Quesiti vari Lotto 2 - ALL RISK

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Quesiti vari Lotto 2 - ALL RISK

Risposta: 

1) la facoltà di rinnovo per ulteriori due anni che potrà essere esercitata dal Contraente rappresenta un obbligo per la Società?

Risposta: il rinnovo di ulteriori due non è un obbligo per la Società.

2) L’attivazione della proroga temporanea che dovrà essere concessa in qualsiasi caso di cessazione della polizza, compreso il mancato rinnovo del contratto dovrà dunque essere concessa anche in caso la Società esercitasse la facoltà di rescindere il contratto in coincidenza di una scadenza annuale?

Risposta: poiché la proroga tecnica è prevista per consentire il completamento delle procedure di gara, se richiesta, dovrà essere obbligatoriamente concessa anche nel caso sia stata esercitato il recesso da parte della Società.

3) L’attivazione della proroga temporanea che dovrà essere concessa in qualsiasi caso di cessazione della polizza, compreso il mancato rinnovo del contratto dovrà dunque essere concessa anche in caso la Società esercitasse la facoltà di cui all’art. 6.3) Recesso a seguito di sinistro [OPZIONE BASE]?

Risposta: poiché la proroga tecnica è prevista per consentire il completamento delle procedure di gara, se richiesta, dovrà essere obbligatoriamente concessa anche nel caso sia stata esercitato il recesso da parte della Società.

4) Relativamente agli AUTOMEZZI essendo esclusi solo quelli di proprietà del Contraente si intende includere quelli di Terzi senza limiti o questi si intendono comunque esclusi?

Risposta: I veicoli registrati al P.R.A. non sono assicurati nella presente polizza.

5) Con riferimento all’Art. 2 Esclusioni punto 14) paragrafo 1) e quindi 3): Si chiede se quest’ultimo reincluda dunque qualsiasi perdita/danno derivato da attacco Hacker/ Virus / attacco informatico?

Risposta: con riferimento all’Art. 2 esclusioni punto 14 paragrafo 1) e quindi 3) si intende includere i danni ai beni assicurati cagionati attraverso un attacco informatico mirato (ad esempio il furto dei beni assicurati effettuato tramite apertura delle serrature e/o spegnimento dei sistemi di allarme effettuati tramite accesso informatico a tali sistemi di protezione).

6) Con riferimento all’Art. 2 Esclusioni punto 14) riscontriamo che mancano le esclusioni standard per eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine, mareggiate e penetrazioni di acqua marina ; si chiede se debbano comunque intendersi escluse diversamente si chiede se si intendono incluse senza limite alcuno.

Risposta: trattandosi di polizza all risk tali garanzie si intendono comprese se non espressamente escluse. Si precisa che tutti gli immobili assicurati sono ubicati in provincia di Cremona.

7) TERREMOTO : SI chiede conferma che il limite stabilito in cifra di € 50.000.000 è un limite in aggregato per tutti i beni assicurati.

Risposta: per il caso terremoto il sottolimite previsto per l’opzione base è di € 50.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

8) Inondazioni Alluvioni: Si chiede conferma che il limite stabilito in cifra di € 50.000.000 è un limite in aggregato per tutti i beni assicurati.

Risposta: per il caso Inondazioni Alluvioni il sottolimite previsto per l’opzione base è di € 50.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

9) Eventi atmosferici: Si chiede conferma che il limite stabilito in cifra di € 30.000.000 è un limite in aggregato per tutti i beni assicurati.

Risposta: per il caso Eventi atmosferici il sottolimite previsto per l’opzione base è di € 30.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

10) in caso di aggiudicazione sarà possibile inserire le seguenti due clausole di esclusione:

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per Malattia pandemica o epidemica. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: a) sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; b) la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Cyber Clause (annulla e sostituisce quella presente in capitolato) Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a: a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari; c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche; d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica); e) computer hacking; f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.); g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari; h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato); i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto); j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni; salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio. Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi. Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando: - modifica dei programmi software e/o; - riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

Risposta: Non sono ammesse varianti al testo pubblicato. L’aggiudicazione dovrà avvenire sul testo proposto in gara integrato dalle eventuali opzioni migliorative quotate.