Chiediamo se la voce di euro 6000 per "oneri per la sicurezza a corpo (non ribassabili)" nel quadro tecnico economico fosse da considerare come "oneri della sicurezza da interferenza"...

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Chiediamo se la voce di euro 6000 per "oneri per la sicurezza a corpo (non ribassabili)" nel quadro tecnico economico fosse da considerare come "oneri della sicurezza da interferenza" e, quindi, se lo sconto sulla base d'asta fosse da calcolare su un importo di 114.000 euro anziché 120.000 euro. 

Risposta: 

Gli oneri per la sicurezza a corpo indicati nel quadro tecnico economico non sono da intendersi come oneri da interferenza derivanti dal DUVRI, bensì sono i costi aziendali che il datore di lavoro deve sostenere dovuti alle misure obbligatorie per legge per la gestione del rischio proprio connesso all’attività svolta e alle misure operative gestionali. L'operatore economico deve indicare tali oneri nell'apposito campo del modulo offerta economica, allegato D) alla documentazione di gara e non potranno risultare inferiori ad euro 6.000,00. Il ribasso percentuale da esprimere quale offerta deve essere calcolato sul valore di euro 120.000.