Norme per la sicurezza della navigazione fluviale nel tratto del fiume Po ricadente all’interno del territorio comunale

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Principali disposizioni:

1 - La velocità massima delle imbarcazioni a motore, nel tratto comunale del fiume, indipendentemente dall’assetto di navigazione, è stabilità in 10 Nodi (18,52 Km/h).

2 - All’interno del medesimo tratto di fiume, i conducenti delle imbarcazioni a motore devono tuttavia: • procedere ad una velocità massima di 5 Nodi (9,26 km/h) in corrispondenza delle zattere di attracco delle imbarcazioni a remi delle Società Canottieri e Motonautiche nonché di privati cittadini, mantenendo il natante ad una distanza minima di 30 metri dalle stesse strutture ed in ogni caso riducendo al minimo le onde provocate dall’andatura del natante in modo tale da non creare pericoli per le persone presenti sulle zattere e danni alle strutture pubbliche e private. • procedere alla velocità massima di 3 Nodi (5,55 km/h), rallentando ed all’occorrenza fermandosi, in presenza di gruppi di imbarcazioni a remi o singoli vogatori, impegnati in allenamenti sportivi o attività diportistiche, in modo tale da evitare di provocare un moto ondoso che possa destabilizzare le imbarcazioni stesse, determinando la possibile caduta in acqua delle persone a bordo dei natanti a remi. I conducenti delle barche a motore dovranno inoltre mantenere, rispetto alle imbarcazioni a remi, una opportuna distanza di sicurezza laterale.

Le violazioni delle norme contenute nella presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 7Bis del Decreto Legislativo 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 € a 500 €

Cessa di avere efficacia l’ordinanza prot. N° 040304 del 27 aprile 2021

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