Forme speciali di vendita

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Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. h del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, per forme speciali di vendita al dettaglio, si intendono:

Spacci interni
Tale forma di vendita è soggetta ad apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e assume efficacia immediata.
Per spacci interni si intende la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
Nella dichiarazione di inizio attività deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 20 L.R. 6/2010 della persona preposta alla gestione dello spaccio e il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali.

Vendita per mezzo di apparecchi automatici
Tale forma di vendita è soggetta ad apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e assume efficacia immediata.
Nella dichiarazione di inizio attività deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’art. 20 L.R. 6/2010, il settore merceologico e l’ubicazione, nonché, se l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l’osservanza delle norme sull’occupazione del suolo pubblico.
La Segnalazione iniziale va trasmessa al Comune ove ha sede l'impresa mentre le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari devono essere comunicate con cadenza semestrale all' ATS competente o al Comune nel quale hanno luogo le attivazioni e le cessazione stesse.
E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di 18 anni. E' pertanto necessario che i distributori automatici che vendono alcolici siano dotati di dispositivo di lettura della CRS ai fini della verifica dell'età dell'acquirente.
E', altresì, vietata la vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 24.00 alle ore 6.00.

Vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione
Tale forma di vendita è soggetta ad apposita Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) e assume efficacia immediata.
Per vendita per corrispondenza si intende la vendita tramite cataloghi,televisione o altri sistemi di comunicazione con consegna al cliente attraverso il servizio postale o tramite corrieri privati. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio della vendita al dettaglio.
Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve aver presentato la SCIA per Agenzia d'affari. Per svolgere attività nel settore alimentare è necessario che siano soddisfatti specifici requisiti professionali e morali. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.

Vendita presso il domicilio dei consumatori
Tale forma di vendita è soggetta ad apposita Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) e assume efficacia immediata.
Per svolgere attività nel settore alimentare è necessario che siano soddisfatti specifici requisiti professionali e morali.
Chi intende avvalersi per l'esercizio dell'attività, di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di Pubblica Sicurezza del luogo in cui ha attivato l'attività.
Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010.

L'impresa rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento che deve essere numerato e aggiornato annualmente, contenente:
- generalità
- fotografia dell'incaricato
- indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa
- nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo.

Il tesserino deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita.
Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita.

Commercio elettronico
Tale forma di vendita è soggetta ad apposita Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) e assume efficacia immediata.
Per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali:
la commercializzazione di beni per via elettronica;
la distribuzione on-line di contenuti digitali.
L'attività può essere esercitata sia per il settore merceologico alimentare che per quello non alimentare.
Per svolgere attività nel settore alimentare è necessario che siano soddisfatti specifici requisiti professionali e morali.
Nella presentazione dell'offerta devono essere fornite al consumatore informazioni chiare e comprensibili, in particolare con riferimento all'identità del fornitore e alle caratteristiche essenziali del bene, del suo prezzo, delle spese di consegna, delle modalità di pagamento, del diritto di recesso.

Destinatari del servizio: 

Requisiti professionali (art. 20, comma 6, L.R. 6/2010)
L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Sia per le imprese individuali sia in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.

Altri requisiti per l'esercizio dell'attività (art. 20, L.R. 6/2010)
Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste ovvero a misure di sicurezza non detentive;
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Come accedere al servizio: 

Per avviare o modificare l'attività va presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) tramite il portale SUAP Impresainungiorno.gov.it.

In caso di subingresso va presentata una comunicazione tramite il portale SUAP Impresainungiorno.gov.it.

In caso di cessazione, sospensione o cambiamento della ragione sociale dell'attività, va presentata una comunicazione tramite il portale SUAP Impresainungiorno.gov.it.

Per le attività alimentari deve essere inoltre allegata copia del bollettino di versamento dei diritti sanitari (vedi sopra).

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere presentata il giorno prima o il giorno stesso in caso di inizio o modifica dell'attività.

La documentazione deve essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il portale SUAP di impresainungiorno.gov.it.

ATTENZIONE
E' estremamente importante compilare in modo corretto e completo la segnalazione. Le false dichiarazioni comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria con possibili conseguenza penali a carico del dichiarante.

Costo del procedimento: 

E' previsto il pagamento di diritti istruttori - verifica il valore consultando il tariffario.

Come pagare: 

Il pagamento dei diritti istruttori è possibile direttamente sul portale impresainungiorno.gov.it, durante la compilazione della procedura (il portale rimanda alla piattaforma pagoPA).