Numero di protocollo:
Periodo di validità:
IL SINDACO
Premesso che da molti anni nel Comune di Cremona si svolge due volte l'anno, in primavera e in autunno, la tradizionale Fiera del Libro, una manifestazione sorta per iniziativa di un gruppo di librerie cremonesi, allo scopo di promuovere la vendita di libri in ambito locale, al di fuori delle sedi commerciali tradizionali;
che nell’ambito del progetto di riqualificazione e di valorizzare del tessuto urbano l’Amministrazione intende rinnovare il target della Fiera coinvolgendo maggiormente le librerie, creando intorno alla manifestazione forme di animazione per rendere maggiormente fruibile la lettura ed avvicinare maggiormente il pubblico al libro;
che, per facilitare il perseguimento della suddetta finalità si è ritenuto di favorire e creare momenti di intrattenimento e/o animazione culturali che rendono però necessario una rivisitazione dell’ambientazione della manifestazione mantenendo come elemento conduttore la promozione e l’offerta più capillare e razionale del prodotto librario;
Richiamato il vigente regolamento comunale del commercio su aree pubbliche;
ORDINA
Art. 1
La manifestazione della Fiera del Libro si svolgerà relativamente alla fiera merceologica in Galleria XXV Aprile, dal 14 ottobre 2024 al 3 novembre 2024, su un’area costituita da 5 posteggi dedicati alla vendita e/o esposizione dei prodotti librari.
I posteggi di cui sopra devono essere utilizzati solo per la vendita e/o esposizione di libri, pubblicazioni in genere e videocassette del settore, con divieto assoluto di vendere generi diversi.
Non è consentito, nell'ambito della manifestazione, la possibilità di installare banchi per la vendita e/o la somministrazione di prodotti alimentari e bevande.
A corollario della fiera merceologica sono previsti momenti ed eventi culturali e di animazione, conferenze ed incontri con gli autori che si svolgeranno per tutto il periodo di durata della fiera proseguendo anche dopo il termine della stessa e si terranno all'interno di alcune sale del centro storico.
Art. 2
La concessione del posteggio è limitata alla durata della Fiera con possibilità di assegnazione anche per periodi più brevi. L'individuazione dei posteggi da assegnare a ciascun avente diritto è effettuata dal Comune, secondo criteri che tengano conto dell’anzianità di partecipazione, delle esigenze commerciali e delle dimensioni dei banchi di vendita.
Gli operatori potranno occupare il posteggio loro assegnato a partire dal 14 ottobre 2024 fino alle ore 17.00 di martedì 5 novembre 2024 al fine di garantire il tempo necessario per le operazioni di allestimento e smantellamento delle strutture e pertanto in tali giornate non è consentita alcuna attività di vendita.
In caso di assegnazioni per periodi inferiori alla durata complessiva della manifestazione, il posteggio dovrà essere occupato entro le ore 8.00 del giorno di assegnazione e dovrà essere sgombrato entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno di assegnazione.
Gli operatori che non occupano il posteggio loro assegnato entro le ore 8.00 del primo giorno utile di vendita, si considerano assenti.
Si procederà quindi, direttamente sul posto, a cura del personale della Polizia Locale, all'assegnazione ad altri operatori eventualmente presenti.
L’attività di vendita è consentita dalle ore 8.00 alle ore 23.00. Gli operatori dovranno in ogni caso garantire l’attività di vendita nella fascia oraria compresa fra le ore 10.00 e le ore 20.00, fatti salvi i giustificati motivi.
Art. 3
Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto. Qualora l'operatore non ottemperi all’eventuale pagamento nei termini stabiliti dal competente Settore, potrà essere disposta la sospensione o la revoca della concessione del posteggio.
Art. 4
I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, ingressi a negozi o private abitazioni. Non possono occupare spazi già assegnati in concessione ai titolari di pubblici esercizi per esposizione di arredi.
Gli eventuali veicoli degli operatori devono essere parcheggiati negli appositi spazi di sosta.
Gli operatori potranno accedere con i loro veicoli nelle vie immediatamente circostanti la Galleria XXV Aprile in deroga al divieto, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico della merce, e previa apposita autorizzazione da richiedere all'ufficio Permessi del Settore Polizia Locale.
L'illuminazione serale dei banchi di vendita, se prevista, dovrà essere effettuata con impianto da realizzare a spese degli operatori e dovrà essere conforme alle norme vigenti.
È assolutamente vietato, per motivi di tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico, l'uso di generatori di corrente. E' ugualmente vietato l'uso di altoparlanti, o di quant'altro possa turbare o compromettere l'ordinato e sicuro svolgimento della Fiera.
Gli operatori devono tenere pulito lo spazio loro assegnato avendo cura di depositare i rifiuti negli appositi raccoglitori.
Con l'uso del posteggio, l'assegnatario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti dai doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
Ai concessionari di posteggi è fatto divieto di:
- effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
- svolgere attività diverse dalla vendita dei generi consentiti;
- fare attacchi agli impianti esistenti per l'illuminazione di energia elettrica senza le necessarie autorizzazioni;
- effettuare affissioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità Comunale;
- collocare tende, assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci, in modo da danneggiare o intralciare gli esercizi di vendita in sede fissa presenti o i passaggi destinati al pubblico;
- ostruire la visibilità delle bacheche poste ai lati della Galleria XXV Aprile;
- accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo disordinato e antiestetico;
- depositare, accatastare o esporre merce sul suolo, o comunque ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo stesso.
Le attrezzature di vendita dovranno essere consone, anche dal punto di vista estetico e qualitativo, al prestigioso contesto urbano in cui la manifestazione è collocata e rispondere ai criteri di omogeneità ed uniformità; in particolare:
- tutti i banchi dovranno avere la stessa altezza da terra e un identico sistema di sostegno delle luci;
- tutti i banchi dovranno essere ricoperti, a cura e spese degli operatori, da un telo omogeneo di colore unico che dovrà essere inoltre pulito ed integro.
Art. 5
L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza per le quali non disponga la legge o i regolamenti, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 50,00 fino ad un massimo di euro 300,00, con applicazione delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.
Oltre all'applicazione della prevista sanzione pecuniaria, potranno essere disposte la revoca della concessione del posteggio e l'allontanamento dalla Fiera.
La vigilanza in ordine al rispetto di quanto disposto con il presente provvedimento è affidata agli agenti di Polizia Locale e a tutti gli altri organi preposti ai relativi controlli.
IL SINDACO
(Leonardo Virgilio)
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