Chiarimento 1 - Pag. 3 Art. 3 “Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione”: con la presente, omissis è a richiedere chiarimenti in merito ai requisiti previsti dal bando in oggetto, nello specifico a quanto richiesto dalla lettera d) dell’art. ...

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Spett.le Amministrazione, con la presente, omissis è a richiedere chiarimenti in merito ai requisiti previsti dal bando in oggetto, nello specifico a quanto richiesto dalla lettera d) dell’art. 3.1 “aver attivato per un minimo di 12 mesi almeno tre servizi di sharing free floating con monopattini elettrici ed e-bike in altrettanti comuni”. Omissis, si evidenzia che il criterio oggetto di chiarimento, così come formulato, risulta irragionevole, sproporzionato, discriminatorio e limitativo della concorrenza e del favor partecipationis. Sul punto la giurisprudenza più recente si è chiaramente espressa affermando che “è illegittima la previsione del bando di gara richiedente ai concorrenti, quale requisito di capacità tecnica e professionale, l'aver svolto tutti i servizi oggetto di gara in forma integrata, restringendo eccessivamente ed irragionevolmente la platea dei potenziali partecipanti alla procedura di gara” (Tar Roma, sez. II,7/8/2020, n.9062). Il criterio contestato appare vieppiù illegittimo per la durata (12 mesi) richiesta, tenuto conto che, nel panorama italiano, solo nel corso del corrente anno alcune Amministrazioni comunali hanno attivato il servizio integrato di monopattini e bici, perchè in precedenza la gestione era mantenuta separata, pertanto solo pochi operatori, tra tutti i players che eserciscono il servizio in Italia, possono soddisfare appieno questo requisito, e corrispondono a società multinazionali. Da ultimo si evidenzia, omissis, che la gestione di servizi sharing monopattini e biciclette è pressochè la stessa da un punto di vista sia tecnico che di esperienza del cliente, pertanto non risulta necessario dover richiedere una consolidata esperienza per entrambi. Infatti la durata del noleggio è simile, così come il peso dei mezzi per la loro gestione ed il ricollocamento, le regole di utilizzo ed i termini e condizioni sono gli stessi, la modalità di noleggio è uguale per il cliente come per l’operatore la sua gestione da backend. Più precisamente, la bicicletta richiede una gestione più semplice rispetto a quella dei monopattini: vengono noleggiate meno frequentemente, le batterie sono più facilmente estraibili, i guasti sono più elevati nei monopattini a causa delle componenti più complesse e numerose. Si richiede pertanto di eliminare il requisito o quanto meno precisarne i contenuti togliendo il limite minimo di 12 mesi per la comprovata esperienza nella gestione integrata dei servizi.

Risposta: 

L'art. 3.1, lett. d non specifica esplicitamente che i servizi, da dichiarare attivati per un minimo di 12 mesi, siano da intendersi necessariamente con "gestione integrata". Il requisito è da intendersi pertanto in possesso se l'Operatore ha attivato, per un minimo di 12 mesi, almeno tre servizi di sharing freefloating con monopattini elettrici ed almeno tre servizi di sharing con e-bike in altrettanti comuni.