Richiesta in merito al raggruppamento verticale
In considerazione degli art. 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara e richiamato l'art. 16 del capitolato tecnico relativo ai requisiti di partecipazione alla coprogettazione, laddove si indica, in caso di raggruppamento temporaneo, requisiti minimi per l'ammissione, sotto il profilo economico e temporale, per tre dei quattro servizi oggetto di coprogettazione (di cui uno prevalente e gli altri secondari), richiamato altresì l'art. 8.2 del capitolato tecnico in cui vengono identificati in maniera certa i quattro servizi, l'indicazione del tipo di servizio (prevalente o secondario), gli importi oggetto di affidamento per ciascun servizio, si ritiene che l'oggetto della coprogettazione si presti ad una organizzazione di tipo verticale in cui non necessariamente tutti i soggetti appartenenti al raggruppamento, debbano essere chiamati a gestire indistintamente tutti i servizi. Coerentemente a questa interpretazione, si ritiene che la soglia del 20% di requisito economico richiesto per la posizione di mandante, non debba necessariamente essere posseduta da tutti i soggetti su tutti i servizi indicati ma solo su alcuni. È corretta questa interpretazione?
Risposta:
Con riferimento al quesito pervenuto si precisa che, nella ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, il requisito del servizio analogo relativo alla prestazione principale (servizio educativo diurno per minori) deve essere posseduto per intero dalla mandataria, mentre il requisito dei servizi analoghi relativi alle prestazioni secondarie dovrà essere posseduto per intero dalla/e mandante/i ovvero dalla mandataria e dalle mandanti nel loro complesso, rispettando comunque il limite minimo del 20% in capo a ciascun soggetto che intenda qualificarsi in tal senso.
Resta fermo quanto già indicato nel bando e nei precedenti chiarimenti che deve intendersi riferibile ai soli raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale.