Al punto 6 del Disciplinare di gara “Requisiti Generali”, è riportato: “Trattandosi di un servizio di ingegneria e architettura relativo ad un bene di interesse storico artistico soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, è obbligatorio che ...

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1) Al punto 6 del Disciplinare di gara “Requisiti Generali”, è riportato: “Trattandosi di un servizio di ingegneria e architettura relativo ad un bene di interesse storico artistico soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, è obbligatorio che il progettista responsabile dell'intero intervento e il direttore dei lavori siano un architetto”.
Considerato che la prestazione principale è quella relativa alla Categoria EDILIZIA ID E.20 si chiede se il ruolo di progettista responsabile dell'intero intervento ed il ruolo di direttore dei lavori possa essere ricoperto da un Ingegnere, garantendo comunque all'interno del Team di progettazione e dell'ufficio di Direzione Lavori un Architetto responsabile di tutti i servizi di Ingegneria ed Architettura inerenti la categoria E.22.
2) In caso di risposta negativa al precedente quesito ed in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, si chiede se il ruolo di progettista responsabile dell'intero intervento ed il ruolo di direttore dei lavori possa esser ricoperto da una delle Mandanti

Risposta: 

1) Come previsto dal Disciplinare, il professionista responsabile dell'intero intervento deve essere un architetto, così come anche il Direttore dei Lavori.
2) E' ammessa la possibilità che sia il professionista responsabile dell'intero intervento che il Direttore dei Lavori siano parte del raggruppamento anche in qualità di mandanti.