Periodo di validità:
Oggetto: Divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi alcoolici, in occasione delle partite dei campionati di pallacanestro maschile e pallavolo femminile delle Serie A1 e A2 nonchè dei tornei o manifestazioni analoghe della stagione 2023/2024 nel Palaradi
IL SINDACO
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premesso che le società sportive GUERINO VANOLI BASKET S.R.L. e JU.VI.BASKET CREMONA 1952 S.S.D A R.L. sono iscritte rispettivamente in serie A1 e A2 del campionato di pallacanestro maschile e la VBC PALLAVOLO ROSA e U.S. ESPERIA VOLLEY 1961 S.S.D. A R.L sono iscritte rispettivamente in serie A1 e A2 del campionato pallavolo femminile;
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preso atto che gli eventi saranno caratterizzati da consistente affluenza di pubblico;
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considerato che esigenze di pubblico interesse e di tutela dell’incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare la vendita di bevande alcoliche in occasione degli incontri presso il Palaradi;
visti
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L’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
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Lo statuto comunale
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La Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14;
ORDINA
nelle giornate in cui si svolgono partite di pallacanestro e pallavolo nonché altre manifestazioni di analogo rilievo – presso il Palaradi:
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Il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi alcoolici da 2 ore prima a 1 ore dopo gli incontri;
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Il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglie o contenitori di vetro nonché il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in bottiglie di plastica o in lattine sigillate o con il tappo da 2 ore prima a 1 ore dopo gli incontri.
I suddetti divieti riguardano esclusivamente i punti di vendita ubicati:-
all’interno del Palaradi;
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nell’area interna a Ca’de Somenzi compresi gli operatori di commercio ambulante presenti in detta area;
In tutti i locali adibiti a somministrazione nonché sui mezzi e attrezzature degli operatori autorizzati dovrà essere esposto al pubblico, in modo ben visibile, un cartello recante il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi alcoolici e gli orari in cui esso ha efficacia.
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Il divieto di introdurre all’interno del palaradi, contenitori di vetro in genere, lattine sigillate e bottiglie di plastica con tappo, in qualsiasi orario e giorno in cui vengano organizzati incontri. Le società concessionarie dell’impianto sportivo avranno cura, prima dell’incontro, di far rimuovere eventuali contenitori di vetro dai locali interni del Palaradi
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I DIVIETI PREVISTI NELLA PRESENTE ORDINANZA NON SI APPLICANO NELLE AREE “HOSPITALITY” DISLOCATE ALL’INTERNO DEL PALARADI IL CUI ACCESSO E’ RISERVATO A COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI ACCREDITI PERSONALI.
AVVERTE
Per la violazione delle norme di cui alla presente ordinanza è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00.
DEMANDA
Alla Polizia Locale ed alle Forze dell’Ordine le opportune attività di controllo per l’osservanza della presente ordinanza.
Al Settore della Polizia Locale è demandata altresì la comunicazione della presente ordinanza alle forze di Polizia dello Stato e la notificazione ai titolari dei pubblici esercizi indicati nella presente ordinanza.
Il presente provvedimento ha validità fino al 31 luglio 2024.
Cremona, 25/09/2023
IL SINDACO
Prof. Gianluca GALIMBERTI
Tipologia | Ordinanze |
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