrizioni in materia fiscale nei casi richiesti
Collaudo
Prima di mettere in funzione il nuovo impianto, l'interessato deve richiedere al Comune il collaudo degli impianti. In attesa del collaudo e su richiesta della società può essere concesso l'esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 180 giorni prorogabili, previa presentazione della ricevuta convalidata dei Vigili del Fuoco dell'avvenuta presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) come previsto dalla vigente normativa.
Sono esclusi dal collaudo gli impianti di gasolio costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia.
Scaduto il termine di 60 giorni per l'effettuazione del collaudo, il titolare dell'autorizzazione può presentare al Comune competente idonea autocertificazione e perizia attestante la conformità degli impianti al progetto approvato, sostitutive a tutti gli effetti, del collaudo.
La procedura di cui sopra può avere ad oggetto le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto GPL e del prodotto metano.
Le procedure e le modalità per il collaudo e per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto sono definite dai provvedimenti di cui all'articolo 83 L.R. 6/2010.
Come accedere al servizio:
In caso di installazione di un nuovo impianto privato deve essere inoltrata domanda esclusivamente in forma telematica tramite il portale SUAP di impresainungiorno.gov.it utilizzando l'apposito modulo.
ATTENZIONE
E' estremamente importante compilare in modo corretto e completo la segnalazione. Le false dichiarazioni comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria con possibili conseguenza penali a carico del dichiarante.
Costo del procedimento:
Due marche da bollo da € 16.00 per la domanda e l'autorizzazione + una marca da bollo da € 16.00 per la domanda di collaudo provvisorio + spese di collaudo.
E' previsto anche il pagamento di diritti istruttori - verifica il valore consultando il tariffario.
Come pagare:
Il pagamento dei diritti istruttori e delle marche da bollo è possibile direttamente sul portale impresainungiorno.gov.it, durante la compilazione della procedura (il portale rimanda alla piattaforma pagoPA).
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