Subentrare nel contratto di locazione dell'alloggio Servizi Abitativi Pubblici - SAP

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Se l’assegnatario di un alloggio destinato a servizio abitativo pubblico lascia il nucleo familiare o trasferisce la residenza per

  • nullità, separazione, scioglimento del matrimonio o dell'unione civile
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile
  • decesso

nel contratto di locazione subentrano i componenti del nucleo familiare - ai sensi del Regolamento regionale 04/08/2017, n. 4, art. 21.

In caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell’assegnazione l’altro coniuge.

In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine:

  1. coniuge o parte di unione civile o convivente di fatto superstite
  2. figli legittimi naturali riconosciuti o adottati
  3. ascendenti
  4. altri discendenti
  5. collaterali fino al terzo grado
  6. affini sino al secondo grado
  7. persone non legate da vincoli di parentela e affinità 

presenti all'atto dell’assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l’assegnatario fino al momento del decesso.

Requisiti soggettivi

Possono fare domanda di subentro nell'assegnazione:

  • i componenti del nucleo familiare presenti all’atto dell’assegnazione
  • coloro che entrano a far parte del nucleo famigliare dopo l'assegnazione per ampliamento a seguito di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, provvedimento dell’autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l’assegnatario
  • i componenti del nucleo familiare, sia ascendenti che discendenti di primo grado, a condizione che l'ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno 12 mesi antecedenti il decesso dell'assegnatario.

che:

  • abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino a quel momento almeno che il decesso dell'assegnatario sia avvenuto in strutture socio-sanitarie, assistenziali o in istituti di detenzione presso i quali l'assegnatario ha trasferito la residenza
  • siano in possesso dei requisiti per rimanere nell'alloggio.

L'ente proprietario verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e emana apposito provvedimento di autorizzazione o diniego del subentro.

In caso di autorizzazione il nuovo assegnatario ha diritto a ottenere la voltura del contratto di locazione.

Il provvedimento di diniego è motivato e riporta l’indicazione del termine per il rilascio dell’unità abitativa, che non può essere superiore a sei mesi.

Entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego è possibile presentare richiesta di riesame all'ente proprietario che si deve esprimere nei successivi 30 giorni.In caso di rigetto della richiesta di riesame, l’ente proprietario fissa il termine per il rilascio dell’unità abitativa, che non può essere superiore a sei mesi.

Come accedere al servizio: 

E' possibile inoltrare la richiesta anche telematicamente - usa il modulo telematico disponibile nella colonna di destra di questa pagina.