Segnalazione presenza amianto

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Destinatari del servizio: 

tutti i cittadini che sospettino la presenza di amianto in un immobile

Come accedere al servizio: 

Il cittadino che voglia segnalare la presenza di amianto in un fabbricato privato, (di matrice compatta come ad es: eternit o friabile) può presentare una segnalazione scritta, indirizzata al Comune di Cremona e presentata all’Ufficio Protocollo.

La segnalazione dovrà essere firmata e contenere i recapiti della persona segnalante e l’individuazione esatta dell’immobile oggetto della segnalazione.

In alternativa è possibile presentare la segnalazione online utilizzando il modulo telematico “Segnalare la violazione di norme in materia ambientale” (vedi sezione "Modulo Telematico" di questa pagina).

Una volta ricevuta la segnalazione l'Ufficio Ecologia, in attuazione delle norme statali e regionali, verifica se, per l’immobile, il proprietario (e/o il responsabile dell'attività che in esso si svolge ) ha presentato ad ATS della VAL PADANA - Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana sede di Cremona, il modulo NA1 – Notifica di presenza amianto in strutture e luoghi.

Se sul modulo NA1 viene riportato che il manufatto in amianto presenta una superficie danneggiata – ovvero quando presenta danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua estensione, si deve procedere alla bonifica, privilegiando l’ intervento di rimozione.

Se diversamente la superficie appare integra, l’Ufficio Ambiente invita il proprietario (e/o il responsabile dell'attività che in esso si svolge ) a presentare la seguente documentazione:

  • la documentazione prevista dal D.M. 6 settembre 1994 e dalla D.G.R. 8/6777 del 12 marzo 2008;

  • la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto prevista dall'allegato A del D.g.r. Sanità n.13237 del 18 novembre 2008 (valutazione del rischio).

  • il modulo NA1 (qualora non sia mai stato presentato ad ATS)

La valutazione dello stato di conservazione, dovrà essere sottoscritta da personale qualificato (quale ad es. tecnico con patentino regionale per l'amianto, responsabile di servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra).

In base alla valutazione dello stato di conservazione presentata dal proprietario attraverso l'indice di degrado (ID), verrà individuato l'iter procedurale da attuare:

  • ID inferiore o uguale a 25: nessun intervento di bonifica e monitoraggio con frequenza biennale

  • ID compreso tra 25 e 44: esecuzione della bonifica* entro 3 anni e monitoraggio con frequenza annuale

  • ID uguale o maggiore di 45: rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

I metodi di bonifica previsti dalla normativa sono la sovracopertura, l’incapsulamento e/o la rimozione.

In base alla documentazione ricevuta, il Comune informerà il proprietario relativamente agli iter procedurali da attuare, alla loro tempistica e, contestualmente, terrà costantemente monitorati gli interventi e/o gli eventuali monitoraggi da effettuare (sempre in base agli ID presentati).