Il punto 7.3. del disciplinare di gara prevede, per la partecipazione alla gara, che il concorrente dichiari di avere eseguito nel triennio 2019/2020/2021 servizi ausiliari in ambito educativo...

Versione stampabileVersione PDF

Il punto 7.3. del disciplinare di gara prevede, per la partecipazione alla gara, che il concorrente dichiari di avere eseguito nel triennio 2019/2020/2021 servizi ausiliari in ambito educativo, scolastico o sociale, intendendosi con ciò, a titolo esemplificativo, le attività ausiliarie (servizi di pulizia, custodia, accoglienza) prestate presso asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie, servizi ausiliari presso case di riposo, SAD, con esclusione delle strutture che erogano servizi di competenza del sistema sanitario e dell'amministrazione della giustizia, di importo complessivo minimo pari a € 640.000,00.

Al riguardo, si chiede di voler chiarire e/o confermare, anche in virtù del principio di massima partecipazione dei concorrenti alle procedure di gara, se un contratto avente ad oggetto servizi di pulizia e servizi ausiliari di supporto alle strutture ospedaliere (tra i quali rientrano operazioni elementari e di supporto necessarie al funzionamento della struttura ospedaliera e/o del reparto, di concerto con il personale ospedaliero e/o infermieristico, supporto all'infermiere nel cambio della biancheria del paziente e nelle operazioni fisiologiche, preparazione dell'ambiente per il pasto ed aiuto nella distribuzione dello stesso ecc..) sia idoneo a soddisfare il requisito di cui sopra.

Risposta: 

Atteso che il disciplinare di gara indica chiaramente che sono esclusi i  servizi presso strutture che erogano servizi di competenza del sistema sanitario, il contratto indicato dal concorrente, avente ad oggetto servizi di supporto alle strutture ospedaliere, non può essere ritenuto idoneo a soddisfare il requisito.