Si chiede di chiarire, confermandone l'applicazione, la formule utilizzate per l’attribuzione del punteggio relativo alle prestazioni offerte in ordine ai consumi e al livello sonoro in quanto, oltre a non corrispondere al dettato del punto II, lett. b allegato P al DPR 207/2010, sembrano essere eccessivamente penalizzanti nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre.
In tal caso infatti, al secondo di due concorrenti validi che esprima un valore di consumo e/o livello sonoro superiore anche di solo un decimale rispetto al valore più basso, con l’applicazione delle formule previste, non potrebbe mai toccare punteggio diverso da zero, contravvenendo allo spirito di proporzionalità voluto dalla norma e richiamato dallo stesso Disciplinare di gara con l'applicazione di una diversa formula per la valutazione delle altre prestazioni.
Risposta:
Le formule utilizzate perseguono i criteri di scelta corrispondenti agli obiettivi fissati dall'Amministrazione; tali criteri, ben esplicati nel bando, consentono a tutti i partecipanti di esprimere correttamente la propria offerta. Trattandosi nella fattispecie di due prestazioni quantitative non predefinibili in assoluto, essendo legate alla proposta tecnologica di ogni azienda offerente, si è inteso definire una scala di valutazione riferita alla differenza tra la migliore e la peggiore offerta; ne consegue che ai due estremi corrisponderà l'intervallo da zero al massimo punteggio di prestazione. Questo è perfettamente giustificato in base alle aspettative della stazione appaltante per gli importanti requisiti energetici, di economicità gestionale ed impatto acustico.
Categoria di FAQ |
---|
Mi Interessa |
---|