13. Si chiede conferma che l'orizzonte temporale massimo relativo alla proroga prevista nei documenti di gara ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.Lgs 36/2023 (art. 3.3 disciplinare) è pari a 6 mesi...

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Si chiede conferma che l'orizzonte temporale massimo relativo alla proroga prevista nei documenti di gara ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.Lgs 36/2023 (art. 3.3 disciplinare) è pari a 6 mesi, in quanto strumento di carattere eccezionale vincolato alla conclusione di nuove procedure di gara per il tempo strettamente necessario (ex multis, Consiglio di Stato n. 6955/2021; deliberazioni ANAC del 28 luglio 2021 nn. 576 e 591).

Risposta: 

La proroga indicata nel capitolato, stabilita pari a 6 mesi, è quella prevista dall’art. 120, comma 10 che recita: “… Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un’opzione di proroga il contraente originario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto o, se previsto ne documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante..” La proroga di cui all’art. 120, comma 11 a cui fate riferimento è prevista solo “...in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura…” e non stabilisce un periodo di tempo. Si conferma comunque che tale proroga non potrà essere superiore a 6 mesi.