Il punto 7.3. del disciplinare di gara prevede, per la partecipazione alla gara, che il concorrente dichiari di avere eseguito nel triennio 2019/2020/2021 servizi ausiliari in ambito educativo, scolastico o sociale, intendendosi con ciò, a titolo esemplificativo, le attività ausiliarie (servizi di pulizia, custodia, accoglienza) prestate presso asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie, servizi ausiliari presso case di riposo, SAD, con esclusione delle strutture che erogano servizi di competenza del sistema sanitario e dell'amministrazione della giustizia, di importo complessivo minimo pari a € 640.000,00.
Al riguardo, si chiede di voler chiarire e/o confermare, anche in virtù del principio di massima partecipazione dei concorrenti alle procedure di gara, se un contratto avente ad oggetto servizi di pulizia e servizi ausiliari di supporto alle strutture ospedaliere (tra i quali rientrano operazioni elementari e di supporto necessarie al funzionamento della struttura ospedaliera e/o del reparto, di concerto con il personale ospedaliero e/o infermieristico, supporto all'infermiere nel cambio della biancheria del paziente e nelle operazioni fisiologiche, preparazione dell'ambiente per il pasto ed aiuto nella distribuzione dello stesso ecc..) sia idoneo a soddisfare il requisito di cui sopra.
Risposta:
Atteso che il disciplinare di gara indica chiaramente che sono esclusi i servizi presso strutture che erogano servizi di competenza del sistema sanitario, il contratto indicato dal concorrente, avente ad oggetto servizi di supporto alle strutture ospedaliere, non può essere ritenuto idoneo a soddisfare il requisito.