Denuncia/dichiarazione di nascita

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Quando nasce un bambino è obbligatorio registrare il neonato allo stato civile.
La dichiarazione o denuncia può essere presentata presso:

  • il comune di residenza dei genitori
  • il centro di nascita
  • il comune di nascita del bambino.

Il bambino è automaticamente registrato nello stato di famiglia della madre; è inserito nello stato di famiglia del padre, solo se la madre non ha la residenza in Italia.

Per i figli nati all'interno del matrimonio la dichiarazione di nascita può essere fatta dal padre o dalla madre. Per i figli naturali nati al di fuori del matrimonio la dichiarazione deve avvenire:

  • alla presenza dei due genitori, se entrambi vogliono riconoscere il figlio
  • alla presenza dell'unico genitore che vuole riconoscere il figlio.

La dichiarazione di nascita deve essere resa dai genitori al Comune di residenza dei genitori oppure al Comune di nascita del bambino entro dieci giorni dalla nascita portando con sé un documento di identità valido e l'attestazione di nascita.

In alternativa la dichiarazione di nascita può essere resa presso il centro di nascitaIn questo caso entro tre giorni, i genitori devono presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita, ospedale o casa di cura, con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. La direzione sanitaria invierà poi l'atto al Comune di residenza dei genitori oppure al Comune di residenza indicato dai genitori se questi ultimi risiedono in Comuni diversi.

I giorni decorrono dal giorno successivo alla nascita. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In questo caso l'ufficiale dello stato civile provvede a redigere l'atto di nascita e a segnalarlo al procuratore della Repubblica.