Modalità di svolgimento della Fiera Merceologica di San Pietro 2024

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Periodo di validità: 

30/06/2024

IL SINDACO

PREMESSO che da tempo nel Comune di Cremona si svolge la tradizionale Fiera merceologica di San Pietro in occasione dell'omonima festività;

VISTI:

  • La Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6, “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”, in attuazione del D.Lgs. n. 114/98 e gli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche” e successive modificazioni;
  • il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche
  • il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Art. 1

L'edizione 2024 della Fiera Merceologica di San Pietro si svolgerà per tutta la giornata di domenica 30 giugno 2024, lungo il Viale Po (tratto da P.zza Cadorna a Barriera Po).

Tutti i posteggi hanno la profondità di 5 metri. I posteggi riservati al settore alimentare avranno una lunghezza di 12 metri mentre i posteggi riservati al settore non alimentare avranno una lunghezza di 8 metri.

I concessionari dei posteggi del settore alimentare dovranno attivare l'apertura di un contatore temporaneo e un contratto di fornitura elettrica temporanea. I concessionari dei posteggi del settore non alimentare dovranno invece dotarsi di batterie per avere un'illuminazione autonoma nelle ore notturne (dalle 21.00 alle 24.00).

Alla Fiera possono partecipare gli operatori provenienti da tutto il territorio nazionale in possesso dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica ed i produttori agricoli.

Art. 2

Oltre ai posteggi di cui sopra potranno essere concessi spazi non superiori a mq. 1 per venditori di palloncini etc., sulla base di apposita graduatoria, formulata nel rispetto dei criteri di cui al presente provvedimento. L’esatto posizionamento sarà indicato nel relativo atto di concessione. Tali spazi non potranno essere superiori a n. 4.

Ulteriori spazi, se ed in quanto disponibili e comunque al di fuori dei posteggi di cui sopra potranno inoltre essere concessi agli esercenti mestieri girovaghi, già inquadrati nell’ex art. 121 del T.U.L.P.S., tenendo conto dell’ordine cronologico della presentazione delle domande: l’esatta posizione sarà indicata nell’atto di concessione. Tali spazi non potranno essere superiori a n. 1.

Trattandosi di una fiera non specializzata, i posteggi possono essere utilizzati per la vendita di qualsiasi prodotto, fatte salve eventuali limitazioni o divieti imposti per motivi di ordine igienico, sanitario, nonché quanto previsto al comma successivo.

Per esigenze di mantenimento dell’equilibrio commerciale e di un giusto assortimento merceologico, compatibili con il carattere non specializzato della Fiera, i posteggi riservati alla vendita di prodotti non alimentari non possono essere destinati alla vendita di prodotti alimentari e viceversa. Tale vincolo si mantiene anche nel caso di cessione a terzi dell’azienda commerciale. I posteggi riservati al settore alimentare non possono essere destinati al solo consumo sul posto ma devono essere attrezzati con banchi e/o automarket.

Oltre ai prodotti per i quali è vietato per legge il commercio su area pubblica, non è ammessa, nell’ambito della Fiera, la vendita di animali vivi di qualsiasi specie.

Salvo quanto precede, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della propria attività.

I posteggi non occupati dal rispettivo concessionario entro l'ora stabilita, saranno assegnati con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento e dal successivo art. 3.

Esaurite le assegnazioni agli operatori del settore alimentare, si procederà all’assegnazione agli operatori non alimentaristi.

Art. 3

I posteggi sono assegnati sulla scorta dei seguenti criteri:

  1. La concessione del posteggio è limitata alla durata della fiera.
  2. A nessun operatore potrà essere concesso più di un posteggio, fatti salvi i diritti acquisiti, per un massimo di posteggi previsti dalla vigente normativa.
  3. Sono considerate valide le domande presentate entro il 30 aprile 2024, termine di cui al vigente regolamento, tramite il portale SUAP impresainungiorno.gov.it (procedura Commercio – Richiesta di partecipazione alla fiera).

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune almeno venti giorni prima dell'inizio della Fiera ed è consultabile all’indirizzo web www.comune.cremona.it.

Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni sulla graduatoria fino a 10 giorni lavorativi prima dall'inizio della Fiera; dopo tale termine saranno prese in considerazione per le edizioni successive.

La presenza è  obbligatoria per tutta la durata della fiera. L’obbligatorietà della presenza si riferisce esclusivamente agli operatori che hanno occupato il posteggio assegnato con le modalità sotto indicate

Il posteggio assegnato deve essere occupato con banco di vendita allestito e merce esposta entro e non oltre le ore 07.00 della domenica. Qualora l’occupazione non avvenisse entro i termini e le modalità indicate, l’operatore si considererà assente a tutti gli effetti e verranno avviate le operazioni di spunta ad opera degli agenti della Polizia Locale seguendo l'ordine di graduatoria.

Qualora un operatore inserito in graduatoria, non presente all'atto della chiamata, giunga in ritardo, ma comunque ad operazione non ancora conclusa, potrà partecipare all'assegnazione dei posteggi ancora disponibili.

