Divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi alcoolici, in occasione delle partite del campionato di calcio di serie B 2024/2025, torneo Coppa Italia e amichevoli disputate presso lo stadio G. Zini

Versione stampabileVersione PDF

Periodo di validità: 

da 10/08/2024 a 31/07/2025

OGGETTO: divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi alcoolici, in occasione delle partite del campionato di calcio di serie B 2024/2025, torneo Coppa Italia e amichevoli disputate presso lo stadio G. Zini, sia presso i punti ristoro interni allo stadio che nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali in sede fissa e su aree pubbliche con sede nella aree adiacenti allo stadio.

Nelle giornate in cui si svolgono partite di calcio – campionato nazionale e altre manifestazioni calcistiche di analogo rilievo – presso lo stadio G. Zini:

  1. Il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi alcoolici da 2 ore prima a 1 ora dopo l’incontro di calcio;
  2. Il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglie o contenitori di vetro nonché il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in bottiglie di plastica o in lattine sigillate o con il tappo da 2 ore prima a 1 ora dopo l’incontro di calcio.I suddetti divieti riguardano esclusivamente i punti di vendita indicati nell'ordinanza disponibile nella sezione Allegati di questa pagina.
    Fermo restando il divieto di cui al punto 1 e del primo periodo del punto 2, della presente ordinanza, presso le medie e grandi strutture di vendita sarà consentito lo svolgimento della normale attività di vendita di bevande non alcoliche in plastica e lattine nell’ambito del normale approvvigionamento della spesa per le famiglie. Fermi restando i divieti di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza riguardo la vendita al banco, ed in particolare il divieto di vendita per asporto, viene fatto salvo l’esercizio delle somministrazione di alcolici inferiori a 21 gradi e bevande varie anche in contenitori di vetro, nell’ambito dell’attività di ristorazione negli esercizi in base alla specifica classificazione regionale. In tutti i locali degli esercizi elencati dovrà essere esposto al pubblico, in modo ben visibile sugli accessi dall’esterno, un cartello recante il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi alcoolici e gli orari in cui esso ha efficacia.
  3. Il divieto di introdurre all’interno dello stadio bottiglie, contenitori di vetro in genere, lattine sigillate e bottiglie di plastica con tappo, in qualsiasi orario e giorno in cui vengano organizzati incontri di calcio. La società U.S. Cremonese concessionaria dell’impianto sportivo avrà cura, prima dell’incontro, di far rimuovere eventuali contenitori di vetro dai locali interni allo stadio.
  4. I divieti previsti nella presente ordinanza non si applicano nelle aree "Hospitality" dislocate all'interno dello stadio il cui accesso è riservato a coloro che sono in possesso di accrediti personali.

Allegati: 

application/pdfOrdinanza 50/2024 - 127.96 KB
Tipologia
Ordinanze
Categoria di Ordinanze