Il deposito cauzionale è pari a:
- 3 mensilità del canone d'affitto per gli alloggi
- 2 mensilità del canone d'affitto per le autorimesse.
Quando è assegnato un alloggio di edilizia residenziale pubblica, l'assegnatario deve versare un deposito cauzionale pari ad almeno due mensilità del canone d'affitto appena stipula il contratto di locazione.
Per poter ottenere la restituzione del deposito cauzionale al termine della locazione, l'inquilino che lascia l'alloggio a qualunque titolo o un suo erede legittimo dovranno comunicare la disdetta dell'alloggio.
In caso di decesso dell'inquilino, la richiesta può essere presentata da un suo erede legittimo, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale egli comunica i nominativi degli eredi legittimi.
Per ottenere la restituzione del deposito cauzionale è necessario:
- aver già riconsegnato l'alloggio e le relative pertinenze libere da persone e cose
- non aver arrecato danni, se non quelli dovuti all'età dell'immobile
- non avere debiti nel pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.
Il deposito cauzionale sarà riconsegnato dopo che l'Ente proprietario avrà effettuato un sopralluogo nell'alloggio.
Come accedere al servizio:
E' possibile inoltrare la richiesta anche telematicamente - usa il modulo telematico disponibile nella colonna di destra di questa pagina.
Schema organizzativo |
---|
Mi Interessa | |
---|---|
Io Sono |