I posteggi eventualmente disponibili dopo l'esaurimento della graduatoria, saranno assegnati mediante sorteggio agli operatori presenti purché siano in possesso dell'autorizzazione al commercio su area pubblica. Gli operatori che non hanno presentato la domanda di partecipazione alla Fiera, che ottengano o meno la concessione del posteggio, non acquisiscono alcun punteggio nella graduatoria generale.

Dopo l'assegnazione potrà essere concessa la sostituzione del posteggio nell’ambito della stessa merceologia, solo in caso gli operatori interessati consentano allo scambio reciproco e non sussistano motivi ostativi sotto l'aspetto igienico-sanitario.

Concluse le operazioni di spunta, non saranno più ammesse altre variazioni. E’ fatto assoluto divieto di sub concedere a terzi la concessione.

Art. 4

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche previste dalle vigenti norme igienico-sanitarie.

Art. 5

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto. Qualora l'operatore non ottemperi al pagamento nei termini stabiliti dal competente Settore, sarà disposto l'allontanamento dalla fiera.

Art. 6

Gli operatori potranno occupare il posteggio loro assegnato a partire dalle ore 5.30 fino alle ore 01.00 del giorno successivo.

Gli operatori ammessi non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi ad attività economiche in sede fissa o private abitazioni.

Le tende di protezione al banco di vendita non devono sporgere oltre i limiti, in verticale, dall'area di posteggio e devono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a ml. 2,20, e non possono sporgere per più di 25 cm per ogni lato fatta eccezione per i lati rivolti al pubblico per i quali la sporgenza non deve superare un metro rispetto a quella autorizzata al suolo, purchè, in ogni caso, non intralcino il posteggio attiguo o i passaggi destinati al pubblico.

È fatto obbligo mantenere nel posteggio propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

È vietato l'uso di altoparlanti, o quant'altro possa turbare o compromettere l'ordinato e sicuro svolgimento della Fiera.

I venditori di apparecchi, dischi, musicassette ecc. possono far funzionare gli apparecchi riproduttori sonori solo ad un volume tale da non arrecare disturbo alle occupazioni, al riposo delle persone ed all'ordinato svolgimento della manifestazione e nel rispetto nei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno contenuti nel D.P.C.M. 1.3.1991.

Durante lo svolgimento dell’attività, gli operatori dovranno tenere con sè ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo l’autorizzazione commerciale in base alla quale è stato richiesto ed ottenuto il posteggio, in originale se cartacea.

Agli operatori è fatto divieto di:

  • occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
  • adottare sistemi di vendita che arrechino disordine nella fiera ed alla circolazione stradale;
  • vendere generi facilmente infiammabili senza adottare le relative cautele e prescrizioni;
  • detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
  • sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco o sostegno alle merci e non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
  • svolgere attività diverse dalla vendita dei generi consentiti;
  • fare attacchi agli impianti esistenti per l'illuminazione di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni;
  • danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, gli alberi, le prese d'acqua ed elettriche;
  • praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità Comunale;
  • collocare tende, assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
  • accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone;
  • depositare o esporre merce sul suolo, salvi i casi di cui al successivo art. 7;
  • lasciare animali liberi;
  • accendere fuochi.

Ciascun operatore sarà chiamato a risarcire eventuali danni arrecati al suolo pubblico, alberi, siepi, impianti e allacci elettrici e idrici.

Art. 7

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 02.3.2000 e dalla circolare dell'A.S.L. del 28.5.1984 n. 11921/83, concernente le manifestazioni all'aperto con contorno gastronomico

I titolari di veicoli attrezzati con impianto di cottura a gas anche non inserito stabilmente sugli stessi, sono inoltre soggetti alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell’Interno prot.n. 3794 del 12 marzo 2014.

Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario può comportare, nei casi più gravi, oltre alle sanzioni previste dalla legge e dai Regolamenti, l'esclusione dalle future edizioni della Fiera.

I prodotti alimentari sfusi devono essere contenuti in apposite vetrine, in modo da proteggerli dalla polvere e da possibili contaminazioni.

Per motivi di ordine igienico sanitario, la somministrazione di bevande deve comunque avvenire in contenitori a perdere.

Le merci devono essere esposte all'altezza minima dal suolo di cm 50. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, giocattoli, quadri ed articoli di arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.

Art. 8

L'attività di vendita è consentita dalle ore 07.00 fino alle ore 24.00.

Art. 9

Durante lo svolgimento della Fiera, è vietato l’esercizio in forma itinerante del commercio su area pubblica nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

Art. 10

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal regolamento comunale.

Nell'esercizio dell'attività di vendita devono inoltre essere rispettate tutte le norme vigenti, con particolare riguardo alle seguenti:

  • il venditore deve esporre al pubblico, in modo ben visibile, il prezzo di vendita dei prodotti;
  • gli strumenti destinati alla pesatura devono essere regolarmente bollati, puliti e collocati in modo ben visibile frontalmente agli acquirenti in modo che questi possano controllare il peso.

La vigilanza in ordine al rispetto di quanto disposto con il presente provvedimento è affidata agli agenti di Polizia Locale e a tutti gli altri organi di Polizia.

Cremona, 18 gennaio 2024

IL SINDACO
(Prof. Gianluca Galimberti)

Tipologia
Ordinanze
Categoria di Ordinanze