Accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali

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Per svolgere le mansioni previste dal proprio mandato, ogni consigliere comunale o provinciale ha diritto di accedere agli atti amministrativi dell'Amministrazione.

Il diritto di accesso agli atti di un consigliere è regolato dal Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 art. 43 e non riconosce gli stessi vincoli e limitazioni previsti dall'accesso agli atti regolamentato dalla Legge 07/08/1990, n. 241.

I consiglieri possono accedere anche a quegli atti che non sono strettamente riferiti alle competenze del consiglio comunale, per esempio gli atti gestionali o gli atti che riguardano gli aspetti burocratici dell'Amministrazione.

Le domande di accesso non devono essere motivate, ma il consigliere è comunque tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza.

Costo del procedimento: 

Se si chiede una estrazione di copia conforme all'originale, occorre acquistare anche una marca da bollo da 16,00 € da apporre sulla copia conforme.