Vendite sottocosto

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Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili a prodotto medesimo, purché documentati.

E' vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.

a) Casi in cui è ammessa la vendita sottocosto
La vendita sottocosto può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno e deve essere comunicata al Comune dove è ubicato l'esercizio, almeno dieci giorni prima dell'inizio; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

Non è soggetta a comunicazione, quindi è sempre ammessa, la vendita sottocosto dei seguenti prodotti:

- dei prodotti alimentari freschi e deperibili;

- dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 109;

- dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;

- dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;

- dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.

b) E' altresì consentito effettuare la vendita sottocosto senza comunicazione in caso di:

- ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;

- apertura di un nuovo esercizio commerciale;

- avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione;

- modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

Le vendite sottocosto, ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni riportate all'art.3 comma 1 del D.p.r. 6 aprile 2001 n. 218.

La disciplina delle vendite sottocoste non si applica

1. agli esercenti la vendita all'ingrosso
2. alle vendite effettuate negli spacci interni
3. alle vendite effettuate su aree pubbliche
4. alle vendite di prodotti mediante apparecchi automatici, per corrispondenza o tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, nonché presso il domicilio dei consumatori
5. alle vendite promozionali non effettuate sottocosto ed alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare
6. gli esercenti le altre attività distributive escluse dall'applicazione del D.Lgs. 114/98.

Destinatari del servizio: 

Tutti i titolari di esercizi commerciali

Quando richiedere il servizio: 

Nel caso di cui al punto a) del precedente paragrafo, almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita, va effettuata una comunicazione al Comune in cui è ubicato l'esercizio.

Come accedere al servizio: 

La documentazione deve essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il portale SUAP di impresainungiorno.gov.it.
 

ATTENZIONE
E' estremamente importante compilare in modo corretto e completo la segnalazione. Le false dichiarazioni comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria con possibili conseguenza penali a carico del dichiarante.

Costo del procedimento: 

E' previsto il pagamento di diritti istruttori - verifica il valore consultando il tariffario.

Come pagare: 

Il pagamento dei diritti istruttori è possibile direttamente sul portale impresainungiorno.gov.it, durante la compilazione della procedura (il portale rimanda alla piattaforma pagoPA).